Ordinanza n. 427/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 610Codice penale
- art. 10Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 336 primo comma
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1995 dal
pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di
Cicalese Gaetano ed altro, iscritta al n. 596 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Nocera Inferiore ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, primo comma,
del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo edittale di
sei mesi di reclusione;
che il giudice a quo, nel richiamare integralmente le
considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1994,
ha ritenuto la previsione oggetto di impugnativa frutto di una
matrice ideologica e di una concezione autoritaria dei rapporti tra
pubblici ufficiali e cittadini ormai superata alla luce dei valori
sanciti dalla Carta costituzionale, evocando, a conferma della
dedotta irragionevolezza, il ben più blando trattamento
sanzionatorio minimo previsto per il reato di violenza privata
aggravato a norma dell'art. 61 numero 10 del codice penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata
l'identica questione (v. sentenza n. 314 del 1995), osservando come
nessuna delle considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 341
del 1994 possa ritenersi pertinente alla fattispecie oggetto di
censura, dal momento che il trattamento sanzionatorio previsto,
quanto al minimo edittale, per il reato di cui all'art. 336 del
codice penale, lungi dal rappresentare un "unicum, generato dal
codice penale del 1930", come nel caso del reato di oltraggio, si
pone in linea con la stessa tradizione codicistica, doverosamente
attenta a rimarcare la maggior lesività che presenta una sia pur
minima violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad una
parimenti minima offesa al suo onore o prestigio;
che nella medesima occasione questa Corte non ha mancato di
sottolineare come l'art. 336 del codice penale presenti un elemento
teleologico di consistente gravità che risulta, invece, del tutto
estraneo alla fattispecie delineata dall'art. 610 cod.pen. evocata
quale termine di comparazione, e che, quindi, adeguatamente
giustifica il differente trattamento sanzionatorio;
che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati, la questione proposta deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal pretore di Nocera Inferiore con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte