Corte costituzionale

Ordinanza n. 428/2001

Altra decisione · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1,

lettere a) e b), e 210, comma 4, del codice di procedura penale,

promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze

emesse il 6 luglio 2000 dalla Corte di appello di Torino, il

25 gennaio 2001 dal Tribunale di Milano e il 31 ottobre 2000 dal

Tribunale di Imperia, iscritte rispettivamente ai numeri 144, 271 e

294 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica numeri 10, 16 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno

2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 6 luglio 2000 (r.o. n. 144 del

2001) la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210,

comma 4, del codice di procedura penale, "nella parte in cui

escludono la possibilità di assumere come testimoni, riconoscendo

agli stessi la facoltà di astenersi dal rispondere, i coimputati e

gli imputati di reati connessi o collegati su fatti concernenti la

responsabilità di altri sui quali essi abbiano in precedenza

liberamente risposto";

che la Corte di appello - che procede quale giudice di rinvio

ex art. 627 cod. proc. pen., a seguito di annullamento parziale da

parte della Corte di cassazione della sentenza emessa da altra

sezione in data 20 febbraio 1997 - premette che, dopo la decisione

della Cassazione, "l'introduzione nella Costituzione, ad opera

dellalegge modificatrice dell'art. 111, del principio del

contraddittorio nella formazione della prova, ha reso impossibile,

nel giudizio di rinvio in corso di svolgimento, l'acquisizione o il

"recupero , quali prove suscettibili di essere valutate ai fini della

decisione", delle dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso

delle indagini preliminari dalle persone, imputate in procedimenti

connessi o collegati, che hanno confermato la propria volontà di

avvalersi della facoltà di non rispondere;

che la Corte rimettente ritiene che la disciplina censurata

violi:

l'art. 3 Cost., in quanto è intrinsecamente irragionevole

e comporta una ingiustificata disparità di trattamento fra le parti

impedire all'accusa l'utilizzazione di indagini svolte

legittimamente, tali da rendere possibile l'applicazione di

provvedimenti cautelari e l'esercizio dell'azione penale, e

consentirne invece l'uso quando le dichiarazioni precedentemente rese

al di fuori del contraddittorio siano favorevoli all'imputato;

l'art. 112 Cost., in quanto vengono così elusi il

principio di obbligatorietà dell'azione penale e il "conseguente

principio di conservazione della prova, elaborato dalla

giurisprudenza costituzionale";

gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto è irragionevole e

viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio nella

formazione della prova la scelta di sottrarre totalmente al

contraddittorio le dichiarazioni precedentemente rese da soggetti poi

sottoposti ad esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e che si

avvalgano della facoltà di non rispondere, senza che tale scelta sia

imposta dal rispetto di valide ragioni giustificatrici;

che con ordinanza del 25 gennaio 2001 (r.o. n. 271 del 2001)

il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,

101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera a), cod.

proc. pen., "nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con

l'ufficio di testimone delle persone coimputate del medesimo reato o

imputate in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata

pronunziata sentenza di condanna irrevocabile";

che il tribunale premette che in dibattimento numerosi

imputati in procedimento connesso, la cui posizione era stata

stralciata e definita con sentenza di applicazione della pena su

richiesta oramai divenuta irrevocabile, si sono avvalsi della

facoltà di non rispondere, rendendo così impossibile la

utilizzazione delle precedenti dichiarazioni rese sui fatti di causa;

che, venendo in gioco sul piano costituzionale (sentenza

n. 361 del 1998) "la funzione del processo penale, che è strumento,

non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale

dei fatti di reato e delle relative responsabilità", sono

"censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni

normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della

difesa, pregiudichino la funzione del processo";

che, di conseguenza l'art. 197 cod. proc. pen. violerebbe:

gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost., in

quanto contempla categorie di soggetti (quali quelli nei cui

confronti sia stata definitivamente pronunziata sentenza di condanna)

la cui posizione è insuscettibile di essere aggravata o comunque

mutata, perché coperta dal giudicato, e nei confronti dei quali non

può dunque riconoscersi il diritto al silenzio - quale tutela dalla

autoincriminazione - se non con grave pregiudizio dei principi

costituzionali della conservazione della prova e del contradditorio;

l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente parifica,

quanto alla garanzia del diritto al silenzio, soggetti tuttora

imputati e condannati con sentenza irrevocabile, mentre la posizione

di questi ultimi è giuridicamente insuscettibile di qualsivoglia

modificazione in loro danno;

che con ordinanza del 31 ottobre 2000 (r.o. n. 294 del 2001)

il Tribunale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen.,

"limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su

fatti concernenti la responsabilità di altri";

che il tribunale premette che in dibattimento gli imputati si

sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così impedendo "l'uso

incrociato" delle dichiarazioni precedentemente rese su punti

salienti delle responsabilità di ciascuno;

che ad avviso del tribunale la norma censurata violerebbe:

l'art. 111, secondo e quarto comma, Cost., che impone una

revisione dei confini tra il diritto di una parte alla formazione in

contraddittorio della prova e il diritto al silenzio di colui che

nella fase delle indagini preliminari abbia reso dichiarazioni erga

alios, in quanto alla maggiore espansione e alla più intensa tutela

del contraddittorio deve inevitabilmente corrispondere la riduzione

dell'area della facoltà di non rispondere;

gli artt. 3 e 112 Cost., in quanto è irragionevole

consentire a un imputato che ha già reso dichiarazioni erga alios,

sulla cui base è stato disposto il rinvio a giudizio degli accusati,

di avvalersi a dibattimento della facoltà di non rispondere,

impedendo ai coimputati di difendersi e ponendo nel nulla la

pregressa attività processuale;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, con riferimento alla questione sollevata con

ordinanza n. 271 del 2001, la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti alla luce delle modifiche recate alle norme censurate

dalla legge n. 63 del 2001, e una declaratoria di inammissibilità o

di infondatezza per le altre questioni.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che

concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone

imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in

precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, per cui deve essere

disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è

intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale

e al codice di procedura penale in materia di formazione e di

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente

inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione

della prova in dibattimento, in particolare modificando gli artt. 64,

197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen.,

che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un

procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di

testimone;

che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il

contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono

essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le

questioni siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di

Torino, al Tribunale di Milano e al Tribunale di Imperia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte