Corte costituzionale

Ordinanza n. 423/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della

legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), aggiunto dall'articolo 21 della legge 6 marzo 1987,

n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1998 dal

pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Piero

Sacchetti, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 settembre 1998 nel corso di

un processo penale promosso con l'imputazione di non aver adempiuto

l'obbligo di corrispondere l'assegno stabilito a favore del coniuge

divorziato, il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n.

898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto

dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in

cui, disponendo che al coniuge che si sottrae all'obbligo di

corrispondere l'assegno fissato con la sentenza che pronuncia lo

scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si

applicano le pene stabilite dall'art. 570 del codice penale, non

prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa;

che, ad avviso del giudice rimettente, il rinvio all'art. 570

cod. pen., contenuto nella disposizione denunciata, riguarderebbe

soltanto le pene previste per il reato di violazione degli obblighi

di assistenza familiare, ma non comprenderebbe la disciplina della

punibilità del reato a querela della persona offesa; su questa base,

il pretore ritiene che il reato previsto dall'art. 12-sexies della

legge n. 898 del 1970 sia perseguibile d'ufficio anche quando

riguardi l'inadempimento in danno dell'ex coniuge, a differenza del

delitto previsto dall'art. 570 cod. pen., che egli considera analogo

quando la violazione degli obblighi di assistenza familiare consista

nella mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al

mantenimento del coniuge convivente o legalmente separato;

che il pretore di Ancona denuncia la lesione del principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela accordata alla famiglia

come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.),

giacché la procedibilità a querela soltanto del delitto di

violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod.

pen.), e non invece dell'analogo reato commesso dal coniuge

divorziato, determinerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento e rafforzerebbe la tutela dell'ex coniuge sotto il

profilo delle modalità di impulso processuale del reato, mentre

minore sarebbe la protezione del coniuge convivente o separato;

che il giudice rimettente considera la soluzione del dubbio di

legittimità costituzionale rilevante per il giudizio del quale è

investito, giacché, se la questione fosse accolta, egli dovrebbe

emanare una sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta

remissione della querela;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata,

sottolineando che questioni identiche sono già state esaminate dalla

Corte e dichiarate inammissibile o manifestamente inammissibile

(sentenza n. 325 del 1995 e ordinanza n. 209 del 1997).

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è

diretta ad assimilare, quanto alla procedibilità a querela della

persona offesa, il reato commesso dall'ex coniuge che si sottrae

all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto per il mantenimento del

coniuge divorziato dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti

civili del matrimonio (art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970,

aggiunto dall'art. 21 della legge n. 74 del 1987) al reato di

violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod.

pen.) per la mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al

mantenimento del coniuge convivente o legalmente separato senza

colpa;

che il giudice rimettente, nel sollevare il dubbio di

legittimità costituzionale, interpreta il rinvio all'art. 570 cod.

pen., operato dalla norma denunciata, come esclusivamente riferito

alle sanzioni previste per quel reato, senza comprendere la

procedibilità a querela della persona offesa;

che la questione prospettata coglie, nelle situazioni poste a

raffronto, solamente l'aspetto della diversa procedibilità del

reato, senza considerare altri elementi di diversità della

disciplina, relativi anche alle condotte penalmente sanzionate,

rispettivamente, dall'art.12-sexies della legge n. 898 del 1970 e

dall'art. 570 cod. pen; sicché - come questa Corte ha già

affermato, dichiarando inammissibile (sentenza n. 325 del 1995) e

manifestamente inammissibile (ordinanza n. 209 del 1997) questioni

identiche o analoghe - l'intervento richiesto non renderebbe omogenee

le discipline poste a raffronto, ma, riguardando soltanto il regime

della procedibilità, toccherebbe esclusivamente uno degli elementi

che diversificano le fattispecie considerate (cfr., inoltre, sentenza

n. 472 del 1989 e ordinanza n. 299 del 1998);

che l'ordinanza di rimessione invoca impropriamente l'art. 29

della Costituzione per denunciare quella che ritiene essere una

minore tutela del coniuge convivente o separato rispetto all'ex

coniuge, mentre l'oggetto della questione di costituzionalità non è

la condizione del coniuge in costanza di matrimonio o separato;

d'altra parte la Corte ha già altre volte ritenuto l'art. 29 della

Costituzione parametro non utile per sindacare modalità di impulso

processuale di reati attinenti a rapporti familiari (sentenza n. 46

del 1970; ordinanza n. 535 del 1987);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1

dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74

(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione, dal pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte