Corte costituzionale

Ordinanza n. 429/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4,

del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 17

dicembre, il 23 novembre (n. 2 ordinanze), il 7 dicembre e il 23

novembre 1998 dal Tribunale di Napoli, il 26 marzo 1999 dalla Corte

di assise di Santa Maria Capua Vetere, il 13 novembre (n. 2

ordinanze) e il 23 dicembre 1998 dal Tribunale di Napoli,

rispettivamente iscritte ai nn. 194, 216, 217, 260, 293, 324, 335,

336 e 384 del registro ordinanze 1999 e pubblicate sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 14, 16, 19, 21, 23, 24 e 28, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con otto ordinanze di

contenuto pressoché identico, e la Corte di assise di Santa Maria

Capua Vetere, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303,

comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, oltre

al superamento del termine complessivo, possa essere causa di

scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase,

allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 dello

stesso art. 303;

che al riguardo i giudici rimettenti hanno evidenziato che, non

condividendo le affermazioni poste a fondamento della sentenza di

questa Corte n. 292 del 1998, con la quale venne dichiarata non

fondata "nei sensi di cui in motivazione" l'identica questione a suo

tempo sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, e tenuto conto

dell'efficacia che occorre riconoscere alle decisioni interpretative

di rigetto secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite penali della

Corte di cassazione, si imponeva la riformulazione del quesito di

costituzionalità negli stessi termini e per le stesse ragioni già

prospettate nella ordinanza di rimessione allora pronunciata dal

Tribunale di Reggio Calabria;

che in alcuni dei giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano l'identica

questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere definiti con un unico provvedimento;

che le doglianze prospettate dai giudici rimettenti, anziché

concentrarsi sulla disposizione formalmente attinta dal dubbio di

costituzionalità, si diffondono nel contestare la validità degli

argomenti sviluppati nella sentenza "interpretativa" di questa Corte

n. 292 del 1998;

che a tal proposito i giudici a quibus, nel sottolineare come

ciascuno di tali argomenti possa essere ribaltato sul piano della

ricostruzione ermeneutica, ritengono insuperabile il dato offerto

dalla collocazione della specifica norma dettata dal comma 6

dell'art. 394 cod. proc. pen., sicché la stessa troverebbe

applicazione soltanto nel caso di sospensione dei termini di custodia

cautelare; conclusione, questa, che i rimettenti ritengono essere in

linea, non soltanto con la lunga e travagliata "storia" della

disciplina che viene qui in esame, ma anche con i valori di

razionalità intrinseca del sistema, che la norma, diversamente

interpretata, soddisferebbe appieno;

che la soluzione interpretativa prospettata dai giudici

rimettenti, pur se degna di ogni attenzione, non sfugge agli stessi

rilievi di cui è stata fatto oggetto la richiamata sentenza di

questa Corte, giacché ciascuno degli argomenti giuridici addotti

può essere invertito nei risultati, ove se ne contesti la premessa

fondante (affermare, ad esempio, che l'avverbio "comunque" varrebbe

soltanto "a sottolineare la correlazione tra la norma sui "limiti

finali" e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste

nei cinque commi che precedono", equivale null'altro che ad affermare

un giudizio ipotetico sul piano interpretativo, dotato di un tasso di

persuasività astrattamente identico alla ipotesi reciproca);

che al contrario deve qui riaffermarsi che è proprio l'uso di

quell'avverbio dal valore assoluto e non condizionato a imporre di

ritenere, come soluzione ermeneutica costituzionalmente obbligata,

"che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del

termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la

perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati

sospesi, prorogati o - per stare al caso che qui interessa - sono

cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del

processo";

che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti di concludenza

tale da indurre questa Corte a mutare le affermazioni poste a

fondamento della citata sentenza n. 292 del 1998, la questione ora

proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di assise

di Santa Maria Capua Vetere con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte