Sentenza n. 428/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1,
lettere c) e d) del codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze emesse il 20 novembre 1998 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala, il 16 novembre
1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Genova e l'11 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Marsala, rispettivamente iscritte ai nn. 17,
199 e 386 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 4, 14 e 28
dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa in data 16 novembre 1998 (r.o. n. 199
del 1999), il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 392,
comma 1, lettera c) del codice di procedura penale nella parte in cui
consente
l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti
la responsabilità di altri senza che ricorrano le circostanze
previste dalle lettere a) e b) dello stesso articolo e quindi "in un
momento scelto discrezionalmente dalla parte che conduce le
indagini".
Il giudice a quo premette in fatto che in sede di udienza
preliminare, su richiesta del pubblico ministero, era stato ammesso
incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lettera c) cod.
proc. pen., avente ad oggetto l'esame di imputati che avevano reso
dichiarazioni nei confronti di altri e che, alla successiva udienza,
il difensore di un imputato aveva chiesto di dichiarare inammissibile
l'incidente.
Osserva inoltre il rimettente che la legge n. 267 del 1997,
modificando l'art. 513 cod. proc. pen., da un lato ha introdotto
consistenti limitazioni alla possibilità di utilizzare in
dibattimento le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle
indagini al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari
nei confronti di altri, prevedendone l'utilizzabilità, nel caso in
cui l'imputato si sia rifiutato di sottoporsi all'esame, solo con il
consenso della parte interessata; dall'altro ha ampliato le ipotesi
di incidente probatorio, eliminando le limitazioni di cui alle
lettere c) e d) in relazione all'esame dell'indagato e dell'imputato
in procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilità di
terzi.
Su tale tessuto normativo è poi intervenuta la sentenza n. 361 del
1998 della Corte costituzionale che, "ripristinando la
utilizzabilità (...) delle dichiarazioni concernenti la
responsabilità altrui, (ha fatto) venire meno la ragione ispiratrice
della riforma dell'art. 392 cod. proc. pen.".
Sostiene infatti il rimettente che l'estensione dell'incidente
probatorio doveva ritenersi funzionalmente collegata al nuovo regime
(più restrittivo) previsto per la utilizzazione delle dichiarazioni
sul fatto altrui, e quindi finalizzata a consentire l'utilizzabilità
dibattimentale delle dichiarazioni eventualmente rese in tale sede;
venuto meno, a seguito della predetta sentenza, il pericolo di
dispersione della prova nel dibattimento, la possibilità di
anticipare la formazione della prova in un momento scelto
discrezionalmente dalla parte che conduce le indagini, verrebbe a
costituire una non più giustificata limitazione del diritto di
difesa.
La norma violerebbe inoltre l'art. 3 della Costituzione sia
perché, ad avviso del rimettente, appare oggi irragionevole la
deroga ai principi della concentrazione e dell'immediatezza nella
formazione della prova, sia perché, "una volta equiparato il regime
di utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato che si rifiuta
di rispondere a quello dettato per il testimone reticente, la
diversità di disciplina contenuta nell'art. 392 cod. proc. pen. per
le due ipotesi non appare più giustificata".
Anche il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Marsala, con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 (r.o. n. 17 del
1999), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 392,
comma 1, lettera d), cod. proc. pen. "nella parte in cui tale
disposizione non subordina l'ammissibilità della richiesta di esame
del chiamante in correità, nei casi suddetti, alla ricorrenza di una
delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo".
Il giudice a quo, premesso in fatto che l'incidente probatorio era
stato richiesto per procedere all'esame di alcune persone che avevano
già reso al pubblico ministero dichiarazioni accusatorie nei
confronti di altri e che, essendo state separatamente rinviate a
giudizio, rivestivano nel processo la qualifica di imputati di reato
connesso, ex art. 12, lettera c) cod. proc. pen., osserva che il
pubblico ministero, nel chiedere l'esame, aveva "omesso di indicare
l'esistenza di qualsivoglia condizione o circostanza che rendesse
indifferibile l'assunzione della prova nella sede propria
dell'eventuale dibattimento".
Emerge in tal modo, sempre secondo il rimettente, una disparità di
trattamento irragionevole ed ingiustificatamente discriminatoria tra
situazioni analoghe quali sono quelle dell'imputato in procedimento
connesso e quella del testimone, in contrasto quindi con l'art. 3
Cost.
Sarebbe inoltre violato l'art. 24 della Costituzione in quanto
l'indagato, stante la disciplina dell'art. 392 cod. proc. pen., "è
costretto "a subire" l'esame del coimputato o dell'imputato in
procedimento connesso in una sede che non è quella naturale del
dibattimento, senza poter esaminare o controesaminare il dichiarante
alla luce delle prove eventualmente già acquisite nel corso del
dibattimento o, comunque, nel caso in cui la richiesta di incidente
probatorio sia presentata dal P.M. nel corso delle indagini
preliminari, sulla base di quanto acquisito definitivamente in esito
all'attività istruttoria; ed ancora non consentendo alla difesa di
far valere le proprie eccezioni od opposizioni innanzi al giudice che
dovrà adottare la decisione finale, che è quello del dibattimento".
Analoga questione è stata sollevata da altro giudice per le
indagini preliminari dello stesso Tribunale di Marsala con ordinanza
dell'11 maggio 1999 (r.o. n. 386 del 1999) a seguito della richiesta,
avanzata dalla difesa di un imputato, di procedere, nel corso
dell'udienza preliminare, e con le forme dell'incidente probatorio,
all'esame di due persone imputate in procedimento connesso.
Nell'ordinanza di rimessione il giudice richiama e fa espresso
rinvio alle argomentazioni svolte nell'ordinanza 20 novembre 1998
(r.o. n. 17 del 1999), facendo però esclusivo riferimento alla
violazione dell'art. 3 Cost.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che le questioni vengano dichiarate
inammissibili e, comunque, infondate.
Successivamente la stessa Avvocatura ha depositato due memorie.
Con la prima, in data 3 settembre 1999, concernente l'ordinanza
iscritta al n. 199 del r.o. del 1999, l'Avvocatura, dopo aver
richiamato le argomentazioni del rimettente secondo cui l'attuale
formulazione dell'art. 392, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
(possibilità di procedere con incidente probatorio all'esame della
persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la
responsabilità di altri, indipendentemente dal concorso delle
condizioni - più restrittive - previste dalle lettere a) e b) dello
stesso articolo per l'assunzione della testimonianza) è frutto della
novella operata dall'art. 4 della legge n. 267 del 1997 ed appare
funzionalmente collegata alla modifica contestualmente apportata
all'art. 513 cod. proc. pen. ed alle relative, consistenti
limitazioni previste nella nuova disciplina dell'utilizzabilità
delle dichiarazioni rese al pubblico ministero dall'imputato che poi,
in dibattimento, si sia rifiutato di rispondere, afferma che la
questione appare "meritevole di considerazione". La sentenza n. 361
del 1998, sostiene l'Avvocatura, facendo sostanzialmente cadere le
predette limitazioni, avrebbe reso "problematico il reperimento di
una razionale giustificazione del diverso trattamento" in punto di
ammissibilità dell'incidente probatorio "tra assunzione della
testimonianza (...) ed esame della persona sottoposta ad indagini su
fatti concernenti la responsabilità di altri".
Nella seconda memoria, in data 25 settembre 1999, concernente
l'ordinanza iscritta al n. 17 del r.o. del 1999 e, quindi, l'art.
392, comma 1, lettera d) cod. proc. pen., l'Avvocatura, riassunto il
quadro fattuale e normativo della vicenda in esame, come ricostruito
dal giudice rimettente, chiede che la questione sia dichiarata non
fondata alla luce della significativa differenza tra la posizione
dell'imputato in procedimento connesso e quella del testimone;
l'imputato infatti "non giura, può affermare il falso senza
commettere il reato di cui all'art. 372 cod. pen. ed ha il diritto al
silenzio". Appare pertanto logico, conclude l'Avvocatura, che
l'ordinamento "appresti qualche rimedio compensativo allo scopo di
assicurare, senza ledere altre esigenze di pari grado, la non
dispersione delle sue dichiarazioni pregresse". Considerato in diritto
1. - Con tre ordinanze di tenore sostanzialmente analogo i Giudici
per le indagini preliminari dei Tribunali di Genova e di Marsala
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
392, comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale, nella
parte in cui la richiesta di esame della persona sottoposta alle
indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri (r.o. n.
199 del 1999) e delle persone imputate in un procedimento connesso
(r.o. nn. 17 e 386 del 1999) non è subordinata alla sussistenza
delle condizioni previste dalle lettere a) e b) della medesima
disposizione.
Poiché le ordinanze hanno ad oggetto la medesima norma, i tre
giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.
Con argomentazioni in gran parte coincidenti, i giudici rimettenti
sostengono che la più ampia possibilità di assumere mediante
incidente probatorio l'esame dei soggetti sopra indicati - introdotta
dall'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267, mediante
l'eliminazione nelle lettere c) e d) dell'art. 392 cod. proc. pen.
del richiamo alle condizioni previste per l'esame dei testimoni dalle
lettere a) e b) (il fondato motivo di ritenere, rispettivamente, che
il testimone non potrà essere esaminato in dibattimento per
infermità o altro grave impedimento, ovvero sia esposto a violenza,
minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché
non deponga o deponga il falso) - deve ritenersi funzionalmente
collegata al più restrittivo regime di utilizzazione dibattimentale
delle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui,
contestualmente previsto dalla modifica dell'art. 513, commi 1 e 2,
cod. proc. pen. operata dalla stessa legge.
Venuti meno, a seguito della sentenza di questa Corte n. 361 del
1998, i limiti di utilizzazione delle dichiarazioni rese sul fatto
altrui dai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 392 cod.
proc. pen., la possibilità di anticipare la formazione della prova
mediante la mera richiesta di incidente probatorio, e la conseguente
violazione dei principi della concentrazione e dell'immediatezza,
risulterebbero privi di razionale giustificazione, e si porrebbero
quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione a causa della
irragionevolezza complessiva del sistema venuto così a delinearsi
(r.o. n. 199 del 1999).
Inoltre, avendo la sentenza n. 361 del 1998 esteso al coimputato e
all'imputato in un procedimento connesso la disciplina prevista per
il testimone che in dibattimento omette o rifiuta in tutto o in parte
di rispondere, così consentendo il recupero delle dichiarazioni rese
da tali soggetti sul fatto altrui mediante il meccanismo delle
contestazioni, risulterebbe violato anche il principio di eguaglianza
per la irragionevole disparità delle condizioni previste per
assumere mediante incidente probatorio l'esame di soggetti aventi la
medesima posizione processuale di persone chiamate a rendere
dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri (r.o. nn. 17,
199 e 386 del 1999).
Infine, il fatto che la persona sottoposta alle indagini sarebbe
costretta a subire l'esame del coimputato o dell'imputato in
procedimento connesso in una sede diversa da quella naturale del
dibattimento, senza potere esaminare o controesaminare il dichiarante
alla luce delle prove eventualmente già acquisite nel corso del
dibattimento, né fare valere le proprie eccezioni o opposizioni
davanti al giudice del dibattimento, e comunque senza avere la
possibilità, ove l'incidente probatorio venga disposto nel corso
delle indagini preliminari, di tenere conto di tutti gli elementi
acquisiti durante le indagini stesse, si porrebbe in contrasto con il
diritto di difesa (r.o. nn. 17 e 199 del 1999).
2. - Nell'affrontare le censure di illegittimità costituzionale
prospettate dai rimettenti, è opportuno richiamare in somma sintesi
il sistema delineato dalla legge n. 267 del 1997 in tema di esame
mediante incidente probatorio dei soggetti indicati nelle lettere c)
e d) dell'art. 392 cod. proc. pen.
La legge in esame, al fine di evitare il rischio di dispersione
delle dichiarazioni rese da coimputati o imputati in procedimenti
connessi nella fase predibattimentale, correlato alla contestuale
modifica apportata all'art. 513 cod. proc. pen., ha introdotto la
possibilità per le parti di richiedere l'esame dei soggetti chiamati
a rendere dichiarazioni sul fatto altrui anche in assenza delle
condizioni previste per i testimoni dalle lettere a) e b) dell'art.
392 cod. proc. pen., così da favorire nella fase antecedente al
dibattimento la formazione della prova nel contraddittorio tra le
parti.
La sentenza n. 361 del 1998, dopo aver preso atto che il
legislatore del 1997 aveva ampliato, "mediante strumenti attivabili
anche per iniziativa della difesa dell'imputato, gli spazi del
contraddittorio (sia pure anticipato) su atti destinati ad essere
utilizzati in dibattimento" (con riferimento, appunto, alle modifiche
introdotte negli artt. 392, comma 1, lettere c) e d), e 421, comma
2, cod. proc. pen.), è intervenuta sul diverso piano della
disciplina della utilizzabilità dibattimentale delle precedenti
dichiarazioni rese sul fatto altrui dal soggetto sottoposto ad esame
(imputato in procedimento connesso o imputato nel medesimo
procedimento) estendendo al dichiarante che si avvalga della facoltà
di non rispondere il meccanismo delle contestazioni, già previsto
dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. per il testimone che
rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere sulle
circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. La Corte ha
infatti ritenuto privo di ragionevole giustificazione un sistema in
cui la utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni sul fatto
altrui, rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su
delega del pubblico ministero, veniva fatta dipendere dalla scelta
meramente discrezionale del dichiarante di esercitare la facoltà di
non rispondere.
Tale sentenza non ha in alcun modo inciso sull'istituto
dell'incidente probatorio, che si colloca nella fase delle indagini
preliminari e rimane deputato alla formazione anticipata, nel
contraddittorio delle parti, di una prova soggetta a rischio di
dispersione, i cui verbali sono destinati ad essere letti, e quindi
utilizzati, in dibattimento ove ricorrano le condizioni previste
dall'art. 511, comma 2, cod. proc. pen.
Ne è emerso un sistema in cui risulta potenziata la facoltà di
scelta delle parti in ordine al momento di formazione della prova di
cui si discute: ad esse è rimessa la valutazione se attivare la
formazione anticipata della prova mediante incidente probatorio,
ovvero fare esclusivamente affidamento sulla sua assunzione in
dibattimento, caratterizzato dalla contestuale attuazione dei
principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, e
sulla residua possibilità di recuperare le dichiarazioni
precedentemente rese mediante il meccanismo delle contestazioni
disciplinato dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen.
3. - Nel quadro così delineato, le questioni sono infondate con
riferimento ad entrambi i parametri evocati dai giudici rimettenti.
4. - Le censure di irragionevolezza complessiva del sistema,
prospettate in relazione all'art. 3 Cost., si basano su
argomentazioni prive di fondamento.
L'attuale assetto normativo, come si è già accennato, rafforza
l'esercizio dei poteri dispositivi delle parti in materia di
formazione della prova. Né può ritenersi che la menzionata sentenza
della Corte abbia reso irragionevole la deroga ai principi
dell'immediatezza e dell'oralità introdotta dal legislatore del
1997, in quanto la deroga rimane pur sempre giustificata dalle
particolarità della prova in esame, caratterizzata dall'essere resa
da soggetti aventi la qualità di coimputato o di imputato in un
procedimento connesso e dall'avere per oggetto circostanze relative
alla responsabilità di altri. La disciplina che, a prescindere dal
presupposto della non rinviabilità al dibattimento, consente di
assicurare anticipatamente la formazione di tale prova, rende invero
le parti (e anche la difesa) maggiormente garantite anche
nell'ipotesi in cui in dibattimento il dichiarante rifiuti di
rispondere.
Parimenti infondate sono le censure riferite alla violazione del
principio di eguaglianza, sotto il profilo della supposta simmetria
tra la posizione del teste e quella del coimputato o dell'imputato in
procedimento connesso chiamati a rendere dichiarazioni concernenti la
responsabilità di altri, e della conseguente irragionevole
disparità tra i presupposti dell'incidente probatorio
rispettivamente previsti per le due categorie di soggetti dall'art.
392 cod. proc. pen.
Nella sentenza n. 361 del 1998 questa Corte ha equiparato la
posizione processuale di tali soggetti solo ai fini delle
contestazioni nell'esame dibattimentale, in base alla constatazione
che tali dichiarazioni "sono contraddistinte dall'essere rivolte, e
dall'essere destinate a valere, nei confronti di altri", ma ha nello
stesso tempo richiamato la distinzione, prevista dall'attuale
disciplina, tra le posizioni sostanziali dell'imputato in
procedimento connesso (nonché del coimputato chiamato a rendere
dichiarazioni sul fatto altrui) e del testimone. Ed infatti, a
differenza del testimone, la persona sottoposta alle indagini e
l'imputato in procedimento connesso, anche quando sono chiamati a
rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di
altri, non sono soggetti all'obbligo del giuramento, non commettono
il delitto di falsa testimonianza ove affermino il falso o rifiutino
di rispondere, sono assistiti dal diritto al silenzio.
5. - Le censure sollevate con riferimento all'art. 24, comma
secondo, della Costituzione si basano, in primo luogo, sul confronto
con i più ampi poteri che la difesa dell'imputato potrebbe
esercitare ove l'esame si svolgesse in dibattimento. Sotto questo
profilo, esse ripropongono i rilievi di incostituzionalità, già in
precedenza esaminati, relativi alla presunta irragionevolezza
complessiva della nuova disciplina, in quanto i rimettenti in realtà
criticano il più ampio ricorso all'incidente probatorio e il
conseguente sacrificio peraltro futuro ed eventuale, dell'esame
dibattimentale.
Per altro aspetto tali censure sono il frutto di un'insufficiente
valutazione delle potenzialità connesse all'esercizio del diritto di
difesa nelle varie fasi del processo.
Invero, ove l'incidente probatorio venga richiesto nel corso delle
indagini preliminari, la persona sottoposta alle indagini può
anticipatamente prendere cognizione delle dichiarazioni rese in
precedenza dalla persona da esaminare (art. 398, comma 3, cod. proc.
pen.); se, poi, l'incidente viene chiesto durante l'udienza
preliminare (v., per l'appunto, r.o. nn. 199 e 386 del 1999), la
difesa ha facoltà di prendere visione, a norma degli artt. 419,
commi 2 e 3, cod. proc. pen. e 131 disp. att. cod. proc. pen., del
complesso degli atti delle indagini preliminari.
I rimettenti inoltre non considerano che l'incidente probatorio
può essere chiesto anche dalla persona sottoposta alle indagini come
d'altronde è avvenuto in uno dei procedimenti a quibus (r.o. n. 386
del 1999), e non solo dal pubblico ministero.
È assorbente comunque il rilievo che, contrariamente a quanto
sembrano ritenere i rimettenti, l'incidente probatorio non preclude
la facoltà delle parti di richiedere l'esame in dibattimento, con le
più ampie possibilità di contestazioni derivanti da questa fase
processuale. Ove, poi, l'esame dibattimentale non abbia luogo, il
diritto di difesa risulta certamente più garantito dai meccanismi
che sovraintendono alla formazione anticipata della prova mediante
incidente probatorio rispetto all'ipotesi in cui le dichiarazioni su
fatti concernenti la responsabilità di altri vengano raccolte
unilateralmente dal pubblico ministero, senza la partecipazione del
difensore dell'indagato cui le dichiarazioni si riferiscono.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d)
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dai Giudici per le indagini preliminari
del Tribunale di Marsala e del Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte