Sentenza n. 429/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 263 del
codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14
febbraio 1992 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il
Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di
Strumendo Fernando, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un
sottufficiale della Guardia di Finanza, imputato del reato di
insubordinazione con ingiuria aggravata (in quanto, in congedo da
pochi mesi, aveva offeso un superiore a causa del servizio prestato),
il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di
Padova, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1992, ha sollevato, in
relazione all'art. 103, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare
di pace.
A parere del giudice a quo la norma impugnata, nell'individuare la
giurisdizione militare in relazione alle persone, mediante
l'applicabilità ad esse della legge penale militare, violerebbe
l'art. 103, terzo comma, della Costituzione. Infatti sarebbero
assoggettati alla giurisdizione del Giudice militare anche i militari
in congedo, sia pure allorché abbiano commesso reati militari, in
contrasto con i tassativi limiti imposti dall'invocato parametro
costituzionale.
Secondo il Tribunale, la nozione di "appartenente alle Forze
armate" non dovrebbe essere quella - comprensiva del personale in
congedo - di cui all'art. 292 bis c.p., ma andrebbe viceversa
circoscritta esclusivamente ai soggetti in servizio attuale ed
attivo.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione, osservando che la qualità di
militare comporta limitazioni dell'esercizio di diritti fondamentali
ed osservanza di particolari doveri.
Inoltre vi sarebbero particolari reati - quali, appunto,
l'insubordinazione - che prevedono l'assoggettamento alla normativa
penale militare anche di persone diverse dai militari in servizio,
entro i due anni dalla cessazione dello stesso (ex art. 238
c.p.m.p.). Considerato in diritto
1. - Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale
militare di Padova, con ordinanza del 14 febbraio 1992, solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice
penale militare di pace per contrasto con l'art. 103, terzo comma,
della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
La norma impugnata ("Appartiene ai tribunali militari la
cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è
applicabile la legge penale militare") fa coincidere giurisdizione e
legge penale militare nella massima area di estensione soggettiva che
è quella delle persone alle quali è applicabile la legge penale
militare.
Il dettato del Costituente ("In tempo di pace - scil. i tribunali
militari - hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi
da appartenenti alle Forze armate") limita invece quest'area ai soli
"appartenenti alle Forze armate".
È dunque indispensabile intendere correttamente la nozione di
"appartenenza alle Forze armate" accolta nella Carta costituzionale.
La ricostruzione della intenzione del Costituente, in regime di
costituzione rigida, è essenziale per misurare la compatibilità tra
disposizione di legge e precetto costituzionale.
L'ermeneutica costituzionale non può in alcun caso prescindere
dall'ispirazione che presiedette al processo formativo della norma
costituzionale assumendo in essa particolare rilievo la essenza
storico-politica.
È noto come il Costituente fu inizialmente ispirato dal principio
dell'unità della giurisdizione, che implicava l'esercizio della
funzione in materia civile e penale per i soli giudici comuni con
divieto di istituzione di giudici speciali, salvo l'ingresso di
cittadini esperti accanto a magistrati ordinari in sezioni
specializzate per determinate materie. Oltre a quelli comuni, erano
previsti soltanto i giudici amministrativi e contabili.
In quel quadro, che portò all'art. 95 del Progetto di
Costituzione, i tribunali militari potevano essere istituiti "solo in
tempo di guerra".
Occorre ricordare che, nella Commissione dei 75, la tendenza a
realizzare con rigore l'unità della giurisdizione aveva condotto ad
elaborare tra gli schemi di progetto, uno in cui i giudici ordinari
erano investiti di competenza in materia civile, penale,
amministrativa, militare, del lavoro.
L'esito fu comunque quello di una articolazione combinatoria del
principio di unità della giurisdizione con la conservazione delle
giurisdizioni contabile e amministrativa. Ma, quanto ai giudici
speciali militari, fu fino all'ultimo sostenuto ch'essi si
giustificassero solo in tempo di guerra.
In Assemblea, invece, prevalse l'avviso di conservare tribunali
militari in tempo di pace con il duplice limite, oggettivo, ch'essi
conoscessero soltanto di reati militari, e soggettivo - quando a
commetterli fossero "appartenenti alle Forze armate" - nel senso che
si trattasse di militari "con le stellette", vale a dire in effettivo
servizio attuale alle armi.
3. - Nasce da allora questione sul significato della nozione di
"appartenenza alle Forze armate" nel testo della Costituzione e in
quello del legislatore. Nel codice penale militare di pace
l'appartenenza alle Forze armate ha inizio con l'arruolamento e
termina per gli ufficiali dal giorno successivo alla notificazione
del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli
obblighi di servizio militare e, per gli altri militari, dal momento
della consegna ad essi del foglio di congedo assoluto. La nozione di
appartenenza è qui funzionale all'assoggettamento alla legge penale
militare (art. 8 c.p.m.p.).
Un ulteriore ampliamento di siffatta appartenenza, fino a
ricomprendere gli iscritti di leva non ancora arruolati, ai sensi
dell'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237
(Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica), per attribuire all'autorità giudiziaria militare
la cognizione dei reati previsti dagli articoli da 157 a 163 del
c.p.m.p. quando commessi appunto da iscritti di leva, è stato
dichiarato da questa Corte costituzionalmente illegittimo perché
"oltrepassa sicuramente il limite soggettivo che l'art. 103, terzo
comma, secondo periodo, della Costituzione, pone alla giurisdizione
nei tribunali militari in tempo di pace" (sentenza n. 112 del 1986).
Per identica ratio decidendi questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre
1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza), che sottoponeva alla giurisdizione militare gli obiettori
di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile (sentenza
n. 113 del 1986).
Nel codice penale militare di pace il criterio dell'appartenenza
alle Forze armate vale a misurare insieme sia l'applicabilità della
legge penale militare sia la giurisdizione dei tribunali militari. Si
tratta cioè di un'operazione logica di identificazione della
giurisdizione con la applicabilità della legge penale militare,
storicamente comprensibile nella cultura militarista e nel regime
politico precedente la Costituzione repubblicana. La portata
innovativa del precetto di cui all'art. 103, terzo comma, della
Costituzione si comprende appieno invece scoprendone il postulato
metodico- concettuale consistente nel distinguere e separare
giurisdizione e legge penale militare. La giurisdizione ha, in tempo
di pace, un ambito di applicabilità minore di quello
dell'assoggettamento alla legge penale militare. Il limite
soggettivo, infatti, perché si risponda dinanzi al giudice speciale
militare è che si tratti di reati commessi durante il servizio alle
armi, mentre per i reati previsti dalla legge penale militare, quando
li si commetta da appartenenti alle Forze armate ma non in servizio
alle armi, si risponde dinanzi alla giurisdizione ordinaria.
La nozione di appartenenza alle Forze armate adottata dal
Costituente è dunque più ristretta di quella del legislatore, la
prima essendo destinata a dare una misura limitata alla giurisdizione
speciale militare, l'altra invece ispirata a far coincidere
giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare.
La diversità di piani di iurisdictio e lex presente in
Costituzione, assente nel codice penale militare di pace, vale
inoltre a sottolineare il principio che la giurisdizione normalmente
da adire è quella dei giudici ordinari anche nella materia militare.
Questa Corte ha sempre inteso la giurisdizione militare "come una
giurisdizione eccezionale circoscritta entro limiti rigorosi (v. le
sentenze n. 29 del 1958, n. 48 del 1959, n. 81 del 1980, n. 112 e n.
113 del 1986)", vale a dire come una deroga alla giurisdizione
ordinaria "la cui eccezionalità è sottolineata, per giunta,
dall'uso dell'avverbio "soltanto" nell'art. 103, terzo comma, della
Costituzione, a conferma che la giurisdizione ordinaria è da
considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale"
(sentenza n. 206 del 1987; cfr. anche sentenza n. 207 del 1987).
Ora, questa relazione logica, di principio e di effetti, tra la
regola - cioè la giurisdizione ordinaria - e l'eccezione - cioè
quella dei tribunali militari - non si verificherebbe, se la
cognizione dei reati militari commessi da coloro che sono
assoggettati alla legge penale militare spettasse esclusivamente ai
giudici militari. Essa spetta invece di regola ai giudici ordinari,
salvo che non si tratti di reati commessi "sotto le armi".
4. - Alla luce della esposta ratio decidendi , essere cioè in
tempo di pace per i reati militari normale la giurisdizione
ordinaria, eccezionale quella speciale militare, può ora essere
individuata, all'interno delle classificazioni adottate dal codice
penale militare di pace, quella "appartenenza alle Forze armate" che
radica la giurisdizione dei tribunali militari in conformità e non
contro il precetto dell'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della
Costituzione.
In altri termini, sulle figure e le qualificazioni della legge
militare va imposta la volontà del Costituente.
Se il Costituente ha inteso conservare la giurisdizione militare
in tempo di pace "soltanto" per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate, nell'accezione ristretta di cittadini
che, al momento della commissione del reato, stanno prestando il
servizio militare e non in quella dilatata da riferire allo status
militis di chi è titolare di obblighi militari, le "persone alle
quali è applicabile la legge penale militare", assoggettabili alla
giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 del codice penale
militare di pace, non possono essere altre o di più di quelle
elencate nell'art. 3 (militari in servizio alle armi) e nell'art. 5
(militari considerati in servizio alle armi) c.p.m.p.
Nella categoria dei militari in servizio alle armi rientrano gli
ufficiali "dal momento della notificazione del provvedimento di
nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li
colloca fuori del servizio alle armi", gli altri militari, "dal
momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui,
inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune
di residenza da essi prescelto" o, se sottufficiali di carriera,
"fino al momento della notificazione del provvedimento che li colloca
fuori del servizio alle armi". Per tutti costoro il rapporto di
servizio alle armi è attuale, non potenziale né pregresso, ha
carattere di continuità o di professionalità.
Le figure, invece, di "militari considerati in servizio alle
armi", partitamente indicate nell'art. 5 c.p.m.p., si caratterizzano
per l'assenza dal servizio effettivo ed insieme, però, per la
permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Tali sono
gli ufficiali in posizione di servizio permanente, che siano
collocati in aspettativa o sospesi dall'impiego; i sottufficiali di
carriera in aspettativa; i militari in stato di allontanamento
illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o assenza arbitraria
dal servizio; i militari in congedo che scontano una pena detentiva
militare; i militari in congedo in detenzione preventiva in carcere
militare per un reato soggetto alla giurisdizione militare. Infine la
previsione di cui al punto 6) relativa ad ogni altro militare in
congedo, considerato in servizio, a norma di legge o di regolamento,
è destinata a perdere in concreto ogni pratica rilevanza, per quanto
subito si dirà.
5. - Per tali figure di militari, che il legislatore qualifica "in
servizio alle armi" o "considerati in servizio alle armi", si
verifica, allo stato della legislazione, coincidenza con la nozione
costituzionale di "appartenenti alle Forze armate". Solo per esse
vale il principio, enunciato dall'art. 263 c.p.m.p., che
l'assoggettamento alla legge penale militare comporta la cognizione
dei giudici militari.
Per tutti gli altri militari in congedo illimitato, che la legge,
ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la
cognizione dei reati militari spetta ai giudici comuni e non a quelli
militari.
Si ristabilisce così la dovuta obbedienza della legge alla
Costituzione.
Il legislatore può continuare ad usare di una più lata nozione
di appartenenza sia ai fini dell'applicabilità delle fattispecie di
reati militari sia per costruire circostanze aggravanti di reati
comuni. È quanto si riscontra, in questa seconda ipotesi, nell'art.
292 bis , secondo comma, c.p., aggiunto dall'art. 9 della legge 23
marzo 1956, n. 167 ("Si considera militare in congedo chi, non
essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle
Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice
penale militare di pace"). Ma questa più estesa "appartenenza" non
è coperta, per divieto dell'art. 103, terzo comma, secondo periodo,
della Costituzione, dalla cognizione dei tribunali militari.
Sicché sia la fattispecie, di cui all'art. 238 c.p.m.p., che ha
dato luogo al giudizio di merito dal quale trae origine il presente
incidente di costituzionalità, sia tutte le altre elencate dall'art.
7 c.p.m.p., di reati militari commessi da militari in congedo
illimitato, e a fortiori quelle riferite a persone estranee alle
Forze armate (artt. 13 e 14 c.p.m.p.) cadono nella competenza della
giurisdizione ordinaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 263 del codice
penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla
giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge
penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o
considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte