Corte costituzionale

Ordinanza n. 420/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 303, 304, comma 2, e 477, comma 2, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1997

dal tribunale di Napoli - sezione per il riesame, sull'appello

proposto da D'Alessandro Michele, iscritta al n. 204 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il tribunale di Napoli, giudicando in sede di appello

ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale la Corte

di assise di Napoli aveva sospeso i termini di durata massima della

custodia cautelare e disposto per un tempo superiore a dieci giorni

il rinvio del dibattimento "per esigenze "organizzative" del ruolo

dell'ufficio, gravato dalla contestuale celebrazione di più

"maxi-processi" , ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 303, 304, comma 2,

e 477, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 3, 13, secondo e quinto comma, e 111, primo comma, della

Costituzione;

che le censure del giudice rimettente si rivolgono agli articoli

denunciati nella parte in cui, in caso di rinvio di un dibattimento

particolarmente complesso per taluno dei reati indicati nell'art.

407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., consentirebbero di

ricomprendere nella sospensione dei termini di durata massima della

custodia cautelare disposta a norma dell'art. 304, comma 2, cod.

proc. pen. anche il periodo che, per ciascun rinvio, eccede il

termine massimo di dieci giorni prescritto dall'art. 477, comma 2,

cod. proc. pen;

che, in particolare, il rimettente lamenta, con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la disparità di trattamento tra

imputati tratti a giudizio avanti al medesimo ufficio giudiziario per

i quali è possibile, nei processi di particolare complessità,

disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare, e imputati

nei cui confronti tale sospensione non è praticabile, nonché, in

caso di diversi procedimenti per i quali è stata disposta la

sospensione dei termini prevista dall'art. 304, comma 2, cod. proc.

pen., l'irragionevolezza di fare dipendere la durata della custodia

cautelare dalla "scelta che necessariamente il giudice deve operare

per attribuire precedenza alla trattazione dell'uno o dell'altro

procedimento, in ipotesi egualmente complessi e urgenti";

che, in riferimento all'art. 13, secondo e quinto comma, della

Costituzione, secondo il rimettente la disciplina impugnata

violerebbe il principio di legalità in tema di determinazione dei

limiti massimi della custodia cautelare, in quanto l'inserimento ad

opera del diritto vivente di fattori extraprocessuali (quali il

carico di lavoro giudiziario, la carenza di organico, la mancanza di

aule, la contestuale celebrazione di altri maxi-processi) tra i casi

di particolare complessità del dibattimento determinerebbe "un'alea,

inconciliabile con il rigore dei limiti predeterminati" imposti dalla

Costituzione al sacrificio della libertà personale;

che risulterebbe inoltre violato il principio della riserva di

legge stabilito dal secondo comma dell'art. 13 della Costituzione in

quanto, alla stregua del diritto vivente, l'estensione in malam

partem della nozione di dibattimento particolarmente complesso a

situazioni di natura organizzativa e logistica comporterebbe che

nella sospensione dei termini ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

venga compreso anche il periodo eccedente i dieci giorni previsto

dall'art. 477, comma 2, cod. proc. pen;

che, infine, con riguardo all'art. 111, primo comma, della

Costituzione, sarebbe impossibile per il giudice di appello

verificare, in caso di rinvio superiore al termine di dieci giorni

prescritto dall'art. 477, comma 2, cod. proc. pen., se nella

motivazione del provvedimento impugnato vi sia stato "un corretto

bilanciamento tra il diritto dell'imputato detenuto alla spedita

trattazione del processo" e le esigenze "della corretta e funzionale

esplicazione dell'attività amministrativa logistica, di

programmazione ed organizzativa dell'ufficio giudiziario", in quanto

riferite a situazioni extraprocessuali estranee al paradigma della

particolare complessità del procedimento e per le quali non può

esistere alcuna documentazione negli atti processuali;

che, in punto di rilevanza, il tribunale rimettente osserva che,

non essendo ammessa impugnazione contro il provvedimento di rinvio

del dibattimento, l'unico rimedio concesso dalla legge all'imputato

per evitare l'illegittima dilatazione dei termini di durata massima

della custodia cautelare sarebbe l'appello ex art. 304, comma 3, cod.

proc. pen;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e,

comunque, contestando che, contrariamente a quanto sostenuto dal

rimettente, si sia formato un diritto vivente in tema di

ricomprensione di mere esigenze extraprocessuali di carattere

logistico e organizzativo tra i presupposti della particolare

complessità del dibattimento;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è

impostata dal rimettente con riferimento al "combinato disposto"

degli artt. 303, 304, comma 2, e 477, comma 2, cod. proc. pen., cioè

sovrapponendo due istituti - la sospensione dei termini di durata

massima della custodia cautelare nel caso di dibattimenti

particolarmente complessi e la sospensione del dibattimento per

ragioni di assoluta necessità - concettualmente del tutto autonomi,

volti a fronteggiare esigenze che operano su terreni completamente

diversi e sorretti da diverse finalità;

che, in particolare, l'ordinanza di sospensione dei termini di

custodia cautelare è normalmente autonoma e separata dal

provvedimento con cui viene disposto il rinvio del dibattimento e

può essere adottata, alla stregua della consolidata giurisprudenza

di legittimità, anche anteriormente alla formale apertura del

dibattimento, a nulla rilevando che nel caso di specie i due

provvedimenti siano stati occasionalmente disposti con un'unica

ordinanza;

che l'autonomia dei due provvedimenti trova conferma in recenti

sentenze di legittimità, ove si è precisato che in sede di appello

dell'ordinanza di sospensione dei termini i poteri di controllo del

tribunale sono limitati alla verifica dei presupposti menzionati

dall'art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (che vi sia la relativa

richiesta del pubblico ministero, che si tratti dei reati indicati

nell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. e che si versi in

ipotesi di dibattimento particolarmente complesso), ma non possono

estendersi al sindacato sulla legittimità del provvedimento di

rinvio del dibattimento disposto a norma dell'art. 477, comma 2, cod.

proc. pen;

che in sede di appello è pertanto preclusa la sindacabilità

dell'ordinanza di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. sotto il

profilo dei suoi effetti sul decorso dei termini massimi di custodia

cautelare, con specifico riferimento, per quanto qui interessa, al

computo della durata dei termini stessi nel caso in cui il rinvio del

dibattimento sia stato disposto per un periodo superiore al termine

di dieci giorni prescritto dall'art. 477, comma 2, cod. proc. pen;

che profili di legittimità costituzionale attinenti al calcolo

dei termini di sospensione della custodia cautelare, quali quelli

prospettati in relazione al computo dei tempi morti tra le varie

udienze nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato per un

periodo superiore a dieci giorni, potrebbero essere, se del caso,

sollevati in sede di decisione sulla richiesta di scarcerazione per

decorrenza dei termini, ovvero di impugnazione avverso l'ordinanza

che abbia respinto tale richiesta;

che le considerazioni sinora svolte rendono evidente che l'art.

477, comma 2, cod. proc. pen., erroneamente richiamato nel combinato

disposto degli artt. 303 e 304, comma 2, cod. proc. pen., non è

applicabile nel giudizio a quo;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 303,

304, comma 2, e 477, comma 2, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3, 13, secondo e quinto comma, 111, secondo

comma, della Costituzione, sollevata dal tribunale di Napoli, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte