Sentenza n. 42/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 2948, n 4 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1976 dal
pretore di Andria nel procedimento civile vertente tra Attimonelli
Giovanni ed altri e Consorzio autonomo guardie campestri di Andria ed
altri, iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre
1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atti introduttivi separati ma successivamente riuniti
Attimonelli Giovanni e altri chiesero al pretore di Andria, nei
confronti del Consorzio autonomo guardie campestri di Andria, di cui
sono dipendenti, il riconoscimento delle proprie qualifiche in aderenza
alle mansioni in concreto esplicate e le conseguenziali differenze di
retribuzione, nonché le retribuzioni mai percepite delle ore
lavorative quotidianamente svolte in più dell'orario di lavoro. Avendo
il Consorzio eccepito, tra l'altro, la prescrizione estintiva ex artt.
2946 e 2948, n. 4, cod. civ. dei crediti vantati dagli attori, l'adito
giudice - premesso che tra la sent. 63/1966 della Corte costituzionale
e la sent. 1268/1976 delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale al
fine di legittimare il maturarsi della prescrizione quinquennale dei
crediti di lavoro nel corso di rapporti di lavoro privato stabili,
aveva definito stabili i rapporti che, indipendentemente dal carattere
pubblico o privato dei medesimi, siano retti da disciplina che, sul
piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della loro
risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate
e, sul piano processuale, affidi al giudice la valutazione di tali
circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del
licenziamento illegittimo (rimozione garantita a stregua dell'art. 18
legge 300/1970 in guisa ben più incisiva di quella cui detta
rimozione sarebbe assicurata dall'art. 8 legge 604/1966) sarebbesi
scavato contrasto - trae (sebbene lo stesso giudice a quo si professi
consapevole della non vincolatività erga omnes della pronuncia delle
Sezioni unite) dal delineato contrasto convinzione per constatare che
"consentire il decorso prescrizionale dei crediti retributivi in
pendenza del rapporto di lavoro, così come voluto dall'art.2948, n.
4, cod. civ. nella nuova lettura datagli dalla citata sentenza delle
S.U. del 12 aprile 1976, n. 1268, rappresenti ipotesi non
manifestamente infondata di illegittimità costituzionale in relazione
all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo della
irrinunciabilità di tali diritti. Donde la denuncia
d'incostituzionalità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. in riferimento
all'art. 3 Cost., mossa con la ordinanza 4 agosto 1976, notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 10 novembre
1976 (ord. 690/1976).
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto
29 novembre 1976, in cui, richiamati atti di intervento in altri
procedimenti, conclude per la infondatezza della questione; conclusioni
ribadite all'udienza pubblica del 21 marzo 1979. Considerato in diritto :
Con l'assumere la non vincolatività giuridica della
individuazione, effettuata dalle Sezioni Unite della Corte di
cassazione, cui pur compete la funzione di nomofilachia (art. 65 r.d.
12/1941), dei requisiti che fan stabili rapporti di lavoro privato e
giustificherebbe la decorrenza della prescrizione quinquennale dei
crediti di lavoratori nel corso di rapporti definiti stabili, il
pretore di Andria offre il miglior argomento a favore del giudizio di
inammissibilità della questione.
Questa Corte, per dichiarare, con sent. 174/1972, l'illegittimità
dell'art. 49, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 24
maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private recepito
dall'articolo unico del d.P.R. 1040/1960, nella parte che fa decorrere
il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal
giorno in cui il pagamento venga effettuato, anche per i rapporti di
lavoro non considerati dalla legge 604/1966, e successive modificazioni
(tra cui la legge 300/1970), ha giudicato incontestabile l'analogia
tra i rapporti di impiego pubblico, estranei alla sent. 63/1966, e
quei rapporti di impiego privato, per i quali "ricorra l'applicabilità
delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la seconda (e
cioè: legge 300/1970) deve considerarsi necessaria integrazione della
prima dato che una vera stabilità non si assicura se all'annullamento
dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa
reintegrazione nella posizione giuridica precedente fatta
illegittimamente cessare".
Non compete a questa Corte verificare se i giudici delle
controversie intendano in senso conforme alla legge la duplice
condizione puntualizzata nella sent. 174/1972, e, più
specificamente, se sia da stimare "vera" la reintegrazione nel posto di
lavoro ove si neghi la esecutorietà forzata della sentenza, che tale
reintegrazione ordini, così come ben potrà il Parlamento approvare
leggi che pongano punti fermi nel tutt'altro che univoco contesto
normativo in perpetuo divenire; contesto di cui fan parte i dispositivi
di pronunce di fondatezza di questioni di legittimità costituzionale
rese dalla Corte, nel senso fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione espressa da
questa Corte nelle motivazioni delle pronunce medesime.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, così come sollevata dal
pretore di Andria con l'ordinanza 4 agosto 1976, in riferimento
all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRTOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte