Sentenza n. 426/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio
1993 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento di riparazione
per ingiusta detenzione promosso da Iorio Gaetana nei confronti del
Ministero del Tesoro, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1993
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - La Corte di appello di Roma, nel corso del procedimento per
la riparazione di ingiusta detenzione promosso da Iorio Gaetana, ha
sollevato, in sede di giudizio di rinvio, questione di legittimità
costituzionale "dell'art. 314 c.p.p., con riferimento all'art. 3,
nonché 2, in relazione all'art. 24, ultimo comma, della
Costituzione":
a) "nella parte in cui non dispone (ovvero se interpretato nel
senso in cui non dispone) che la condotta menzognera volta a
"depistare" le indagini e ad aiutare altri a eludere le
investigazioni dell'autorità o ad evitare che altri sia indagato per
delitto escluda, in via generale ovvero quando l'imputazione per
reato di favoreggiamento è ormai prescritta, il diritto a un'equa
riparazione per la custodia cautelare subita per diversa
imputazione";
b) "nella parte in cui non dispone (ovvero se interpretato nel
senso in cui non dispone) che la colpa grave dell'agente - che
esclude il diritto alla riparazione - possa consistere anche in
condotte antecedenti alla assunzione della qualità di imputato o di
indiziato, ovvero, più in genere, in condotte diverse dall'attività
difensiva propria".
Il remittente - premesso che l'art. 314 del codice di procedura
penale riconosce al prosciolto il "diritto ad un'equa riparazione per
la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a
darvi causa per dolo o colpa grave" - osserva che dalla chiara
disposizione di legge deriva l'inammissibilità sul piano logico di
tesi riduttive che richiedano, per l'esclusione della riparazione,
che la colpa sia solo quella che può rinvenirsi nell'attività
difensiva dell'accusato e non anche in attività antecedente. Dalla
norma in esame, se interpretata secondo i corretti canoni, si ricava
invece che tutto il comportamento del soggetto che precede la
detenzione ed è ad essa "ricollegabile" non può essere senza
rilievo: da un lato, infatti, già nell'ordine normale cronologico
dei fatti storici, l'atteggiamento difensivo segue e non precede
l'inizio della custodia cautelare, sicché, per definizione, non può
averla cagionata; dall'altro, l'inesattezza della tesi riduttiva
emerge dal rilievo che con essa si realizza una inammissibile
disparità di trattamento tra ipotesi dolosa e ipotesi colposa, in
quanto per la realizzazione della prima (consistente nell'operare con
l'intento di provocare la detenzione) verrebbe in considerazione ogni
comportamento antecedente alla custodia e non solo quello tenuto in
sede di difesa.
Inoltre, prosegue il remittente, l'anzidetta corretta
interpretazione della norma de qua è anche conforme ai principi
generali del nostro ordinamento giuridico. Non vi è dubbio che la
riparazione pecuniaria prevista dagli artt. 314 e seguenti del codice
di procedura penale sia un istituto appartenente all'ampia categoria
costituita dal genus degli istituti risarcitori-riparatori del
diritto civile che regolano la materia delle restituzioni e dei
pagamenti di denaro conseguenti a danni subiti dal singolo per
qualsiasi tipo di condotta altrui. In particolare, il principio
generalissimo attinente alla riparazione pecuniaria di qualsiasi tipo
di danno si rinviene negli artt. 1227 e 2056 del codice civile, i
quali prevedono che il concorso del fatto colposo del creditore nel
cagionare il danno determina la riduzione o l'esclusione, a seconda
dei casi, del risarcimento.
1.2. - Tutto ciò premesso in ordine al corretto inquadramento
sistematico dell'istituto in esame, il remittente riassume
sinteticamente le circostanze di fatto rilevanti in merito alla
fattispecie sottoposta al suo giudizio. In particolare, osserva che
la Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 18 aprile (20 maggio)
1991, aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta
detenzione proposta dalla Iorio, ritenendo verificatasi nella
condotta dell'istante l'ipotesi di colpa grave prevista dalla norma,
consistita sia nell'aver posto in atto un vero e proprio tentativo di
depistaggio delle indagini, sia nell'essere fuggita all'estero, così
dando causa alla emissione a suo carico del provvedimento restrittivo
della libertà personale.
Senonché la Corte di cassazione, con sentenza del 20 gennaio (20
febbraio) 1992, aveva annullato con rinvio detta pronuncia,
enunciando il seguente principio di diritto: "Il dolo o la colpa
grave previsti dall'art. 314 c.p.p. in tanto sussistono in quanto il
soggetto inquisito o abbia scientemente operato al fine di creare la
fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere
adottata o mantenuta una misura cautelare nei suoi confronti (ipotesi
dolosa), ovvero abbia mostrato una ingiustificabile e macroscopica
trascuratezza nella rappresentazione, all'autorità procedente, una
volta reso edotto degli addebiti mossigli, di fatti e circostanze
atti a scagionarlo o comunque a consentire il mantenimento o il
recupero dello stato di libertà (ipotesi colposa)".
1.3. - Il giudice a quo solleva, quindi, due distinte questioni di
legittimità costituzionale.
a) La prima scaturisce da quella parte della pronuncia della
Corte di cassazione in cui si afferma che la condotta di coprire
responsabilità penali altrui non rientra nell'ipotesi di dolo o
colpa grave prevista dall'art. 314 del codice di procedura penale per
l'esclusione del diritto alla riparazione. Ad avviso del remittente,
la tesi secondo cui l'ipotesi della condotta menzognera (volta a
depistare le indagini o a evitare che siano indagati o coinvolti nel
procedimento penale altri soggetti) non possa ricevere, nell'art. 314
e nel contemperamento degli interessi e nei fini che esso si
prefigge, il medesimo trattamento dell'ipotesi di colui che con colpa
grave (ovvero con dolo) concorre a dar causa alla sua detenzione, non
si sottrae manifestamente a censure di incostituzionalità per
irragionevolezza e/o irrazionalità e, in definitiva, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione. La norma che esclude il diritto alla
riparazione, infatti, non sembra solo l'espressione di un onere di
diligenza che sia pure nella misura minima incombe all'individuo, ma
costituisce anche applicazione della regola generale sopra richiamata
secondo cui, in via di principio, il danno risarcibile (in astratto)
deve essere sopportato dal suo autore, ovvero viene limitato o
escluso il risarcimento del danno causato dallo stesso danneggiato.
L'espressione di detto onere di diligenza può, inoltre, trovare una
sua collocazione anche nella norma generale dell'art. 2 della
Costituzione, che richiede ai consociati l'adempimento dei doveri di
solidarietà politica e sociale, oltre che economica.
Infine, ad avviso del remittente, applicando al caso in esame
l'argomento a fortiori, l'ipotesi di condotta menzognera diretta a
depistare le indagini o ad evitare che siano indagati altri soggetti,
ovvero diretta ad aiutare altri ad eludere le investigazioni
dell'autorità penale, dovrebbe, secondo i principi della
ragionevolezza, essere considerata fattispecie "maggiore", in un
certo senso, e non minore di quelle altre imputabili a colpa grave
dell'istante e tali da comportare l'esclusione del diritto alla
riparazione.
b) La seconda questione di costituzionalità sollevata dal
remittente attiene alla tesi della Cassazione secondo cui l'attività
antecedente alla vera e propria difesa avrebbe rilievo solo se
dolosa, in quanto la colpa grave che avrebbe rilevanza sarebbe solo
quella riscontrabile nelle dichiarazioni o rappresentazioni difensive
all'autorità procedente, una volta che l'indagato sia stato reso
edotto degli addebiti mossigli.
Anche in questo caso la norma, così interpretata, sarebbe viziata
da irragionevolezza: infatti, non solo si verrebbe ad affermare una
incongrua disparità di trattamento nelle ipotesi, pure logicamente
congruenti, di verificazione del principio di causalità; non solo si
creerebbe una irragionevole disparità con le altre ipotesi di colpa
del danneggiato; ma si verrebbero anche a legittimare, ad ogni
effetto di diritto civile, le ipotesi o i casi anche più gravi di
condotta colposa dell'agente, che abbia creato la più evidente
apparenza di responsabilità penale, divenendo così la norma
banditore di un principio di irresponsabilità giuridica e sociale,
che potrebbe ritenersi in contrasto non solo con l'art. 3 della
Costituzione ma anche con l'art. 2 della Carta.
Infine, il remittente rileva che l'art. 24, ultimo comma, della
Costituzione prevede che il diritto alla riparazione degli errori
giudiziari sia tutt'altro che incondizionato.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale osserva che la questione è venuta meno in quanto la
più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribaltato il
proprio precedente orientamento, accedendo (quanto meno in ordine
alla questione sollevata sub b) alla interpretazione auspicata dal
giudice remittente. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Roma, nel corso di un procedimento di
riparazione per ingiusta detenzione, ha sollevato, in sede di
giudizio di rinvio, due questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 314 del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 2 e 3 della Costituzione (anche in relazione all'art. 24,
ultimo comma, della Costituzione medesima).
In particolare, le questioni devono intendersi riferite al primo
comma del menzionato articolo 314 e, più precisamente, a quella
parte in cui è stabilito che il diritto ad un'equa riparazione per
la custodia cautelare subita spetta (in presenza di determinati altri
presupposti) purché il soggetto "non vi abbia dato o concorso a
darvi causa per dolo o colpa grave".
2. - Il giudice a quo opera, come s'è detto, in sede di giudizio
di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione, la quale -
nell'annullare l'ordinanza della Corte d'appello di Roma con cui era
stata respinta la domanda di riparazione sulla base della
considerazione che l'istante aveva dato causa per colpa grave alla
detenzione, in quanto aveva depistato le indagini e poi si era data
alla fuga all'estero - ha fissato il seguente principio di diritto:
"Il dolo o la colpa grave previsti dall'art. 314 del codice di
procedura penale in tanto sussistono in quanto il soggetto inquisito
o abbia scientemente operato al fine di creare la fallace apparenza
di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata o
mantenuta una misura cautelare nei suoi confronti (ipotesi dolosa),
ovvero abbia mostrato una ingiustificabile e macroscopica
trascuratezza nella rappresentazione, all'autorità procedente, una
volta reso edotto degli addebiti mossigli, di fatti e circostanze
atti a scagionarlo o comunque a consentire il mantenimento o il
recupero dello stato di libertà (ipotesi colposa)". Ad avviso del
remittente, la norma, così come interpretata dalla Cassazione
nell'enunciato principio di diritto (cui egli è tenuto ad
uniformarsi), viola i sopra indicati parametri costituzionali:
a) "nella parte in cui non dispone .. che la condotta
menzognera volta a "depistare" le indagini e ad aiutare altri a
eludere le investigazioni dell'autorità o ad evitare che altri sia
indagato per delitto escluda, in via generale ovvero quando
l'imputazione per reato di favoreggiamento è ormai prescritta, il
diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita per
diversa imputazione";
b) "nella parte in cui non dispone .. che la colpa grave
dell'agente - che esclude il diritto alla riparazione - possa
consistere anche in condotte antecedenti alla assunzione della
qualità di imputato o di indiziato, ovvero, più in genere, in
condotte diverse dall'attività difensiva propria". In entrambi i
casi risulterebbe violato essenzialmente il principio di
ragionevolezza, in quanto non sussisterebbe alcuna razionale
giustificazione (anche con riferimento ai principi generali
dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno) per non
comprendere, tra le ipotesi di esclusione del diritto alla
riparazione, da un lato la condotta menzognera volta a depistare le
indagini o ad evitare che altri soggetti siano coinvolti in
procedimenti penali, e, dall'altro, la condotta gravemente colposa
tenuta prima o, comunque, al di fuori dell'attività difensiva in
senso proprio, laddove una tale limitazione non sussiste per la
condotta dolosa; sarebbe altresì violato l'art. 2 della
Costituzione, in quanto le censurate interpretazioni della norma in
esame si porrebbero in contrasto con il principio dell'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica e sociale, principio
che pone a carico dei consociati un generale onere di diligenza e di
responsabilità. L'auspicata introduzione delle suddette cause di
esclusione del diritto alla riparazione sarebbe, d'altronde, conclude
il remittente, pienamente aderente al dettato dell'art. 24, ultimo
comma, della Costituzione, il quale prevede che il diritto medesimo
sia tutt'altro che incondizionato.
3. - In ordine di antecedenza logica, va esaminata per prima la
censura sopra indicata sub b).
La questione non è fondata.
Il problema della definizione dell'esatto ambito applicativo della
norma censurata, con particolare riferimento - per quanto qui
interessa - alla determinazione dei criteri identificativi delle
condotte gravemente colpose idonee ad escludere il diritto alla
riparazione, è stato oggetto di due diversi orientamenti della Corte
di cassazione, ciascuno dei quali espresso in più di una pronuncia.
La tesi interpretativa censurata dal giudice a quo si fonda
essenzialmente sulla considerazione che nell'attuale contesto
ordinamentale in cui la regola è quella della più assoluta libertà
di autodeterminazione per ciascun individuo, salvi i limiti
espressamente fissati dalla legge a tutela di interessi collettivi,
non è configurabile a carico dei consociati un onere di diligenza
nell'evitare comportamenti che, in sé e per sé leciti, potrebbero
tuttavia dar adito a sospetti ed essere assunti dall'autorità come
indicativi dell'avvenuta commissione di reati.
Secondo un altro (e più recente) orientamento, non vi sarebbe
invece ragione logica che possa giustificare (ed anzi ciò sarebbe in
contrasto con la lettera della norma) un diverso ambito di
valutazione tra l'ipotesi della condotta dolosa e quella della
condotta gravemente colposa, ben potendo pure quest'ultima essere
ravvisata (in applicazione anche dei principi civilistici in materia)
in comportamenti tenuti in qualunque momento antecedente l'emissione
del provvedimento restrittivo della libertà e quindi anche al di
fuori dell'attività difensiva in senso proprio.
Ciò posto, va osservato, in ordine alla prima delle due tesi (che
è l'unica a dover essere presa in considerazione in questa sede
perché è quella cui, come detto, il remittente deve uniformarsi,
sia pur in presenza di successivi diversi orientamenti della stessa
Corte di cassazione: cfr. sent. n. 130 del 1993), che la medesima non
può essere ritenuta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per
irragionevolezza: essa, invero, risulta ispirata - sia pur
implicitamente - da un particolare favor per chi ha subito una
detenzione poi comunque rivelatasi "non dovuta" e, in ogni caso,
certamente non conduce a conseguenze tali da integrare il denunciato
vizio di costituzionalità, tenuto anche conto del rilievo che le
ipotesi richiamate a raffronto (condotta dolosa, regime generale del
concorso di colpa del danneggiato ai sensi del codice civile) non
necessariamente debbono trovare identica disciplina nella particolare
fattispecie in esame.
Le anzidette considerazioni valgono, poi, a far ritenere del tutto
infondato il riferimento all'art. 2 della Costituzione, essendo
costante la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 12 del
1972, 29 del 1977, 252 del 1983) secondo cui solo al legislatore,
nell'esercizio della sua sfera di discrezionalità, compete
l'individuazione dei doveri inderogabili di solidarietà cui i
cittadini sono tenuti, nonché dei modi e limiti relativi
all'adempimento di tali doveri.
4. - Una volta accertata la non fondatezza della questione dianzi
esaminata (che è l'unica, d'altronde, che scaturisce direttamente
dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione), anche la
rimanente censura, sopra indicata al punto 2 sub a), non può non
subire la stessa sorte.
Dall'esame della complessa ordinanza di rimessione deve, infatti,
ritenersi che il giudice a quo , nel sollevare tale questione, tenda
essenzialmente a far ricadere il comportamento menzognero mirante al
"depistaggio" delle indagini al fine di coprire responsabilità
altrui nel novero delle condotte gravemente colpose che escludono il
diritto alla riparazione (come, del resto, era stato ritenuto dalla
medesima Corte d'appello nell'ordinanza annullata); ciò è
confermato dal rilievo che il remittente non solo non contesta il
principio di diritto fissato dalla Cassazione in relazione alla
definizione della condotta dolosa rilevante ai fini di cui trattasi,
ma anzi mostra chiaramente, nella motivazione dell'ordinanza, di
condividere tale interpretazione. Ne consegue che la questione, così
intesa, va considerata compresa nell'altra già esaminata e risolta
al punto precedente. D'altronde, ove l'intenzione del giudice a quo
fosse invece quella di chiedere alla Corte una pronuncia additiva
diretta ad introdurre nella norma in esame una complessa e
dettagliata disciplina di situazioni in essa non contemplate, la
questione sarebbe chiaramente inammissibile, in quanto l'intervento
della Corte costituirebbe frutto di valutazioni riservate alla
discrezionalità del legislatore (cfr. sent. n. 25 del 1991).
È appena il caso di rilevare, infine, che, secondo la costante
giurisprudenza in materia, il giudice di rinvio è sì tenuto ad
uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma
conserva integri i poteri di accertamento e di valutazione dei fatti,
ai fini della formazione del proprio libero convincimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 314 del codice di procedura penale sollevate, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte di
appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte