Art. 13 c.p.
Estradizione
[1]L'estradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
[2]L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non e' preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
[3]L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne facciano espresso divieto.
[4]Non e' ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva