Sentenza n. 428/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d.
12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703 (Norme per
la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e
per il relativo controllo della Corte dei conti), 72 del r.d. 13
agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i
giudizi innanzi alla Corte dei conti), e 68 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa
l'8 aprile 1992 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da
Capogrosso Vincenzo contro il Ministero della difesa, iscritta al n.
174 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Vincenzo Capogrosso
contro il Ministero della difesa al fine di ottenere l'equo
indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, la Corte
dei conti, con ordinanza del 18 aprile 1992 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 5 aprile 1993) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934,
n. 1214, 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 del r.d. 13 agosto
1933, n. 1038, e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento
agli artt. 3, secondo (recte primo) comma, 24, primo e terzo comma,
97 e 113 Cost., "nella parte in cui non attribuiscono alla
giurisdizione della Corte dei conti il contenzioso in materia di equo
indennizzo".
Premesso che la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha sempre
attribuito tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, il giudice remittente ritiene la mancata attribuzione
al giudice contabile contraria al principio di razionalità,
coordinato col diritto di difesa, col principio di buon andamento
dell'amministrazione e col principio della tutela giurisdizionale dei
diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, sotto tre
profili: a) i molteplici elementi di connessione tra l'equo
indennizzo previsto dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957 e la
pensione privilegiata prevista dall'art. 64 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092; b) le incongruenze e le disposizioni che l'attuale
sistema di giurisdizione ripartita produce nell'applicazione pratica;
c) la più ampia tutela che, rispetto al giudice del rapporto di
impiego, può essere offerta dal giudice delle pensioni in materia
medico-legale.
L'art. 3 sarebbe violato anche sotto l'aspetto del principio di
eguaglianza perché la possibilità che sui presupposti dell'equo
indennizzo e della pensione privilegiata, che sono identici, si
pronunzino rispettivamente il giudice amministrativo e il giudice
contabile, i quali hanno differenti poteri d'indagine, crea
situazioni di disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
L'interveniente osserva che "l'ordinanza di rimessione non
prospetta, in riferimento all'asserita lesione del principio di
eguaglianza, alcuna argomentazione tale da far ritenere superato il
rilievo di fondo della diversità delle situazioni giuridiche
attribuite dall'ordinamento rispettivamente alla giurisdizione del
giudice amministrativo e alla Corte dei conti", essendo "del tutto
accidentale ed ininfluente il fatto che i due trattamenti abbiano la
medesima causa genetica". Non sono pertinenti né il parametro
dell'art. 97 Cost., posto che la materia della giurisdizione esula
dal concetto di amministrazione, della quale la norma costituzionale
mira a garantire il buon andamento e l'imparzialità, né quello
degli artt. 24 e 113 Cost., i quali non escludono la legittimità di
forme differenziate di tutela giurisdizionale. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 14
del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038,
e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento agli artt. 3,
secondo (recte primo) comma, 24, primo e terzo comma, 97 e 113 Cost.,
nella parte in cui, secondo l'interpretazione costante delle Sezioni
unite della Corte di cassazione (cfr. sentenze nn. 3601 del 1986,
2091 del 1989, 5988 del 1992), attribuiscono alla giurisdizione del
giudice amministrativo, anziché della Corte dei conti, le
controversie in materia di equo indennizzo agli impiegati civili
dello Stato per infermità o perdita dell'integrità fisica
dipendente da causa di servizio.
2. - La questione non è fondata.
Fuori dalle materie di contabilità pubblica e di responsabilità
amministrativa la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie
specificate dalla legge (art. 103 Cost.), tra le quali non rientra
l'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957. La
mancata interpositio del legislatore non può essere censurata di
irrazionalità sul riflesso che al buon andamento
dell'amministrazione converrebbe l'unificazione della giurisdizione
nelle materie dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di
cui all'art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo avendo
in comune con la seconda il medesimo presupposto di fatto, cioè la
noxa patogena causata dal servizio, nonché le procedure per
l'istruttoria e la decisione sulla domanda. Queste connessioni non
incidono sulla natura dei due istituti, che rimane diversa, e quindi
non giustificano una deroga, in ordine al primo, al criterio
regolatore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L'equo indennizzo è un istituto del rapporto di pubblico impiego,
dal quale ripete il suo titolo immediato, mentre la pensione
privilegiata è un istituto previdenziale che attribuisce un
trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione
del rapporto d'impiego.
La censura di irrazionalità non riceve maggior forza dal
coordinamento con l'art. 97 Cost. Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, il principio di imparzialità e di buon andamento
dell'amministrazione, pur applicabile anche all'aspetto organizzativo
degli uffici preposti all'attività giurisdizionale, non concerne
l'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale non è compresa
nel concetto di "organizzazione giudiziaria" in senso stretto (sent.
nn. 140 del 1992 e 376 del 1993).
3. - Poiché la differenza di regime processuale dei due istituti
non può dirsi irrazionale, non è nemmeno possibile ravvisare
contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., i quali di per
sé non precludono al legislatore di differenziare la tutela
giurisdizionale con riguardo alle particolarità del rapporto da
regolare (cfr. sentenza n. 249 del 1974), sia sotto il profilo
dell'organo investito della giurisdizione, sia sotto il profilo dei
poteri di indagine e di valutazione del giudice, sia infine sotto il
profilo delle modalità di accesso alla giustizia. In particolare, la
gratuità del giudizio davanti al giudice delle pensioni e la non
occorrenza di difesa tecnica non possono essere addotti come
argomento di contrasto della disciplina delle controversie afferenti
all'equo indennizzo con l'art. 24, terzo comma, Cost. Il precetto
costituzionale di soccorso dei non abbienti è adempiuto, nel
procedimento davanti al giudice amministrativo, dall'istituto del
gratuito patrocinio.
Per la medesima ragione il regime processuale delle controversie
concernenti la pensione privilegiata non può fungere da tertium
comparationis per censurare la diversa disciplina delle controversie
in materia di equo indennizzo come causa di "situazioni di
disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi" lesiva del principio
dell'art. 3 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno
1933, n. 703 (Norme per la liquidazione delle pensioni presso
l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte
dei conti), 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti),
e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo (recte primo) comma,
24, primo e terzo comma, 97 e 113 della Costituzione, dalla Corte dei
conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte