Sentenza n. 43/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1964 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15r.d. 2316/1923
- art. 4legge 3241/1928
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo
comma, del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316, modificato dall'art. 4 della
legge 24 dicembre 1928, n. 3241 (modificazioni all'ordinamento della
giustizia militare), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1963
dal Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di
Roma - Sezione autonoma di Cagliari - nel procedimento penale contro
ignoti, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 201 del 27 luglio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 15 maggio 1963, emessa nel corso di una
istruttoria penale, il Giudice istruttore presso il Tribunale militare
territoriale di Roma, Sezione autonoma di Cagliari, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma,
del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316, modificato dall'art. 4 della legge
24 dicembre 1928, n. 3241.
Nell'ordinanza si premette che, al predetto magistrato (Sostituto
procuratore militare), con provvedimento del Procuratore generale
militare in data 10 maggio 1963, erano state conferite, per urgenti
ragioni di servizio, le funzioni di giudice istruttore dal 12 al 30
maggio 1963, ai sensi delle ricordate disposizioni, e si esprime il
dubbio che queste siano in contrasto con il precetto contenuto nel
secondo comma dell'art. 108 della Costituzione (secondo il quale la
legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali), in quanto il provvedimento è stato emesso da un organo del
Pubblico Ministero, cui è attribuita anche la sorveglianza su tutti i
componenti della magistratura militare (art. 16 del citato
decreto-legge) e dal quale essi dipendono in via disciplinare: il che
determinerebbe la prevalenza di una delle parti sull'organo giudicante.
Nell'ordinanza, richiamando la sentenza di questa Corte n. 108 del
1962, si aggiunge che il principio dell'indipendenza del giudice
resterebbe vulnerato pure in base ad altri elementi, sia perché la
norma impugnata nulla disporrebbe circa la precostituzione del giudice,
sia perché stabilirebbe un'insufficiente disciplina relativamente alla
durata delle funzioni istruttorie temporaneamente assegnate. Al
riguardo si rileva che il provvedimento di assegnazione potrebbe essere
emanato anche dopo esaurita l'istruttoria sommaria, quando cioè si
avrebbe già un orientamento circa la definizione del processo; e che
la disposizione impugnata prevede bensì il periodo massimo (non
superiore a tre mesi) per il quale il procuratore generale militare
può conferire le funzioni istruttorie, ma non fissa invece un periodo
minimo inderogabile di durata delle funzioni stesse. Dal che si
dovrebbe arguire che il magistrato giudicante potrebbe essere
sostituito mediante provvedimenti di revoca, implicitamente consentiti
dalla ricordata disposizione.
Che se è vero, si aggiunge, che il conferimento temporaneo delle
funzioni può essere disposto per urgenti ragioni di servizio, tali
ragioni tuttavia non potrebbero giustificare una deroga al principio di
carattere costituzionale (e quindi prevalente) della indipendenza del
giudice speciale.
Il giudice istruttore pertanto ha ritenuto la questione non
manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione, della
quale la validità del conferimento delle funzioni costituirebbe logico
presupposto.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 201 del 27 luglio 1963.
In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni depositate l'11 giugno 1963, l'Avvocatura premette
che non potrebbe essere esaminata la questione relativa alla
precostituzione del giudice, sia perché non esplicitamente sollevata,
sia perché il precetto dell'art. 25 della Costituzione non sarebbe
utilmente richiamato nella specie, poiché il provvedimento, emesso in
base alla disposizione impugnata, non inciderebbe sull'ufficio
giudiziario, cui la legge attribuisce una determinata competenza, ma
riguarderebbe esclusivamente la persona del magistrato.
Sostiene poi, in sostanza, che, nella specie, si tratterebbe di
provvedimenti attributivi di funzioni per brevi periodi di tempo,
autorizzati dalla legge, in via d'urgenza, per provvedere prontamente
ed eccezionalmente a quelle particolari esigenze che, nella pratica,
possono verificarsi: provvedimenti che sarebbero demandati al
procuratore generale militare, non quale capo del Pubblico Ministero,
ma come organo posto al vertice dell'ordinamento giudiziario militare;
dato che, secondo tale ordinamento, la presidenza degli organi
giudicanti non è affidata a magistrati militari, bensì ad ufficiali
dell'esercito. Non resterebbe quindi vulnerato il principio
dell'indipendenza del giudice; principio che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte (sentenza n. 108 del 1962), consentirebbe adattamenti
in relazione alla struttura delle varie giurisdizioni speciali.
L'Avvocatura aggiunge che, del resto, l'ordinamento offrirebbe i mezzi
per ovviare a eventuali abusi cui potesse dar luogo la disposizione
impugnata, vale a dire il controllo, nella competente sede, del
requisito dell'urgenza, e la possibilità dell'astensione del giudice
quando ciò fosse necessario: mezzi che non resterebbero neutralizzati,
si rileva, da un eventuale provvedimento di revoca dell'assegnazione
prima del termine stabilito; provvedimento, a sua volta, logicamente
giustificabile nel caso in cui venissero meno le ragioni
dell'assegnazione stessa, e comunque anche esso sindacabile in sede di
legittimità.
Ciò posto, l'Avvocatura non riterrebbe applicabili al caso attuale
i principi affermati nella sentenza di questa Corte n. 108 del 1962,
circa le particolari garanzie di indipendenza dei componenti delle
Sezioni specializzate agrarie; mentre sarebbero da richiamare, per
analogia, le ipotesi di applicazione dei magistrati ai vari uffici,
prevedute dagli artt. 97 e seguenti dell'Ordinamento giudiziario,
approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Chiede quindi che si dichiari non fondata la questione proposta. Considerato in diritto :
Il contrasto dell'ultimo comma dell'art. 15 del R.D. 19 ottobre
1923 con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione si
verificherebbe, anzitutto, perché i provvedimenti contemplati dalla
norma denunziata, provenendo dal Procuratore generale militare, capo
del Pubblico Ministero, determinerebbero la prevalenza del Pubblico
Ministero, organo che, a parere del giudice a quo, avrebbe qualità di
parte, sul magistrato giudicante, dato che questo è posto in
dipendenza disciplinare nei confronti del Procuratore generale e sul
quale lo stesso Procuratore generale esercita la sorveglianza anche a
mezzo del Procuratore militare.
L'asserto è infondato. Quei provvedimenti sono adottati dal
Procuratore generale non nella sua qualità di capo del Pubblico
Ministero militare, bensì nella sua veste di capo dell'ufficio
preposto organicamente a tutta la magistratura militare (art. 50
dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R.D. 9 settembre
1941, n. 1022).
Dicendo che la norma in esame è in armonia con il sistema
dell'ordinamento giudiziario militare, non si vuole affermare che ciò
basti per ammetterne la legittimità costituzionale. Anche le norme
relative alla giustizia militare devono non contrastare con i principi
della Costituzione; ed in particolare per quanto attiene
all'indipendenza dei giudici, vale pure rispetto a quelli militari la
enunciazione fatta da questa Corte con la sentenza n. 92 del 1962,
secondo cui anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbono
essere garantite l'indipendenza e la imparzialità del giudicante. È
anche da riconoscere l'esattezza, in linea di principio,
dell'affermazione contenuta nell'ultima parte dell'ordinanza, che la
necessità di soddisfare le esigenze di servizio non può sopraffare
l'esigenza di ordine costituzionale di assicurare l'indipendenza dei
giudici. Ma la rispondenza della norma in esame al sistema
dell'ordinamento della giustizia militare ed alle sue esigenze viene
qui posta in rilievo, non per dichiarare infondata - solo per questo -
la censura di illegittimità, bensì per tenere presente il criterio
enunciato dalla Corte nella sentenza n. 108 del 1962, nel senso che il
requisito dell'indipendenza dei giudici speciali, purché resti sempre
sostanzialmente saldo, deve essere considerato in relazione ai
particolari aspetti di ciascun tipo di giurisdizione.
Ora, nell'attuale organizzazione della giustizia militare il
Procuratore generale è l'organo che deve dare garanzia di
imparzialità nell'adottare i provvedimenti di carattere contingibile
previsti dalla norma denunziata. Questi provvedimenti sono necessari
non ai fini dell'accusa ma ai fini del regolare e sollecito
funzionamento della giustizia: con tale intento la legge li affida al
Procuratore generale, il quale non può adottarli per finalità
diverse.
Né ha rilevanza il fatto che il magistrato militare investito
delle funzioni in virtù del provvedimento adottato dal Procuratore
generale sia in rapporto di dipendenza gerarchica da costui a norma
dell'art. 16 del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316. Anche nell'esercizio
delle funzioni temporaneamente a lui affidate il magistrato militare è
soggetto soltanto alla legge: il principio sancito nell'art. 101 della
Costituzione non può non valere per chiunque eserciti funzioni
giurisdizionali, pure se non veste la toga del magistrato ordinario. E,
pertanto, quale che sia il rapporto tra il magistrato militare cui sono
affidate le funzioni ed il Procuratore generale e il Procuratore
militare, l'esercizio di quelle funzioni non può non essere
indipendente e libero da ogni influenza e da ogni soggezione di
carattere gerarchico e disciplinare. Non soltanto qualunque ordine o
mandato ma anche qualsiasi direttiva, istruzione, suggerimento da parte
del Procuratore generale o del Procuratore militare costituirebbero una
illegittima intromissione in una sfera di responsabilità che non
ammette altri vincoli all'infuori di quelli della legge.
Altri aspetti sotto i quali, secondo l'ordinanza, si rileverebbe
l'illegittimità della norma denunziata sarebbero dati dal fatto che
essa non dispone alcunché in ordine alla precostituzione del giudice e
fissa una insufficiente disciplina sia nei riguardi del momento in cui
le funzioni istruttorie possono essere affidate sia nei riguardi della
durata delle funzioni conferite. All'uopo, nell'ordinanza si fa notare
che le funzioni istruttorie potrebbero essere conferite anche dopo che
l'istruzione sommaria abbia avuto termine e quindi dopo che si è in
grado di avere un'idea del modo con cui potrebbe concludersi un
procedimento. Si aggiunge che, pur non essendo prevista una potestà di
revoca nel conferimento delle funzioni, la mancanza di un termine
minimo inderogabile di durata permetterebbe l'esercizio di una potestà
di revoca.
Con questi rilievi, l'ordinanza fa trasparire la preoccupazione che
dall'esercizio della facoltà di conferire le funzioni al termine
dell'istruttoria e della facoltà di toglierle da un momento all'altro
possano essere create o agevolate situazioni nelle quali l'indipendenza
del giudice correrebbe il pericolo di menomazioni.
L'accenno ad eventuali ripercussioni nei riguardi della
precostituzione del giudice è stato fatto non per prospettare una
violazione dell'art. 25 della Costituzione, ma, come si evince
sicuramente dalla motivazione e dal dispositivo dell'ordinanza stessa,
per addurre un ulteriore argomento circa il contrasto con l'art. 108,
secondo comma. Comunque, anche se la questione dovesse essere esaminata
rispetto all'art. 25, basterebbe riportarsi alla sentenza n. 156 del
1963, la quale ha dichiarato che i provvedimenti analoghi a quelli
contemplati dalla norma qui denunziata non contrastano con il principio
della precostituzione del giudice, essendo essi necessari per la
continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale.
Quanto agli altri rilievi in ordine alla violazione dell'art. 108,
secondo comma, è da osservare che essi non si riferiscono, in
sostanza, ad un contrasto tra la norma denunziata e la norma
costituzionale, ma agli inconvenienti che potrebbero derivare dalla
applicazione della norma denunziata, ove questa applicazione fosse
preordinata a scopi non legittimi. Ora, è da rilevare, da un lato,
che la incostituzionalità di una norma non può essere basata
esclusivamente sul fatto che essa possa dar luogo ad abusi, e,
dall'altro, che ai fini del sindacato di legittimità costituzionale,
è buona regola - non perduta mai di vista dalla Corte - quella di far
prevalere, rispetto ad una norma di dubbio significato, quella
interpretazione secondo cui la norma sia intesa in un senso conforme
alla Costituzione.
La Corte ritiene che una interpretazione in tal senso sia fondata:
nel senso, cioè, che i provvedimenti previsti dalla norma denunziata
sono atti emessi dal Procuratore generale non ai fini della accusa ma
ai fini del retto e sollecito funzionamento della giustizia e che
pertanto essi non possano essere adottati se non per fini obiettivi,
giustificati dalle esigenze di servizio: men che meno potrebbero essere
adottati per attentare all'indipendenza del giudice. Se talvolta, per
avventura, fossero ispirati a finalità diverse, sarebbero illegittimi
e, come tali, determinerebbero le reazioni previste dall'ordinamento;
né sarebbe da escludere la possibilità dell'astensione e della
ricusazione, ove ne ricorrano i presupposti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, ultimo comma, del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316,
modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241, in
riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte