Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 318, 322-bis e 325 del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1997 dal Tribunale di

Milano sull'istanza proposta da F.P., iscritta al n. 699 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, nella qualità di giudice del

riesame in tema di misure cautelari reali, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt.

318, 322-bis e 325 del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di

diniego del sequestro conservativo, in riferimento all'art. 24, primo

comma, della Costituzione;

che il rimettente - premesso che il difensore della parte civile

aveva proposto impugnazione, espressamente qualificata come appello,

avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta

di sequestro conservativo nei confronti degli imputati e dei

responsabili civili, eccependo contestualmente, nel caso in cui

l'impugnazione fosse stata dichiarata inammissibile, l'illegittimità

costituzionale degli artt. 318, 322-bis e 325 cod. proc. pen. per

violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione - afferma di

condividere i dubbi di costituzionalità in riferimento all'art. 24,

primo comma, Cost;

che, in particolare, il rimettente rileva che, mentre l'art.

322-bis cod. proc. pen. consente l'appello contro le ordinanze in

materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca emesso

dal pubblico ministero, in caso di mancato accoglimento della

richiesta di sequestro conservativo la parte civile rimarrebbe

totalmente priva di tutela;

che in tale situazione il ricorso alle misure cautelari

esperibili nel processo civile non offre - ad avviso del rimettente -

adeguata tutela alla posizione della parte civile, che si vedrebbe

costretta "a iniziare un'autonoma azione in sede civile per ottenere

quanto ingiustamente negatole dal giudice penale, con evidente

compromissione del suo diritto alla tutela giurisdizionale" anche in

considerazione dei limiti alla prova previsti nel processo civile;

che il giudice rimettente conclude che sarebbe pertanto più

logico e più coerente con l'intero sistema delle impugnazioni dei

provvedimenti cautelari consentire alla parte civile di impugnare il

rigetto dell'istanza di sequestro conservativo avanti al tribunale

del riesame, naturalmente deputato al controllo di tutti i

provvedimenti in materia di misure cautelari.

Considerato che, a norma dell'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc.

pen., il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili

dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute deve essere chiesto

dal pubblico ministero in funzione di garanzia per il pagamento della

pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma

dovuta all'erario dello Stato, e può essere chiesto, a differenza di

quanto previsto dal previgente codice di rito, anche dalla parte

civile sui beni dell'imputato o del responsabile civile a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato;

che l'attuale disciplina appresta più articolate forme di tutela

al soggetto danneggiato dal reato, che non solo è posto in

condizione di scegliere se far valere le proprie ragioni creditorie

in sede civile ovvero nel processo penale, ma, in quest'ultimo caso,

può anche sollecitare direttamente l'adozione di una misura

cautelare a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato,

con l'ulteriore conseguenza che, rispetto al sequestro disposto in

sede civile, i crediti a garanzia dei quali la parte civile ha

chiesto e ottenuto il sequestro conservativo penale si considerano

privilegiati (art. 316, comma 4, cod. proc. pen.);

che alla legittimazione a chiedere il sequestro conservativo il

legislatore non ha ritenuto di collegare il potere di impugnare il

provvedimento di rigetto della misura cautelare, previsto dall'art.

318 cod. proc. pen., nella forma del riesame, solo avverso

l'ordinanza che ha disposto il provvedimento;

che tale scelta si inserisce nel quadro del nuovo sistema dei

rapporti fra azione civile e azione penale complessivamente ispirato

al favor separationis (v., ex plurimis sentenza n. 433 del 1997),

quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione

civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di

interessi pubblicistici rispetto a quelli privatistici della parte

civile (v., in particolare, sentenza n. 353 del 1994), nonché della

specificità dell'azione risarcitoria nel processo penale rispetto

alle analoghe pretese fatte valere nel processo civile (v. sentenze

n. 94 del 1996 e n. 532 del 1995);

che, in questa prospettiva, è lasciata al danneggiato dal reato

la scelta di chiedere la tutela dei propri diritti nella sede propria

(cioè nel processo civile) oppure nel processo penale, "previa

valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella

opzione concessagli" ma, "una volta compiuta la scelta di

esercitare l'azione civile nel processo penale, non è dato sfuggire

agli effetti che da tale inserimento conseguono, per via della

struttura e della funzione del giudizio penale, cui la stessa azione

civile deve necessariamente adattarsi, considerate le esigenze di

pubblico interesse sottese all'accertamento dei reati" (sentenza n.

94 del 1996);

che, comunque, la parte civile, in caso di diniego del sequestro

conservativo, non rimane del tutto priva di tutela, potendo far

valere le sue ragioni in sede civile: in tale caso, né la revoca di

costituzione di parte civile (art. 82, comma 2, cod. proc. pen.), né

la sospensione del processo civile (art. 75, comma 3, cod. proc.

pen.) recherebbero pregiudizio al diritto del danneggiato di agire

cautelarmente, avendo questi facoltà di richiedere il sequestro

conservativo civile anche durante la sospensione del giudizio di

merito (art. 669-quater secondo comma, cod. proc. civ.);

che, del resto, l'art. 24, primo comma, Cost., indicato dal

rimettente come parametro della questione di legittimità

costituzionale sotto il profilo della violazione del diritto alla

tutela giurisdizionale, non comporta la garanzia generale del doppio

grado di giurisdizione, assicurata dall'art. 111, secondo comma,

della Costituzione solo contro le sentenze e contro i provvedimenti

sulla libertà personale;

che, infine, la diversa disciplina dettata dall'art. 322-bis cod.

proc. pen., ove è prevista l'appellabilità di tutte le ordinanze in

materia di sequestro preventivo, trova giustificazione nella

differenza tra le due forme di sequestro e, in particolare, negli

interessi pubblicistici che ispirano il sequestro preventivo, volto

alla prevenzione dei reati (v. ordinanza n. 334 del 1991) rispetto a

quelli di natura patrimoniale e civilistica che connotano invece in

maniera esclusiva il sequestro conservativo, sicché, per le ragioni

già espresse, non irragionevolmente il legislatore ha nel primo caso

inteso assicurare al pubblico ministero un mezzo di impugnazione

avverso il provvedimento negativo, negandolo invece alla parte civile

(e allo stesso pubblico ministero) in relazione al sequestro

conservativo;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 318, 322-bis e 325

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art.

24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte