Sentenza n. 43/1959
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1959 · relatore Gaspare Ambrosini
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 19 aprile
1958, n. 536, recante modifiche alla circoscrizione territoriale dei
Commissariati regionali per la liquidazione degli usi civici, promosso
con ordinanza 12 giugno 1958 emessa' dal Commissario regionale per la
liquidazione degli usi civici di Venezia nel procedimento vertente tra
il Comune di Trasaghis e le sue frazioni di Trasaghis, Braulins,
Alesso, Avasinis, Oncedis e Peonis, iscritta al n. 26 del Registro
ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 174 del 19 luglio 1958.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
udito il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di una vertenza tra il Comune di Trasaghis e le sue
frazioni di Trasaghis, Braulins, Alesso, Avasinis, Oncedis e Peonis, in
provincia di Belluno, in ordine alla natura demaniale o patrimoniale di
vari terreni, il Commissario regionale per la liquidazione degli usi
civici di Venezia, con ordinanza 12 giugno 1958, ha sollevato d'ufficio
la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1958, n. 536, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 giugno 1958) n. 132, con il quale sono state modificate
alcune circoscrizioni territoriali dei Commissariati regionali per la
liquidazione degli usi civici e in particolare la circoscrizione della
provincia di Belluno è stata sottratta al Commissariato di Venezia ed
attribuita al Commissariato di Trieste.
L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicata al Presidente della Camera dei
Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, nonché
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1958, n. 174.
L'ordinanza prospetta la questione di legittimità costituzionale
del citato decreto presidenziale n. 536 in relazione ai seguenti
aspetti:
Il decreto presidenziale sarebbe stato emanato in base a una delega
disposta in modo specifico dall'art. 25 del R. D. 22 maggio 1924, n.
751, riprodotto all'art. 27 della successiva legge di conversione 16
giugno 1927, n. 1766, riguardante il riordinamento degli usi civici,
nonché in base alla delega generale di cui all'art. 1, n. 3, della
legge 31 gennaio 1926, n. 100.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, la delega
specifica e la delega generale sarebbero diventate inoperanti, e
perché l'art. 97 della Costituzione stessa prescrive che i pubblici
uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, e
perché le leggi di delegazione non sono conformi alle norme degli
articoli 76 e 77 della Costituzione.
L'ordinanza poi rileva che con il decreto presidenziale si sarebbe
violata la norma contenuta nell'art. 108 della Costituzione che riserva
alla legge le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra
magistratura, in quanto la competenza dei Commissari regionali per la
liquidazione degli usi civici, organi con funzioni giurisdizionali,
avrebbe dovuto essere stabilita con legge e non con decreto del
Governo. In relazione a questo punto inoltre si osserva che il decreto
presidenziale impugnato non avrebbe rispettato il principio generale
della perpetuatio iurisdictionis e, per l'ordinaria sua breve vacatio,
avrebbe reso difficile il completamento degli affari amministrativi
pendenti ed interrotto giudizi in corso.
Infine il Commissario per la liquidazione degli usi civici di
Venezia ritiene che il decreto presidenziale sia in contrasto con gli
articoli 131, 132 e 117 della Costituzione per violazione del principio
della ripartizione della Repubblica in Regioni, essendosi assegnata la
provincia di Belluno, che appartiene alla Regione del Veneto e fa
naturalmente capo a Venezia, al Commissariato con sede a Trieste,
città questa che fa parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. La
variazione della circoscrizione territoriale del Commissariato con sede
in Venezia sarebbe stata disposta quindi contro il carattere regionale
che l'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e le successive
modificazioni intesero attribuire ai Commissariati, violando i principi
costituzionali relativi alla ripartizione del territorio della
Repubblica in Regioni e al potere delle Regioni di emanare norme
legislative in materia di usi civici.
Per il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituita
l'Avvocatura generale dello Stato, che ha presentato due memorie,
rispettivamente in data 6 luglio 1958 e 13 aprile 1959, nelle quali si
chiede che le censure di illegittimità costituzionale formulate contro
il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1958, n. 536,
siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.
Preliminarmente l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce la
inammissibilità della questione perché il decreto impugnato sarebbe
atto amministrativo e non legislativo. In particolare si afferma che il
decreto presidenziale non avrebbe né le caratteristiche esteriori, né
la portata sostanziale di una legge delegata o di un decreto legge.
Esso non fa riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, né
è stato emanato previa la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
per il suo contenuto inciderebbe in materia di organizzazione di
pubblici servizi. L'attribuzione al Ministero della facoltà di
stabilire le circoscrizioni territoriali e le sedi dei Commissariati
prevederebbe soltanto atti di esercizio del potere di amministrazione.
Mancandovi la menzione che è stato sentito il Consiglio di Stato, il
decreto presidenziale non sarebbe neppure un regolamento in senso
stretto e formale; se mai potrebbe essere un regolamento per
autorizzazione speciale.
Quando l'ordinanza fa appello all'art. 97 della Costituzione per
sostenere che la variazione della circoscrizione territoriale doveva
essere disposta con legge - prosegue la difesa del Governo - finge che
l'atto da sindacare sia una legge o un atto avente forza di legge,
riconoscendo per altro che non è tale. In realtà, si aggiunge, l'art.
97, per l'organizzazione dei pubblici servizi, non pone una riserva di
legge. Comunque la norma avrebbe carattere programmatico e quindi non
inficerebbe la legge 16 giugno 1927, n. 1766, in base alla quale i
Commissariati per gli usi civici sono organizzati.
Per quanto riguarda la denunciata violazione dell'art. 108 della
Costituzione, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che le funzioni
giurisdizionali dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici
sono del tutto secondarie e, rispetto alle funzioni amministrative,
hanno carattere strumentale e incidentale. I Commissariati fin dalla
loro origine hanno assunto in prevalenza funzioni amministrative.
Infine, il difetto del carattere regionale della variazione
disposta dal decreto presidenziale impugnato non concreterebbe una
violazione della Costituzione, ma, se mai, ove non si volesse
riconoscere una facoltà discrezionale del Governo in proposito, una
violazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non denunciabile
davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
La Corte ritiene fondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato di inammissibilità della questione, proposta
d'ufficio dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi
civici di Venezia con ordinanza del 12 giugno 1958, sulla legittimità
del decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1958, n. 536,
che, in particolare, ha apportato modifiche alla circoscrizione
territoriale del Commissariato di Venezia.
Secondo la norma dell'art. 134 della Costituzione, oggetto del
giudizio di legittimità costituzionale può essere soltanto una legge
o un atto avente forza di legge.
Ora, nel caso attuale, l'esame della forma del detto decreto è
sufficiente per escludere che sia un atto avente forza di legge.
A prescindere dalle questioni relative alla sua connessione con
l'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che peraltro attribuisce
la competenza a determinare la circoscrizione e la sede di ciascun
Commissariato al Ministro per l'economia nazionale e non al Capo dello
Stato, sta di fatto che il decreto presidenziale non solo non si
richiama all'istituto della delegazione previsto negli articoli 76 e 77
della Costituzione, ma è stato adottato senza la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che e necessaria per l'emanazione dei decreti
delegati. Deve quindi considerarsi non un decreto delegato avente
forza di legge come assume l'ordinanza, ma un atto amministrativo,
sottoposto alle impugnative proprie degli atti amministrativi.
Data la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale proposta con l'ordinanza suindicata del Commissario per
gli usi civici di Venezia, non vi è luogo ad esaminare i motivi di
merito in essa prospettati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione, proposta dal Commissario
regionale per la liquidazione degli usi civici di Venezia con ordinanza
emessa il 12 giugno 1958, sulla legittimità costituzionale del decreto
del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1958, n. 536, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 giugno 1958, n. 132.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte