Sentenza n. 425/1993
Altra decisione · depositata il 03/12/1993 · relatore Francesco Guizzi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il
20 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 3 giugno 1993, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare 11 marzo
1993, n. D/349 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,
contenente: "Disposizioni applicative della normativa comunitaria
concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni
seminativi", ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Udito l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, per violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione (in relazione agli artt. 71, lett. b), e 77, lett. b),
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), nonché dell'art. 14, secondo e
terzo comma, della Costituzione, chiedendo l'annullamento della
circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 11 marzo
1993, n. D/349, contenente disposizioni applicative della normativa
comunitaria a favore dei coltivatori di alcuni seminativi.
La ricorrente osserva che con il regolamento del Consiglio CEE n.
1765/92 è mutato il regime di aiuti ai coltivatori di cereali, semi
oleosi e piante proteiche, e il principio del sostegno ai redditi è
subentrato a quello del sostegno alla produzione. L'azienda agricola,
per ottenere quanto previsto dal regolamento, deve presentare
all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
una domanda dove sono riportati i dati necessari per l'applicazione,
in sede di liquidazione, dei criteri previsti dalla normativa
comunitaria.
La circolare dispone che tale domanda sia trasmessa all'AIMA in
duplice copia: l'Ente, quindi, inoltrerà una copia alla regione
presso cui l'azienda agricola richiedente ha sede "al fine del
successivo espletamento dei controlli", che consistono in
sopralluoghi aziendali programmati dall'amministrazione centrale. In
tal modo, si conferiscono alla regione - argomenta la ricorrente -
funzioni di controllo che non le competono. L'art. 71 del d.P.R. n.
616 del 1977 riserva infatti allo Stato le funzioni amministrative
concernenti gli interventi di interesse nazionale per la regolazione
del mercato agricolo; l'art. 77 dello stesso decreto delega alle
regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti
l'attuazione degli interventi di regolazione del mercato, con
eccezione, però, di quelli che sono riservati all'AIMA. La legge 14
agosto 1982, n. 610 (Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo - AIMA), stabilisce infine, all'art.
3, lett. e), che l'AIMA curi l'erogazione delle provvidenze
finanziarie, avvalendosi della collaborazione delle regioni con le
quali essa può stipulare convenzioni.
Da tale disciplina - conclude la Regione Umbria - emerge con
chiarezza come lo Stato si sia riservato, ai sensi dell'art. 117
della Costituzione, le funzioni amministrative di regolazione dei
mercati agricoli e la delega di quelle concernenti l'attuazione degli
interventi, eccettuate le funzioni riservate all'AIMA, mentre la cura
delle erogazioni finanziarie, tra le quali vanno ricomprese quelle in
esame, è compito dell'AIMA.
L'attribuzione delle competenze di controllo alle regioni,
disposta con mera circolare, viola dunque il riparto delineato dagli
artt. 117 e 118 della Costituzione e concretizzato dal d.P.R. n. 616
del 1977.
Vi sarebbe altresì, secondo la ricorrente, la violazione
dell'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione, poiché la
circolare impone alla Regione il compimento di atti che ricadono
sotto la riserva di legge ivi espressamente prevista.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per il rigetto del ricorso.
In una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza,
l'Avvocatura generale riconosce la competenza dell'AIMA in materia di
controlli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, lett. e) della
legge n. 610 del 1982 e dall'art. 77, lett. b) del d.P.R. n. 616 del
1977. Il sospetto avanzato dalla Regione Umbria - che la circolare
impugnata abbia attribuito alle regioni funzioni di controllo e
poteri di sopralluogo - sarebbe però privo di fondamento. Il
riferimento, contenuto nella circolare, alla trasmissione della
domanda all'assessorato regionale competente al fine del successivo
espletamento dei controlli aziendali, ha soltanto il valore di una
"norma di chiusura", che consente all'AIMA di stipulare, se del caso,
una convenzione con le regioni e che fa salvo, in via del tutto
ipotetica, un autonomo potere di controllo previsto dalla normativa
regionale.
La circolare, nel titolo II, lett. b), richiama d'altronde il
sistema integrato di controllo previsto dai regolamenti comunitari,
che presuppone l'utilizzo di metodologie accentrate in seno all'AIMA:
il sistema di controllo prescelto è dunque diverso da quello che
potrebbero esercitare le regioni mediante semplici sopralluoghi
aziendali.
Ulteriore conferma del fatto che gli adempimenti siano curati
dall'AIMA si trae dal modello di verbale di controllo (allegato III
alla circolare) dove la denominazione dell'organismo di controllo è
lasciata in bianco. Il che non sarebbe avvenuto se la circolare
avesse inteso affidarlo alle regioni.
Osserva infine l'Avvocatura che la circolare non prevede neppure
ipotesi di "avvalimento di uffici regionali" per l'espletamento di
tale attività, di modo che il ricorso andrebbe rigettato nella parte
in cui chiede l'annullamento della circolare impugnata.
3. - Ha presentato memoria anche la Regione Umbria, richiamando
quanto già esposto nel ricorso e precisando che il decreto-legge 4
agosto 1993, n. 272, che riordina le competenze regionali e statali
in materia agricola e forestale, non abroga gli articoli 71, lett.
b), e 77, lett. b), del d.P.R. n. 616 del 1977, sì che il quadro
normativo sul riparto delle funzioni tra Stato e Regioni sarebbe
identico, su questo punto, a quello vigente al momento della
proposizione del ricorso. Considerato in diritto
1. - La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, ritenendo che la circolare del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste 11 marzo 1993, n. D/349, contenente
disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria sul
sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi, alteri il
riparto di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, conferendo
arbitrariamente alla Regione poteri di controllo in materia riservata
allo Stato, e in particolare all'AIMA, in violazione degli articoli
117 e 118 della Costituzione, e degli articoli 71 e 77 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616. Essa lamenta altresì la illegittimità per
violazione della riserva di legge introdotta dall'art. 14, secondo e
terzo comma, della Costituzione.
2. - Il ricorso va respinto, secondo quanto verrà ora precisato.
Il conflitto trae origine da quel passaggio della circolare in
base al quale la domanda presentata dal produttore per ottenere gli
aiuti comunitari viene trasmessa in copia dall'AIMA al competente
assessorato regionale dell'agricoltura, al fine del successivo
espletamento dei controlli aziendali.
Ora, non è immaginabile che con mera circolare possa essere
modificato il riparto di attribuzioni fra lo Stato e le Regioni, come
delineato dagli articoli 71 e 77 del citato d.P.R. 616 del 1977, e
l'ambito delle competenze dell'AIMA, quale risulta dalla legge 14
agosto 1982, n. 610, e in particolare dall'art. 3, lett. e), che
affida all'Azienda di Stato il compito di provvedere all'erogazione
degli aiuti e delle compensazioni finanziarie disposte dai
regolamenti comunitari. Proprio il citato art. 3 della legge n. 610
del 1982 prevede che per tale attività l'AIMA possa avvalersi della
collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite
convenzioni. E in vista di siffatta eventualità, la circolare ha
disposto l'invio della copia della domanda ai competenti assessorati
regionali: in funzione, dunque, di doverosa informazione, e non certo
al fine di attribuire loro nuovi compiti, oltretutto indeterminati.
Così correttamente interpretata, la circolare si sottrae alle
censure mosse dalla Regione Umbria, il cui ricorso va dunque
respinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, dettare, con circolare,
prescrizioni sull'applicazione della normativa comunitaria
concernente il sostegno a favore dei coltivatori di taluni
seminativi, e, in particolare, disporre che copia della domanda
presentata dal produttore all'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA) sia trasmessa al competente assessorato
regionale, a fini di informazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte