Corte costituzionale

Ordinanza n. 422/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice

penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Tribunale di

sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a

Massaro Clemente, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie

speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 14 luglio 1988 dal Tribunale di

sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a

Papale Alfredo, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con le

ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177 cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della

liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza

di determinare la residua pena detentiva tenuto conto del

comportamento del condannato e delle limitazioni patite dal medesimo

durante il periodo di libertà vigilata;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 282 del 1989, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 cod.

pen. "nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione

condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di

determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del

tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di

libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale

periodo";

che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in

epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen.,

sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte