Sentenza n. 423/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/09/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 223/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), promosso con ordinanza emessa il 6 agosto 1994 dal Pretore
di Torino nel procedimento civile vertente tra Mantovani Tiziana e
l'INPS, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Mantovani Tiziana,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi gli avv.ti Luciano Ventura per Mantovani Tiziana, Giuseppe
Fabiani per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso da Mantovani Tiziana - la
quale, dopo aver usufruito del periodo di astensione dal lavoro,
obbligatoria e facoltativa, per gravidanza, nonché di un ulteriore
periodo di aspettativa non retribuita, ed essere stata
successivamente collocata in mobilità, aveva convenuto in giudizio
l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di
mobilità ex art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prestazione
che l'INPS si rifiutava di erogare opponendo l'insussistenza del
requisito dell'anzianità di servizio non potendo la lavoratrice far
valere un periodo di sei mesi di lavoro effettivo, come prescritto
dall'art. 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991 cit. - l'adito
pretore di Torino con ordinanza del 6 agosto 1994 ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dei cit. artt.
7, comma 1, e 16, comma 1, per sospetta violazione degli artt. 3, 37,
primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
Premette il giudice rimettente che l'art. 16, comma 1, prevede che
- nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione
del personale ex art. 24 legge cit. da parte delle imprese diverse da
quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina
di intervento straordinario di integrazione salariale - il lavoratore
ha diritto all'indennità di mobilità di cui al precedente art. 7
soltanto se possa far valere un'anzianità di servizio di dodici
mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi
compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie,
festività, e infortuni.
Tale disciplina confliggerebbe - nella prospettazione del giudice
rimettente - con plurimi parametri costituzionali.
Innanzi tutto vi sarebbe vulnerazione degli artt. 3, primo comma,
e 38, secondo comma, della Costituzione sotto il profilo che la norma
censurata, limitando i periodi di sospensione utili a tutti gli
effetti alla stregua di lavoro effettivo ai soli casi correlati a
ferie, festività ed infortuni, determinerebbe una irrazionale ed
immotivata discriminazione in danno dei lavoratori di entrambi i
sessi rispetto a tutti gli altri casi di sospensione legale del
rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.
Inoltre vi sarebbe violazione degli artt. 3, primo e secondo
comma, e 37, primo comma, della Costituzione specificamente in danno
della lavoratrice, la quale, in quanto donna e madre, si troverebbe
in una situazione di più marcata discriminazione rispetto agli altri
lavoratori atteso che la prescritta condizione di aver prestato
necessariamente almeno sei mesi di effettivo lavoro non le
consentirebbe l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
le creerebbe una forte remora in relazione alla realizzazione di tale
peculiare funzione.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in
ragione della discrezionalità del legislatore nel fissare i
requisiti soggettivi per l'attribuzione dell'indennità di mobilità.
3. - Si è costituita la ricorrente Mantovani Tiziana chiedendo -
anche con una successiva memoria - che le disposizioni censurate
siano dichiarate incostituzionali.
4. - Si è costituito anche l'INPS concludendo per l'infondatezza
della questione sollevata. Da una parte la difesa dell'Istituto
sostiene la non equiparabilità dei periodi di astensione dal lavoro
per maternità ai periodi di ferie, festività ed infortuni,
espressamente computabili come periodi di lavoro effettivamente
prestato, giacché, mentre questi ultimi periodi sono riconducibili o
ad interruzioni fisiologiche delle prestazioni lavorative (ferie,
festività) o a cause che attengono allo svolgimento dell'attività
aziendale (infortuni), invece i primi, al pari di tutti gli altri
casi di sospensione legale del rapporto di lavoro con diritto alla
conservazione del posto, sono correlati a cause attinenti alla
persona del lavoratore. D'altra parte l'astensione dal lavoro per
maternità non è priva di rilevanza sia perché essa concorre al
raggiungimento di una anzianità aziendale di dodici mesi, pur
richiesta per il riconoscimento dell'indennità di mobilità, sia
perché è valutabile ai fini del trattamento ordinario di
disoccupazione, di minor importo, ma pur sempre adeguato alle
esigenze di vita della lavoratrice allorché sia rimasta disoccupata.
Nella discussione orale, nel corso della pubblica udienza, la
difesa dell'INPS ha comunicato l'avvenuto pagamento alla ricorrente
del beneficio previdenziale richiesto, sicché nel giudizio a quo
sarebbe da ritenersi cessata la materia del contendere. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma,
37 e 38, secondo comma, della Costituzione - degli artt. 7, comma 1,
e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia
di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte
in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della
lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del
raggiungimento del limite minimo di sei mesi di "lavoro
effettivamente prestato" per poter beneficiare dell'indennità di
mobilità. In particolare il giudice rimettente prospetta la
questione sotto un duplice profilo sospettando la violazione: a)
degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione
perché, quanto ai periodi considerati utili agli effetti della
maturazione dell'anzianità necessaria per beneficiare
dell'indennità di mobilità, le disposizioni censurate discriminano
ingiustificatamente in danno dei lavoratori di entrambi i sessi tra
le ipotesi di assenza dal servizio per "ferie, festività ed
infortuni" (le uniche utili quali "lavoro effettivamente prestato") e
quella di assenza in tutti gli altri casi di sospensione dal rapporto
(tra cui anche quella correlata alla gravidanza o al puerperio); b)
degli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma, della
Costituzione perché specificamente la lavoratrice donna - alla quale
non è riconosciuto, al fine suddetto, il periodo di assenza dal
servizio per gravidanza e puerperio come periodo di "lavoro
effettivamente prestato" - si trova in una più marcata situazione di
discriminazione rispetto agli altri lavoratori e non le viene
consentito di adempiere alla sua funzione familiare di genitrice.
2. - Preliminarmente va affermata l'inidoneità di fatti
successivi all'emissione dell'ordinanza con cui è stata sollevata la
questione di costituzionalità ad incidere sulla rilevanza della
stessa, ancorché potenzialmente conducenti a comportare nel giudizio
a quo il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire della parte
attrice con conseguente cessazione della materia del contendere.
3. - Nel merito la questione non è fondata sotto il primo profilo
dedotto dal giudice rimettente (da esaminarsi prioritariamente in
ragione della sua più ampia ed assorbente portata rispetto al
secondo profilo).
Va premesso che l'art. 7 della citata legge n. 223 del 1991
riconosce il beneficio dell'indennità di mobilità ove ricorrano
determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, tra cui, in
particolare, il requisito di anzianità del lavoratore, espressamente
prescritto dal successivo art. 16; disposizione questa che richiede
che il lavoratore possa far valere un'anzianità aziendale di almeno
dodici mesi, di cui almeno sei di "lavoro effettivamente prestato,
ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,
festività e infortuni". Nel calcolo di tale particolare requisito di
anzianità minima è posta quindi un'equiparazione al "lavoro
effettivamente prestato" soltanto per le ipotesi di ferie, festività
ed infortuni, con esclusione di ogni altra situazione di sospensione
dello svolgimento della prestazione lavorativa, genericamente
considerata a prescindere dalle ragioni specifiche dell'interruzione
della prestazione. Tale differenziazione di disciplina trova però
una sufficiente giustificazione nella peculiarità delle ipotesi
considerate, atteso che da una parte ferie e festività attengono
alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa (non
meno del riposo settimanale), d'altra parte l'infortunio (da
intendersi - con interpretazione sistematica della norma - come
riferito all'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e non anche a quello
dell'infortunio extra-lavorativo) ha una sua specificità in ragione
del fatto che la sospensione del lavoro trova la sua causa proprio
nel (precedente) svolgimento della prestazione lavorativa, sicché si
giustifica un atteggiamento di maggior favore per il lavoratore che,
non solo senza sua colpa, ma proprio per adempiere agli obblighi
derivantigli dal rapporto di lavoro, si ritrova impedito a proseguire
nell'espletamento delle sue mansioni.
4. - La medesima questione è invece fondata sotto il secondo
(più limitato) profilo evocato dal giudice rimettente, profilo che
fa riferimento ad una particolare ipotesi esclusa, quella della
lavoratrice in gravidanza o puerperio.
Non senza aver preliminarmente rilevato che la questione non può
essere risolta - come richiede la difesa della parte privata
costituita - in via interpretativa in ragione dell'inequivocabile
tenore letterale delle disposizioni censurate da cui si desume
l'esclusione dell'equiparabilità del periodo di sospensione dal
lavoro per gravidanza e puerperio dal "lavoro effettivamente
prestato", può affermarsi che se da una parte è consentito ripetere
analoga valutazione di giustificatezza della disciplina differenziata
per ferie e festività, a diverse conclusioni deve invece pervenirsi
se si considera l'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e la si pone in
comparazione con l'ipotesi della sospensione del lavoro per essere la
lavoratrice in congedo per maternità o puerperio. Ciò implica di
verificare, in un complessivo bilanciamento di valori (richiesto per
essere la questione di costituzionalità posta non solo sotto il
profilo dell'asserita disparità di trattamento ex art. 3 della
Costituzione, ma anche dell'insufficiente protezione della donna
lavoratrice ex art. 37, primo comma, della Costituzione), se a fronte
delle particolari ragioni che giustificano una speciale tutela del
lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro non siano
rinvenibili altre ragioni che implichino una non minor tutela della
lavoratrice nella fattispecie comparata.
Soccorre a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte che ha
più volte sottolineato il rilievo costituzionale del valore
rappresentato dal ruolo di madre della lavoratrice (sentenze n. 181
del 1993, nn. 61 e 132 del 1991); rilievo che comporta che, nel
rapporto di lavoro, non possono frapporsi né ostacoli, né remore,
alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio,
dovendo essere assicurata una "speciale adeguata protezione" al
bambino e alla madre, la quale deve esser posta in condizioni (di
lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione
familiare. In particolare si è affermato che il principio posto
dall'art. 37 della Costituzione - collegato al principio di
eguaglianza - impone alla legge di impedire che possano, dalla
maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare
conseguenze negative e discriminatorie (sentenza n. 61 del 1991).
Tale speciale esigenza di tutela è già espressa in via generale
dal disposto degli artt. 6 e 7 della legge n. 1204 del 1971 che
prevedono la computabilità nell'anzianità di servizio della
lavoratrice in gravidanza o puerperio sia dei periodi di astensione
obbligatoria sia di quelli di astensione facoltativa dal servizio,
seppur i primi soltanto (e non altresì i secondi) anche agli effetti
della tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) e delle ferie.
Tale computabilità è invece contraddetta dalla disposizione
censurata che esclude la rilevanza di qualsiasi periodo di astensione
per gravidanza o puerperio al fine dell'integrazione del requisito
dei sei mesi di "lavoro effettivamente prestato"; contraddittorietà
che - pur risolvendosi in termini di prevalenza della disciplina
speciale rispetto a quella generale - svela l'inadeguata tutela della
maternità, atteso che la lavoratrice risulterebbe inammissibilmente
penalizzata potendo venire indotta ad evitare la gravidanza al fine
di maturare il requisito che, in caso di collocamento in mobilità,
condiziona l'erogazione dell'indennità di mobilità, la cui
eventuale perdita non sarebbe sufficientemente compensata dalla
spettanza della (meno favorevole) indennità di disoccupazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione
dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano
computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi
di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare
dell'indennità di mobilità;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro) sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione dal
Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte