Sentenza n. 429/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 154/1996
- art. 5legge 154/1996
- art. 7legge 154/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dei dd.-l. 25 marzo 1996,
n. 154 e 25 maggio 1996, n. 285 recanti: "Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata", promossi con ricorsi della regione Piemonte
notificati il 24 aprile ed il 21 giugno 1996, depositati in
cancelleria il 2 maggio ed il 28 giugno 1996 ed iscritti ai nn. 20 e
30 del registro ricorsi 1996;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1997 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e
l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 24 aprile 1996 e depositato in
data 2 maggio 1996 (r. ric. n. 20 del 1996) la regione Piemonte ha
sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale
di alcune disposizioni contenute nel d.-l. 25 marzo 1996, n. 154
(Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori
pubblici e dell'edilizia privata). In particolare, vengono impugnati
l'art. 3, nella parte in cui prevede la facoltà, per il ministro, di
sostituire al sindaco un commissario ad acta per omissioni
nell'adozione di provvedimenti sanzionatori; l'art. 5, nella parte in
cui introduce un'ipotesi di silenzio-assenso nell'approvazione, da
parte della Regione, degli strumenti urbanistici predisposti dai
comuni; l'art. 8 (recte: 7) che incide sulla definizione del
contenzioso in materia di opere pubbliche.
La ricorrente ha, anzitutto, rilevato che le predette norme
violerebbero i principi dettati dagli artt. 3, 9 e 97 della
Costituzione, come già lamentato dalla stessa, oltre che da altre
regioni, con altro ricorso, nei confronti di identiche disposizioni
contenute in un precedente decreto-legge non convertito, ricorso
peraltro deciso dalla Corte costituzionale con ordinanza di manifesta
inammissibilità n. 174 del 1995.
La reiterazione, ormai da un biennio, di decreti-legge di contenuto
analogo porrebbe, inoltre, in evidenza la insussistenza dei requisiti
della necessità e dell'urgenza, richiesti dall'art. 77 della
Costituzione, donde il contrasto con la citata norma costituzionale.
La ricorrente ravvisa, altresì, nella normativa impugnata una
illegittima compressione dell'autonomia regionale, in contrasto con
gli artt. 117 e 118 della Costituzione. In particolare, uno degli
aspetti più gravi di violazione delle competenze regionali
risiederebbe nella previsione, contenuta nell'art. 5 del
decreto-legge impugnato, di una ipotesi di silenzio-assenso per
l'approvazione, da parte della regione, degli strumenti urbanistici e
delle relative varianti, a seguito del decorso di centottanta giorni
dalla trasmissione alla regione da parte dell'ente che ha adottato
tali strumenti. Si tratterebbe, infatti, di materia ad alto tasso di
discrezionalità e, come tale, incompatibile con l'adozione del
silenzio-assenso.
Nel ricorso, si fa, tra l'altro, presente che diversi comuni
piemontesi hanno applicato il silenzio-assenso previsto dai vari
decreti-legge che si sono succeduti nel tempo.
Parimenti lesiva degli artt. 117 e 118 della Costituzione sarebbe
la previsione, contenuta nell'art. 3, comma 1, del decreto impugnato,
della sostituzione del sindaco con un commissario ad acta per
eventuali omissioni, non meglio specificate, cui si accompagna
l'attribuzione in via esclusiva al ministro competente del relativo
potere sostitutivo, senza alcuna previsione di una partecipazione
della regione. Nel contempo, l'attribuzione di un potere di controllo
sostitutivo al Ministro dei lavori pubblici integrerebbe una
violazione dell'art. 130 della Costituzione, che postula il
riconoscimento di tali poteri in capo ad un organo regionale.
Infine, l'art. 7 del decreto-legge n. 154 del 1996 interferirebbe
illegittimamente nella competenza normativa ed amministrativa
regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale. Esso,
infatti, detta disposizioni per la definizione del contenzioso in
materia di opere pubbliche. In particolare, il comma 9 prevede che le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 possano chiedere al Ministro dei lavori pubblici
"l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo"
(relative alla ripresa dell'esecuzione di opere che per qualsiasi
ragione risultino sospese). I relativi provvedimenti ministeriali
sono condizionati dal comma 2 dello stesso art. 7 alla verifica del
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera,
degli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, dei riflessi
derivanti all'amministrazione dai provvedimenti giurisdizionali che
eventualmente abbiano determinato la sospensione dell'opera, e della
congruità degli aspetti economici dell'affidamento. Peraltro, in
base allo stesso comma 2 dell'art. 7, è lo stesso Ministro dei
lavori pubblici ad essere chiamato a dettare, con proprio decreto, i
criteri di valutazione della sussistenza dei suddetti presupposti.
Pertanto, rileva la ricorrente, ove la valutazione abbia ad oggetto
opere pubbliche la cui realizzazione rientri nelle competenze
regionali, la regione viene assoggettata ad un controllo del
Ministro; né è riconosciuto alcun potere di nomina regionale alla
Commissione chiamata ad esprimersi sulla valutazione di cui si
tratta. Ed anche l'attribuzione al Ministro dei lavori pubblici del
potere di determinare i criteri sulla base dei quali valutare il
perdurare dell'interesse pubblico e la congruità degli aspetti
economici esorbiterebbe dall'ambito del potere di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 118 della Costituzione, potere,
peraltro, non spettante al singolo ministro, dovendo, invece, essere
esercitato, ai sensi della legge n. 400 del 1988, mediante
deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. - Sulla base delle medesime argomentazioni, e con riferimento ai
medesimi parametri costituzionali, la stessa regione Piemonte, con
ricorso notificato il 21 giugno 1996 e depositato il 28 giugno 1996
(r. ric. n. 30 del 1996), ha sollevato in via principale questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 7 del d.-l. 25 maggio
1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), che hanno
riprodotto nella formulazione letterale e nel contenuto precettivo le
norme rispettivamente di cui agli artt. 3, 5 e 7 del precedente
decreto-legge n. 154 del 1996, decaduto per mancata conversione.
3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la
infondatezza dei ricorsi.
Sotto il primo profilo si osserva nell'atto di costituzione che non
tutte le censure sono riferite alla lesione della sfera di competenza
regionale.
Comunque, la materia regolata dai decreti-legge impugnati
rientrerebbe tra le competenze che gli artt. 117 e 118 della
Costituzione, e l'art. 81, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 riservano allo Stato, cui
è attribuito il potere di fissare le linee fondamentali della
disciplina del territorio nazionale, con particolare riferimento alla
tutela ambientale ed ecologica e alla difesa del suolo.
Quanto alle singole censure, si rileva che il silenzio-assenso
previsto dall'art. 5 del decreto impugnato assolve soltanto la
funzione di elemento di certezza, trasparenza ed efficacia
dell'azione amministrativa. D'altra parte, ad avviso
dell'Avvocatura, le censure atterrebbero, più che alla legittimità
della normativa, al merito della stessa, e si risolverebbero
soprattutto nella contestazione della congruità del termine previsto
per l'esercizio dei poteri assegnati alla regione in materia,
termine, peraltro, fissato con sufficiente larghezza e suscettibile
di essere interrotto.
Quanto all'eccezionale potere di nomina di commissari ad acta non
vi sarebbe alcuna indeterminatezza dei presupposti di applicazione,
né attribuzione di poteri autonomi al Ministro dei lavori pubblici,
ma solo l'indicazione del soggetto al quale gli organi titolari di
poteri in materia possono delegare l'attività di loro competenza.
Neanche le disposizioni di cui all'art. 7 determinerebbero alcuna
lesione delle competenze regionali, trattandosi di norme di principio
che disciplinerebbero una forma di autotutela della pubblica
amministrazione, consentendo la prosecuzione delle procedure di
affidamento o di esecuzione di opere pubbliche che siano state
sospese.
Le norme non imporrebbero obblighi, ma, se mai, l'onere di valutare
la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera,
la congruità sul piano economico e la possibilità di riavviare con
provvedimento amministrativo la procedura sospesa, onere che dovrebbe
ritenersi già compreso nei principi generali sulla buona
amministrazione.
In vista della fissazione della udienza pubblica, la difesa della
ricorrente regione Piemonte ha depositato una prima memoria, nella
quale fa presente che, successivamente all'impugnato d.-l. 25 maggio
1996, n. 285, decaduto come i precedenti, per mancata conversione in
legge, altri decreti-legge sono stati emanati con il medesimo
contenuto normativo, e che, avendo, infine, il Governo rinunziato ad
introdurre la disciplina in questione con lo strumento della
decretazione d'urgenza, è intervenuto nella materia de qua l'art. 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi 37-60, che non riproduce
la previsione del silenzio-assenso in ordine ai piani regolatori,
denunciati dalla ricorrente.
Tuttavia, il comma 61 dello stesso art. 2 prevede che restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge impugnato, come di quelli precedenti, e dei successivi
decreti-legge reiterati.
In tale situazione, se ed in quanto la previsione del comma 61
dovesse essere intesa nel senso di far salvi gli effetti del
silenzio-assenso previsto dai decreti decaduti, considerandosi la
somma dei periodi di efficacia temporanea di ciascun decreto come
idonea al perfezionamento del termine di centottanta giorni previsto
per la formazione del silenzio-assenso, si sottolinea nella memoria
che essa determinerebbe l'interesse della regione Piemonte ad una
pronunzia nel merito del ricorso.
4. - Nell'imminenza della udienza pubblica del 14 ottobre 1997, la
difesa della regione Piemonte ha depositato una nuova memoria, con la
quale insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale
del decreto-legge n. 285 del 1996, sottolineando il proprio attuale
interesse a ricorrere, originato dalla circostanza che i comuni hanno
fatto ricorso allo strumento del silenzio-assenso per considerare
approvati, pur in assenza di deliberato regionale, i piani regolatori
adottati. Tant'è che laddove la regione ha introdotto correttivi ai
predetti strumenti urbanistici si è vista impugnare il relativo
provvedimento avanti alla magistratura amministrativa.
Al riguardo, la ricorrente ha prodotto copia di un ricorso proposto
dal comune di Grignasco innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Piemonte per l'annullamento della deliberazione della Giunta
regionale del Piemonte del 3 febbraio 1997, con la quale era stata
approvata una variante al piano regolatore generale vigente in detto
comune subordinatamente alla introduzione, negli elaborati
progettuali della variante, di ulteriori modifiche. Considerato in diritto
1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte riguardano gli
artt. 3, comma 1, 5, comma 3, e 7 del d.-l. 25 marzo 1996, n. 154
(Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori
pubblici e dell'edilizia privata) e del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285
(Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori
pubblici e dell'edilizia privata), che reitera il precedente
riproducendolo - nella parte impugnata - nella sua formulazione
letterale, prevedendo, rispettivamente: la possibilità, per il
Ministro competente, di sostituire il sindaco con un commissario ad
acta per eventuali omissioni nella adozione di provvedimenti
sanzionatori; l'introduzione di un'ipotesi di silenzio-assenso
nell'approvazione, da parte delle regioni, degli strumenti
urbanistici predisposti dai comuni; la richiesta da parte delle
regioni al Ministro dei lavori pubblici dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 7 del decreto relativo alla ripresa
della esecuzione di opere, per qualsiasi ragione sospese,
condizionata alla verifica da parte del Ministro stesso - che deve
anche dettare, con proprio decreto, i criteri di tale valutazione -
del perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera,
degli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, dei riflessi
derivanti all'amministrazione dai provvedimenti giurisdizionali che
eventualmente abbiano determinato la sospensione dell'opera, e della
congruità degli aspetti economici dell'affidamento. L'illegittimità
costituzionale viene denunciata sotto il profilo della violazione
degli artt. 3, 9, 97, 77 (per la non sussistenza degli estremi della
necessità e dell'urgenza), 117, 118 e 130 della Costituzione per la
compressione delle competenze regionali.
2. - I due ricorsi devono essere riuniti e decisi con unica
sentenza, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva.
3. - Preliminarmente deve essere affrontato il problema se le
censure, proposte con ricorso in via principale dalla regione
Piemonte, concernenti norme contenute in una serie di reiterati
decreti-legge tutti decaduti, e non più riprodotte in disposizioni
successive, possano essere "trasferite" alla norma di salvezza degli
effetti dei predetti decreti, cioè ad un atto normativo diverso
dalla legge di conversione, per di più intervenuto a distanza di
tempo dalla serie dei decreti-legge decaduti.
Infatti, ove al cennato problema si dia soluzione negativa, rimane
precluso l'esame nel merito della questione per inammissibilità
della stessa in difetto di autonoma impugnativa regionale nei
confronti della clausola di salvezza.
Con i ricorsi di cui si tratta la regione Piemonte ha impugnato
alcune norme contenute nei dd.-l. 25 marzo 1996, n. 154 e 25 maggio
1996, n. 285 recanti "Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata", entrambi
decaduti, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 2, comma 61,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica).
L'anzidetta legge è intervenuta a distanza di circa un mese dalla
cessazione degli effetti dell'ultimo della serie dei decreti-legge
decaduti (d.-l. 24 settembre 1996, n. 495 - non impugnato - decaduto
per mancata conversione, come da comunicato in Gazzetta Ufficiale n.
275 del 23 novembre 1996), dopo che il Governo aveva rinunciato a
introdurre con lo strumento della decretazione di urgenza la
disciplina che era stata oggetto dei ricorsi in via principale. La
stessa legge, peraltro, non ha riprodotto la previsione del
silenzio-assenso in ordine ai piani regolatori, che costituisce il
nucleo residuo della denunciata lesione della sfera regionale,
suscettibile di essere esaminato in questa sede.
In realtà, come del resto sottolineato dalla stessa difesa della
regione, l'interesse regionale potrebbe in astratto residuare
limitatamente ai profili originariamente denunciati concernenti il
silenzio-assenso in ordine all'approvazione dei piani regolatori in
relazione alla possibilità di applicazione concreta della norma di
salvaguardia degli effetti.
3.1. - Al fine di valutare se nella presente fattispecie possa
operare il principio del "trasferimento" della questione da uno ad
altro atto normativo, è necessario anzitutto richiamare l'indirizzo
giurisprudenziale secondo il quale presupposto di tale
"trasferimento" è la perdurante identità della norma, cioè la
permanenza della medesima norma nell'ordinamento - con riferimento
allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio (incidentale
nella specie allora considerata) - perché riprodotta nella sua
espressione testuale o comunque nella sua identità essenziale da
altra disposizione successiva, alla quale dovrà riferirsi la
pronuncia (v. sentenza n. 84 del 1996; ed anche nn. 482 e 157 del
1995).
Il trasferimento può, dunque, operare rispetto a disposizione
contenuta in decreto-legge decaduto, quando il contenuto precettivo
sia stato riprodotto in un decreto-legge successivo (sentenza n. 360
del 1996), ovvero quando l'ultimo dei successivi decreti-legge sia
stato convertito con legge recante clausola di salvezza degli effetti
prodotti dai precedenti decreti-legge decaduti che abbia "la funzione
(ispirata alla esigenza di certezza dei rapporti giuridici) di
ripristinare - secondo una opzione che è rimessa alla valutazione
discrezionale del Parlamento - un continuum normativo facendo
risalire nel tempo la nuova disciplina alla originaria disposizione
decaduta e consolidandola negli effetti, così da assicurare la
permanenza dei medesimi senza soluzione di continuità." (sentenza n.
84 del 1996; v. anche, sulla non sussistenza di soluzione di
continuità della disciplina, sentenza n. 446 del 1995).
Il principio di economia processuale e il favor per la
effettività, tempestività e pienezza del controllo demandato alla
Corte, sono stati posti a fondamento della riconosciuta possibilità
di trasferimento della questione, escludendosi, nei casi sopra
evidenziati, la necessità "di riproposizione delle medesime censure
nei confronti della medesima norma" con denuncia ex novo della
"sopravvenuta diversa disposizione che la contiene, inalterata nella
sua portata precettiva" (sentenza n. 84 del 1996).
3.2. - Tuttavia, l'applicazione di questi principi deve tenere
conto dei diversi caratteri fondamentali del processo costituzionale
relativo a questioni di legittimità costituzionale sollevate in via
incidentale nel corso di un giudizio, e di quello relativo a
questioni proposte in via principale con ricorso delle regioni e
province autonome.
Infatti, nei giudizi incidentali, il giudice a quo è tenuto a
mantenere sospeso il giudizio, una volta sollevata la questione e
rimessi gli atti alla Corte costituzionale, rimanendo, nel medesimo
processo, privo del potere di riproporre la questione anche sotto
profili diversi almeno fino alla decisione sulla pregiudiziale
costituzionale.
Invece, nei giudizi in via principale, sottoposti a termini a pena
di decadenza ed aventi carattere e struttura di azione di
impugnazione da parte di soggetto pubblico, che ha una situazione
legittimante in relazione ad una sua posizione costituzionale e ad un
interesse preso in considerazione da leggi costituzionali, il
ricorrente conserva sempre la facoltà di impugnazione rispetto ai
sopravvenuti atti aventi valore di legge.
Pertanto, i surrichiamati principi di economia processuale devono
essere applicati con i necessari adattamenti, quando vi sia stata per
il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilità concreta
di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione
di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione. Ciò in
particolare quando questa, avente un contenuto più ristretto e
limitato, nell'ambito temporale e negli effetti, come nell'ipotesi di
pura e semplice clausola di sanatoria di precedente decreto-legge non
convertito, non accompagnata da riproduzione della disciplina per il
futuro (v. sentenza in pari data n. 430), comporti una esigenza di
valutazione della persistenza di interesse alla impugnativa, tenuto
conto della legittimazione della regione o provincia autonoma ad
agire solo per invasione della sfera della competenza ad essa
assegnata dalla Costituzione o da leggi costituzionali.
In questi casi, dunque, deve essere precluso il trasferimento della
questione di costituzionalità, con conseguente inammissibilità
della stessa per la esclusione della perdurante vigenza
nell'ordinamento della norma impugnata; e deve essere affermato
l'onere di esercitare nel termine decadenziale l'azione di
impugnazione delle disposizioni diverse rispetto a quelle contenute
nel precedente decreto-legge censurato e decaduto (v. sentenza in
pari data n. 430).
Ovviamente, nei giudizi in via principale il trasferimento -
sussistendone i presupposti surrichiamati - della questione sollevata
alla nuova disposizione riproduttiva è destinato ad operare in modo
normale quando in astratto sia configurabile il denunciato vizio di
illegittimità costituzionale anche rispetto alla disposizione
sopravvenuta: ciò non può verificarsi quando il vizio attiene
esclusivamente alla procedura di approvazione della originaria norma,
e non può inficiare neppure per relationem o per effetto riflesso
la disposizione sopravvenuta (ordinanza n. 392 del 1997).
3.3. - In modo omologo, in giudizi incidentali relativi a
decreti-legge decaduti per mancata conversione e non ulteriormente
reiterati e seguiti da norma contenente clausola di salvezza degli
effetti prodottisi, la Corte, ispirandosi alla stessa ratio decidendi
ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza, indotto dal mutamento dei termini di
applicabilità della norma censurata, conseguente alla sopravvenuta
situazione normativa costituitasi a seguito della decadenza dei
decreti-legge impugnati e non reiterati (v. ordinanze nn. 128, 230,
317 del 1997).
4. - Che nella presente fattispecie la sopravvenuta clausola di
salvaguardia abbia una diversa - e ridotta - portata rispetto a
quella che sarebbe stata la sfera di efficacia della legge di
conversione dei decreti impugnati, che avrebbe definitivamente
consolidato gli effetti delle disposizioni in essi contenute -
rectius dell'unica disposizione in relazione alla quale permane
attuale, come già rilevato, l'interesse a ricorrere della regione
Piemonte, quella di cui all'art. 5, comma 3, dei predetti decreti,
concernenti il silenzio-assenso in ordine all'approvazione regionale
degli strumenti urbanistici - è stato, del resto, già affermato
dalla Corte.
Proprio con riguardo alla previsione del predetto silenzio-assenso
e alla portata della clausola di salvezza contenuta nell'art. 2,
comma 61, della legge n. 662 del 1996, in occasione dell'esame di
ricorso proposto da altra regione nei confronti della clausola di
salvezza anzidetta (e non delle norme contenute nei decreti-legge
decaduti), questa Corte ha, in realtà, escluso che la sanatoria
possa comportare violazione della sfera regionale di competenza.
Infatti "l'interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del
decreto-legge non convertito deve essere condotta tenendo presente
che tale potere attribuito al legislatore (art. 77, terzo comma,
della Costituzione) è ontologicamente diverso, anche per le
conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del
decreto-legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel
periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è
venuta meno ex tunc. Di conseguenza possono essere salvati solo gli
effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo
provvedimento di urgenza decaduto" (sentenza n. 244 del 1997), e non
può la salvezza estendersi a situazioni che non si erano ancora
verificate nello stesso periodo e che potevano verificarsi (in
relazione al previsto termine di centottanta giorni) solo dopo la
scadenza dei sessanta giorni previsti per la conversione, cioè
quando i decreti avevano perso efficacia sin dall'inizio. In realtà
solo i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti
e conseguentemente le situazioni verificatesi durante il periodo di
vigenza dei decreti-legge non convertiti possono essere oggetto
dell'intervento normativo - previsto dal terzo comma dell'art. 77
della Costituzione - che è legge ordinaria con possibilità di
efficacia retroattiva consentita espressamente da Costituzione.
L'interpretazione costituzionalmente corretta della clausola di cui
si tratta esclude che si sia potuto verificare in ordine al
silenzio-assenso in sede di approvazione di strumenti urbanistici un
qualsiasi effetto di sanatoria, in quanto nessun silenzio-assenso si
era potuto compiere nel periodo di sessanta giorni di vigenza del
singolo decreto-legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 7 del d.-l. 25 marzo
1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), e del
d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia
privata), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 77, 117, 118
e 130 della Costituzione, dalla regione Piemonte con i ricorsi
indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte