Corte costituzionale

Ordinanza n. 428/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/11/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,

39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Pretore di S. Elpidio a

Mare nel procedimento civile vertente tra Abrami Mauro ed altri e

l'Esattoria comunale di S. Elpidio a Mare iscritta al n. 119 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16,

prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1987 dal Pretore di Venasca nel

procedimento civile vertente tra Tassone Mariangela e l'Ufficio

II.DD. di Saluzzo iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione

tributaria di primo grado di Fermo, avente ad oggetto accertamenti in

materia di Irpef, i contribuenti Abrami Mauro, Giuseppe e Nazzareno

chiedevano al Pretore di S. Elpidio a Mare di sospendere ex art. 700

c.p.c. l'esecuzione della riscossione;

che il Pretore adito, con ordinanza del 29 gennaio 1987 (r.o. n.

119/87), sollevava questione di legittimità costituzionale degli

artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i quali

prevedono che in pendenza del giudizio tributario di primo grado

venga iscritto a ruolo un terzo del tributo corrispondente

all'imponibile accertato dall'Ufficio, e attribuiscono al solo

intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione;

che ad avviso del giudice a quo la normativa censurata viola gli

artt. 24 e 113 Cost., in quanto la esclusione della sospensione ope

iudicis della riscossione delle imposte in presenza di contestazione

giudiziaria della pretesa del fisco si risolverebbe in una negazione

della tutela giurisdizionale;

che con la stessa ordinanza il Pretore ordinava la sospensione

della riscossione;

che il Pretore di Venasca, adito da Tassone Mariangela con

ricorso per opposizione all'esecuzione esattoriale promossa

dall'esattoria di Sampeyre, dopo aver ordinato la sospensione

dell'esecuzione con decreto del 26 maggio 1986, sollevava, con

ordinanza del 12 gennaio 1987 (r.o. n. 290/87), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 nella parte in cui non ammette le opposizioni regolate

dagli artt. 615 - 618 c.p.c. e limita la possibilità di sospensione

dell'esecuzione al caso dell'opposizione di terzo;

che ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola gli

artt. 24, 102 e 113 Cost., risolvendosi in una vera e propria

negazione della tutela giurisdizionale;

che con lo stesso provvedimento il Pretore confermava la

sospensione dell'esecuzione già disposta;

che in entrambi i giudizi interveniva il Presidente del

Consiglio dei ministri, il quale in via preliminare eccepiva

l'inammissibilità delle questioni, rilevando che i giudici

rimettenti avevano già concesso la richiesta sospensione

dell'esecuzione e quindi avevano esaurito i poteri loro spettanti;

nel merito, concludeva per la manifesta infondatezza delle questioni,

richiamandosi alla sentenza della Corte n. 63 del 1982 e successive

ordinanze;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno

riuniti e congiuntamente decisi;

che le questioni sono state sollevate successivamente

all'emanazione dei richiesti provvedimenti cautelari di sospensione

dell'esecuzione, e, di conseguenza, esse devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili per mancanza del prescritto requisito

della rilevanza, avendo i giudici a quibus, come giustamente ha

osservato l'Avvocatura dello Stato, esaurito ogni loro potere (da

ultimo cfr. ord. n. 68/86);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113

Cost., dai Pretori di S. Elpidio a Mare e di Venasca con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte