Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 417 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Ancona nel procedimento penale a carico di Gigli Carletto ed altro,

iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona ha, con ordinanza del 12 dicembre 1990,

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 417 del

codice di procedura penale, nella parte in cui rende la fissazione

dell'udienza preliminare da parte del giudice per le indagini

preliminari atto dovuto a fronte della richiesta del pubblico

ministero formulata ex art. 416 dello stesso codice;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 234 del 1991, ha

dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

degli artt. 418, primo comma, e 419, sesto comma, del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101,

secondo comma, della Costituzione (dallo stesso Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona), nella parte in

cui impedisce al giudice ogni sindacato sulla scelta operata dal

pubblico ministero, laddove l'art. 455 del codice di procedura penale

gli consente di rigettarne la richiesta di giudizio immediato;

e che, con ordinanza n. 256 del 1991, ha, fra l'altro,

dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma

della Costituzione (sempre dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona), nella parte in cui rende obbligatoria

l'udienza preliminare, inibendo al giudice per le indagini

preliminari ogni forma di controllo sulla scelta del rito da parte

dell'autorità giudiziaria requirente, mentre, al contrario, l'art.

455 del codice di procedura penale consente allo stesso giudice di

rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico

ministero;

che la medesima ratio decidendi delle pronunce ora ricordate vale

a dichiarare manifestamente infondata anche la questione ora proposta

dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Ancona, con la quale si censura - fra l'altro non del tutto

correttamente sottoponendo al vaglio di questa Corte l'art. 417 del

codice di procedura penale, dedicato ai requisiti formali della

richiesta di rinvio a giudizio - l'assenza di ogni possibilità di

sindacato da parte del giudice in ordine alla richiesta del pubblico

ministero quanto alla fissazione dell'udienza preliminare;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 2, 3, 97 e 101, secondo comma,

della Costituzione, del Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte