Sentenza n. 43/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1977 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 409
e 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, nel testo
modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle
controversie individuali di lavoro), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Antonino Velia e l'ospedale Agostino
Bassi, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;
2) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Bosco Rinaldo e l'Automobile Club di
Torino, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;
3) ordinanza emessa il 5 luglio 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Pelligra
Giuseppe e il Consorzio di bonifica delle paludi di Ispica, iscritta al
n. 440 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;
4) ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Rocca Gaetano
e il Consorzio dell'agro di Donnalucata, iscritta al n. 441 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;
5) ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Arrabito Rosa
e Arrabito Andrea ed altri, iscritta al n. 442 del registro ordinanze
del 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317
del 4 dicembre 1974;
6) ordinanza emessa il 30 ottobre 1974 dal pretore di Pontremoli
nel procedimento civile vertente tra Melli Mario e il comune di
Pontremoli, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;
7) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal pretore di Civitavecchia
nel procedimento civile vertente tra Marzovilla Vittorio e il Consorzio
autonomo per il porto di Civitavecchia, iscritta al n. 230 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;
8) ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal pretore di Grottaglie nel
procedimento civile vertente tra Briganti Carmela e l'ospedale civile
San Marco, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975;
9) ordinanza emessa l'8 gennaio 1975 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Tresoldi Pietro e l'Ente autonomo del
teatro alla Scala di Milano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del
28 gennaio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Melli Mario, dell'Automobile club
di Torino, del comune di Pontremoli, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Melli, l'avv. Sergio Di Nola, per
l'Automobile club di Torino, l'avv. Giovanni Lavagnini, per il comune
di Pontremoli e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con nove ordinanze dei pretori in funzione di giudici del
lavoro di Milano, di Torino, di Pontremoli, di Civitavecchia e di
Grottaglie e del giudice del lavoro del tribunale di Modica sono
sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409,
nn. 4 e 5 e 429, comma terzo, del codice di procedura civile nel testo
risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
2. - In particolare, il pretore di Civitavecchia, nel procedimento
vertente tra Vittorio Marzovilla ed il Consorzio autonomo per il porto
di Civitavecchia, a proposito dell'art. 409, n. 4, secondo cui sono
controversie individuali di lavoro, tra le altre, quelle relative a
"rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attività economica", assume che la
norma, limitatamente alle parole "o prevalentemente", sia in contrasto
con gli artt. 25, comma primo, e 3, comma secondo, della Costituzione.
Tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui
dispone che rientrano tra le controversie individuali di lavoro quelle
relative a rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che
svolgono prevalentemente attività economica.
Secondo il giudice a quo il criterio legislativo, in base al quale
la discriminazione della giurisdizione ordinaria ed amministrativa deve
essere attuata, della prevalenza dell'attività economica su quella non
economica dell'ente, sarebbe un criterio molto incerto e generico,
oltre che razionalmente non valutabile, con la conseguenza che la
giurisdizione non risulta legislativamente delimitata con accezione
tecnico-giuridica precostituita e la determinazione di essa avviene ex
post con soluzioni eventualmente non univoche. Al cittadino e al
giudice non sarebbe offerta alcuna garanzia di predeterminata
tranquillità decisoria. E quindi sarebbe violato l'art. 3, secondo
comma, della Costituzione perché la decisione al riguardo impedirebbe
in fatto il sereno sviluppo dell'individuo nell'ambito del contesto
sociale e ne limiterebbe in concreto la libertà e l'uguaglianza
imponendogli un'iniqua attesa prima di conoscere il giudice competente
della sua controversia. Il principio del giudice naturale poi sarebbe
leso dall'incertezza del criterio (o dei criteri) da seguire e del
giudice da invocare e dalla determinazione della competenza o
giurisdizione non già con riferimento a fattispecie astratte ma a
posteriori, in relazione ad una regiudicanda insorta con possibilità
per il giudice di creare discrezionalmente ipotesi di spostamento della
competenza e di accertare i presupposti legali relativi sulla base di
rilevazioni non suscettibili di sindacato ad iniziativa ed a tutela
della parte.
Davanti a questa Corte non si è avuta costituzione di alcuna delle
parti. È intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri
a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
non fondatezza della questione.
3. - I pretori di Milano e di Pontremoli, i pretori di Torino e
quello di Grottaglie assumono che l'art. 409, n. 5, del codice di
procedura civile relativamente alle espressioni "sempreché non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice", sia in contrasto
rispettivamente con gli artt. 3 e 102, con gli artt. 3 e 25 e con gli
artt. 3, 4, comma primo, 35, comma primo, e 102 della Costituzione.
Al riguardo, va preliminarmente segnalato, siccome risulta dagli
atti di causa, che il pretore di Milano ha sollevato la questione
anzidetta nel procedimento vertente tra Pietro Tresoldi e l'Ente
autonomo del teatro alla Scala di Milano, dopo che l'ente convenuto
aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e
depositato copia dello stesso nella cancelleria dello stesso pretore.
La norma de qua sembra impugnata in toto con l'ordinanza del
pretore di Milano emessa nella causa tra Antonino Velia e l'ospedale
Agostino Bassi.
Con tutte le ordinanze, della norma in questione viene denunciata
l'illegittimità costituzionale limitatamente all'inciso sopraddetto,
ma della stessa non univocamente è indicato il profilo sotto cui
sussisterebbe nei vari casi il contrasto con le disposizioni
costituzionali a riferimento. Ed infatti, secondo le citate due
ordinanze del pretore di Milano l'art. 409, n. 5, sarebbe
costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui riserva al giudice
amministrativo le controversie degli enti pubblici non economici e
dello Stato"; secondo il pretore di Pontremoli l'illegittimità
costituzionale della norma risiederebbe nella parte in cui la stessa
"ha chiaramente inteso conservare alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo la cognizione del rapporto di pubblico impiego";
per il pretore di Grottaglie l'illegittimità costituzionale sarebbe
della parte della norma che fa salva la competenza del giudice speciale
in riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed
altri rapporti di lavoro pubblico; ed infine, sembra che il pretore di
Torino voglia individuare la dedotta illegittimità costituzionale
della norma nella parte in cui questa non attribuisce alla competenza
del pretore le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti degli enti che svolgono attività economica non prevalente.
a) Con le due ordinanze del pretore di Milano la denuncia di
illegittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, in parte qua è
prospettata in relazione agli artt. 3 e 102 della Costituzione.
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 si sarebbe
venuta a creare una palese disparità di trattamento nella tutela
processuale tra alcuni lavoratori (dipendenti da privati o da enti
pubblici economici, e anche da enti pubblici non economici ove il
rapporto sia destinato a soddisfare esigenze dell'ente di carattere
eccezionale o temporaneo) ed altri lavoratori (dipendenti della
amministrazione statale e degli enti non economici, quando il rapporto
abbia carattere di stabilità), nonostante che le posizioni attive e
passive delle parti non siano, tanto più dopo la recente disciplina
legislativa posta per il settore privato a garanzia della stabilità
del posto di lavoro, nell'uno e nell'altro caso sostanzialmente
dissimili.
Siffatte valutazioni non perdono di validità per effetto della
recente istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Nel
procedimento davanti a tali tribunali, infatti, non è dato rilevare
alcuna disposizione analoga e di pari efficacia di quelle che nel
processo ordinario tendono non solo a favorire la speditezza della
decisione ma anche a riequilibrare nel momento processuale la
condizione di inferiorità del lavoratore sul piano sostanziale.
Con riferimento, poi, alla dedotta violazione dell'art. 102 della
Costituzione il pretore di Milano osserva che la regola dell'unicità
di giurisdizione è posta a favore del giudice ordinario: essa nel
disegno del legislatore costituente doveva assumere il rilievo di una
direttiva preminente rispetto a quella alternativa dell'art. 103 della
Costituzione, ed a tale direttiva il legislatore ordinario avrebbe
dovuto attenersi nella emanazione della nuova disciplina per le
controversie individuali di lavoro.
Nel giudizio introdotto con le due ordinanze del pretore di Milano
non vi è stata costituzione di parte. È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri il quale ha concluso nel senso della non
fondatezza della sollevata questione.
b) Secondo il pretore di Torino che ha sollevato la questione nel
procedimento vertente tra Rinaldo Bosco e l'Automobile Club di Torino,
l'art. 409, n. 5, in parte qua, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e
25 della Costituzione in quanto la carenza di giurisdizione del pretore
del lavoro in ordine agli enti che svolgono attività economica non
prevalente risulta stabilita in funzione di un parametro privo di
qualsiasi seria ragionevolezza; e in quanto la norma denunciata
impedirebbe la individuazione certa ed anteriore al contenzioso del
giudice naturale precostituito per legge.
In particolare, rileva che l'art. 409, n. 4, ha individuato una
nuova categoria di enti pubblici, quelli cioè che svolgono prevalente
attività economica, categoria che si colloca a fianco degli enti
pubblici economici tout court (es. ENEL) e degli enti pubblici non
economici, e che i rapporti di lavoro facenti capo agli enti di cui
alle prime due categorie sono di pertinenza del pretore del lavoro;
rileva, altresì, che la natura esclusivamente o prevalentemente
economica dell'ente deve essere indagata in concreto sulla base di
criteri di effettività e che siffatta indagine pone in luce un
bipolarismo tra enti la cui attività economica è prevalente o non
prevalente con il conseguente possibile oscillare tra l'una e l'altra
categoria da parte di uno stesso ente solamente in funzione delle
scelte operate dagli organi direttivi; rileva, infine, che, portando il
discorso sul piano del rapporto di lavoro, deriva che il passaggio
eventuale di un ente dalla categoria degli enti pubblici
prevalentemente economici a quella degli enti pubblici prevalentemente
non economici determina la giurisdizione del pretore del lavoro o
quella dell'organo di giustizia amministrativa senza che il dipendente
possa interferire o svolgere alcun sindacato e senza che il rapporto di
lavoro subisca in concreto alcuna modifica. Osserva, a conclusione, che
la arbitrarietà del parametro normativo emerge chiaramente dalla
considerazione che una sostanziale diversità tra rapporto di lavoro
pubblico e rapporto di lavoro privato non sussiste più, come risulta
anche dalla giurisprudenza costituzionale.
Davanti a questa Corte si è costituito l'Automobile club di Torino
ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
L'Automobile club di Torino, con l'atto di costituzione e con la
memoria, chiede che questa Corte dichiari non fondata la sollevata
questione.
Nello stesso senso conclude, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri.
c) Secondo il pretore di Pontremoli che ha emesso l'ordinanza nel
processo vertente tra Mario Melli e il comune di quella città, l'art.
409, n. 5, del codice di procedura civile nella parte già indicata
sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 102 della Costituzione. La norma
denunciata, infatti chiaramente conserva alla giurisdizione del giudice
amministrativo la cognizione dei rapporti di pubblico impiego. E ciò
mentre sempre più evidenziata e sensibile appare l'esigenza di
unificare processualmente la disciplina dei rapporti relativi al
settore pubblico con quella dei rapporti relativi al settore privato,
attribuendo anche la cognizione dei primi alla autorità giudiziaria
ordinaria.
In applicazione dell'art. 3 della Costituzione non può sussistere
discriminazione sul piano dei rapporti di lavoro tra dipendenti degli
enti pubblici e dipendenti di soggetti privati, anche per il fatto che,
specie dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sul rito del lavoro,
la giurisdizione ordinaria si presenta più agevolmente accessibile,
meno costosa e dotata di procedura più celere. Senza dire che il
giudice ordinario nella materia de qua è dotato di più ampi poteri
rispetto al giudice amministrativo, come è dato riscontrare
dall'analisi delle norme concernenti la regolamentazione dei tribunali
amministrativi regionali.
La profonda evoluzione verificatasi nel mondo del lavoro rende
necessaria l'unificazione, sul piano processuale, del sistema di tutela
per impedire che di fatto si verifichi una profonda diseguaglianza tra
le due grandi categorie di lavoratori rispettivamente pubblici e
privati.
Secondo il pretore di Pontremoli lo stesso art. 102 della
Costituzione prevede e legittima questa fondamentale esigenza
affermando il principio della unità della giurisdizione, principio che
deve ritenersi preminente rispetto a quello alternativo contenuto
nell'art. 103.
Infine il pretore di Pontremoli osserva essere la questione
rilevante atteso che il rapporto controverso concerneva una situazione
di pubblico impiego, escludente la cognizione da parte dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
Davanti a questa Corte si sono costituiti il comune di Pontremoli e
Mario Melli ed ha spiegato intervento il Preisidente del Consiglio dei
ministri.
Il comune di Pontremoli chiede che questa Corte dichiari non
fondata la sollevata questione. Mario Melli, nell'atto di costituzione
e nella memoria, chiede invece che sia dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 409, n. 5, in parte qua.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, dal canto suo, conclude
per la non fondatezza della questione.
d) Secondo il pretore di Grottaglie l'art. 409, n. 5, del codice di
procedura civile, già citato sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 4,
comma primo, 35, comma primo, e 102 della Costituzione.
Dopo avere premesso che la norma denunciata sostanzialmente
codifica l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il pretore
osserva con riferimento alla valutazione della norma medesima alla luce
dell'art. 3 che non può essere contestata una evidente disparità di
trattamento sul piano della tutela processuale tra dipendenti da
privati e da enti pubblici economici da un lato, e dipendenti
dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici non economici
dall'altro. Solo ai primi, infatti, sono assicurate le più incisive
garanzie previste dalla legge n. 533 del 1973.
Si tratta di una diversità di trattamento ingiustificata, come
peraltro è dato rilevare dalle notevoli perplessità in ordine alla
stessa manifestate nel corso dell'iter parlamentare che ha portato alla
approvazione della norma. Tale diversità, peraltro, assume rilievo ove
venga posta in rapporto all'art. 4, comma primo, della Costituzione.
Questa norma, infatti, impegna il legislatore a promuovere le
condizioni indispensabili acché sia reso effettivo il diritto al
lavoro di ciascun cittadino. Conseguentemente è privo di significato
escludere per una categoria di lavoratori il ricorso a forme di tutela
giurisdizionale particolarmente tempestive ed efficaci.
Infine, si rileva, la violazione dell'art. 102 della Costituzione,
osservandosi che la norma impugnata contraddice al principio della
unità della giurisdizione che non sembra essere superato affermandosi
la pari rilevanza dell'art. 103 della Costituzione.
Quest'ultima norma, infatti, ha solo lo scopo di assicurare la
sopravvivenza degli organi di giustizia amministrativa limitatamente
alle materie di loro specifica competenza. Sotto tale profilo la
censura di illegittimità costituzionale viene in considerazione
unicamente in relazione alla competenza degli organi giurisdizionali
amministrativi a conoscere delle controversie relative alla validità
dei licenziamenti, salva ed impregiudicata rimanendone la competenza in
ogni altro caso. Inoltre la estensione della giurisdizione del giudice
ordinario anche alle controversie relative al rapporto di pubblico
impiego non trova ostacolo nel principio che esclude il potere del
giudice ordinario medesimo di annullare atti amministrativi
riconosciuti illegittimi: una deroga a tale principio, infatti, si
trova già nell'ordinamento positivo a seguito della applicazione
dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970 ai rapporti con gli enti
pubblici non economici.
Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri il quale,
alle argomentazioni svolte negli altri atti di intervento per sostenere
la tesi della infondatezza della questione, aggiungeva alcune
considerazioni in ordine agli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo,
della Costituzione, ritenendo che la denuncia fosse infondata anche con
riferimento a queste norme.
4. - Con tre ordinanze, aventi identica motivazione, del giudice
del lavoro del tribunale di Modica (emesse il 5 e il 12 luglio 1974 in
tre procedimenti rispettivamente vertenti tra Giuseppe Pelligra e il
Consorzio di bonifica delle paludi di Ispica, tra Gaetano Rocca ed il
Consorzio irriguo dell'agro di Donnalucata e tra Rosa Arrabito e Andrea
Arrabito ed altri) è sollevata d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura
civile.
Il giudice a quo osserva che la disposizione dell'ultimo comma
dell'art. 429 si applica, per espressa previsione di legge (art. 409,
primo comma) soltanto ai rapporti elencati in quest'ultimo articolo;
che la norma denunciata si applica anche nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e ad altri rapporti
di lavoro pubblico a condizione però che tali rapporti non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice; che le controversie relative al
rapporto di pubblico impiego, già attribuite alla giurisdizione del
Consiglio di Stato e della G.P.A. sono ora devolute alla giurisdizione
esclusiva dei T.A.R.; e che, di conseguenza, i crediti di lavoro dei
dipendenti degli enti pubblici, azionabili davanti ai T.A.R. non sono
rivalutabili in dipendenza del sopravvenuto svilio monetario.
Secondo il tribunale di Modica la norma denunciata sarebbe in
contrasto con il principio di eguaglianza in quanto "essa crea una
profonda ed ingiustificata sperequazione a vantaggio di alcune
categorie di lavoratori subordinati nei confronti di altre", praticando
un trattamento differenziato a situazioni identiche fra loro.
Nei tre procedimenti non si è costituita alcuna delle parti. Ha
spiegato intervento, con unico atto, il Presidente del Consiglio dei
ministri che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto
che sia dichiarata non fondata la questione come sopra proposta.
5. - All'udienza del 24 novembre 1976 gli avvocati Pasquale Nappi,
Sergio Di Nola e Giovanni Lavagnini, rispettivamente, per Melli Mario,
per l'Automobile Club di Torino e per il Comune di Pontremoli, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari per il
Presidente del Consiglio dei ministri, hanno insistito nelle rispettive
ragioni e richieste. Considerato in diritto :
1. - Con le nove ordinanze indicate in epigrafe dei pretori, in
funzione di giudici del lavoro, di Civitavecchia, di Milano, di Torino,
di Pontremoli, di Grottaglie e del giudice del lavoro del tribunale di
Modica sono sollevate questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 409, nn. 4 e 5, e 429, comma terzo, del codice di procedura
civile, nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n.
533.
Dato che tali questioni hanno lo stesso oggetto o risultano
analoghe o strettamente connesse tra di loro, i relativi giudizi vanno
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Con l'ordinanza emessa l'8 gennaio 1975 dal pretore di Milano
si ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, nella parte in cui la
norma in contrasto con gli artt. 3 e 102 della Costituzione riserva al
giudice amministrativo le controversie dei dipendenti degli enti
pubblici non economici e dello Stato.
La stessa norma è sospettata di incostituzionalità anche da parte
di altri giudici (dallo stesso pretore di Milano con l'ordinanza del 2
aprile 1974 e dai pretori di Torino, di Pontremoli e di Grottaglie), e
quindi le ragioni addotte da tutti i giudici a quibus potrebbero essere
valutate in unico contesto.
Ma la questione sollevata con la prima delle due indicate ordinanze
del pretore di Milano risulta inammissibile. Emerge infatti, dagli atti
di causa che l'ente convenuto, con la memoria difensiva, aveva eccepito
il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e
prima ancora che il giudice si pronunciasse al riguardo con la ripetuta
ordinanza, aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione ed aveva provveduto al deposito di copia dell'atto nella
cancelleria del detto giudice. E questo, pertanto, non avrebbe potuto
(secondo quanto più volte - e da ultimo con la sentenza n. 118 del
1976 - rilevato da questa Corte) sul punto della giurisdizione
sollevare la questione di cui si tratta.
3. - Secondo il pretore di Civitavecchia sarebbe in contrasto con
gli artt. 3, comma secondo, e 2S, comma primo, della Costituzione.
l'art. 409, n. 4. citato, nella parte in cui la norma attribuisce
all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie
relative a rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che
svolgono prevalentemente attività economica. La questione non è
fondata.
In relazione alle considerazioni svolte dal detto pretore, e
tenendosi altresì conto di quelle che, sia pure a differente scopo
(declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5,
citato), sono contenute nell'ordinanza emessa dal pretore di Torino, è
possibile, infatti, osservare quanto segue.
Si assume che il legislatore ordinario, facendo riferimento, allo
scopo della individuazione degli enti pubblici economici (i cui
rapporti con i dipendenti sono, in sede processuale, considerate
controversie individuali di lavoro), al criterio della prevalenza
dell'attività economica su quella non economica, non avrebbe posto in
funzione della determinazione della giurisdizione presupposti oggettivi
e stabili, ma avrebbe solo espresso un concetto (quello della
prevalenza) o enunciato un criterio generico ed elastico; ed il
giudice, di conseguenza, non sarebbe precostituito per legge, ma
verrebbe ad essere determinato in ordine ad una regiudicanda insorta e
sulla base di personali valutazioni del decidente.
In contrario, va però rilevato che la norma, sul punto che qui
interessa, fissa un presupposto oggettivo e nel contempo fornisce un
criterio di individuazione della fattispecie per la determinazione
della giurisdizione. Tra gli enti pubblici diversi dallo Stato viene
operata una distinzione a seconda dell'attività dagli stessi svolta,
ed in modo unitario ed unico vengono considerati gli enti che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attività economica, i quali sono
contrapposti a quelli che codesta attività non svolgono in nessuno dei
due modi. Ora non c'è dubbio che il riferimento alla natura
dell'attività, considerata sul piano delle competenze istituzionali,
sia oggettivo. Può darsi - come rileva il pretore di Torino - che
l'ente modifichi qualitativamente o quantitativamente la sua attività,
ma ciò non incide sopra codesta oggettività. Questa va tenuta
distinta ed è diversa dalla costanza o continuità o perpetuità, che
qui non sono richieste. Il riferimento poi è collegato ad un dato
momento o periodo di tempo e cioè a quello in cui la giurisdizione
deve essere determinata (art. 5 del codice di procedura civile). È le
variazioni, comunque avvenute, circa la natura e la misura
dell'attività non acquistano, in quanto tali, alcun rilievo.
D'altra parte, è del pari certo che non sia generico ed elastico
il criterio della prevalenza dell'attività economica nei confronti di
quella non economica dell'ente, che, peraltro trovasi legislativamente
invocato anche in varie sedi (e di recente nell'art. 37 della legge del
20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 2, comma quinto, della legge 20
marzo 1975, n. 70).
Come giustamente osserva l'Avvocatura generale dello Stato
"prevalenza significa confronto di situazioni diverse e commisurazione
della loro reciproca entità e rilevanza" e "prevalenza dell'attività
economica dell'ente pubblico significa valutazione di ogni aspetto
organizzativo e funzionale dell'ente e riconoscimento della sua
funzione essenziale nello indirizzo dell'attività privata e
nell'esercizio della sovranità" (e meglio, di potestà pubblica).
La norma de qua, in tal modo, presuppone e comporta, nella sua
concreta applicazione, un giudizio ancorato ad elementi oggettivi ed
idoneo a segnare in astratto ed in concreto i due campi della
giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea
di confine.
Che nell'applicazione del criterio offerto si abbia per il giudice
adito un margine, ancorché ridotto, di propria valutazione, non conta,
giacché il conseguente provvedimento è adottato nel pieno rispetto,
in ogni grado di giudizio, dei diritti delle parti e quale risultato ed
espressione del libero formarsi del convincimento del giudice. Ed
altresì non conta che questi, durante il necessario iter possa
incontrare difficoltà di interpretazione e nella decisione, perché
simili eventualità sono connaturate all'attività del giudicare e non
sono in alcun modo esclusive o comunque più gravi nell'ipotesi in
esame.
Il giudice chiamato a conoscere della controversia, pertanto,
risulta, in tal caso, precostituito per legge.
L'art. 25, comma primo, della Costituzione non appare, in
conclusione, violato dall'art. 409, n. 4, citato, del codice di
procedura civile.
E non lo è neppure l'art. 3, comma secondo, del pari invocato dal
giudice a quo come ulteriore disposizione costituzionale di raffronto:
il criterio fissato dal legislatore è necessario e sufficiente al fine
per cui è posto ed il giudice ha modo di applicarlo in concreto senza
influire, in relazione al caso già insorto, sulla competenza o
giurisdizione. Non vi è quindi la "incerta soluzione" della questione
di cui si parla in ordinanza. E tanto meno ricorrono per il cittadino
le asserite condizioni (assenza di predeterminata tranquillità
decisoria o iniqua attesa prima di conoscere il giudice competente
della sua controversia) che ne limitino in concreto la libertà e
l'uguaglianza, di fatto impedendogli il sereno sviluppo nell'ambito del
contesto sociale.
In conclusione, non può dirsi che il citato art. 409, n. 4,
limitatamente alle parole "o prevalentemente" vada contro gli artt. 3,
comma secondo, e 25, comma primo, della Costituzione.
Nel contempo, però, non va escluso che possano ricorrere valide
ragioni perché il legislatore, sopra un piano più generale, ricerchi
modi e termini che assicurino una più pronta e sicura configurazione
degli enti pubblici economici.
4. - Con la ricordata ordinanza del pretore di Torino, con
l'ordinanza del pretore di Milano del 2 aprile 1974 e con quelle dei
pretori di Pontremoli e di Grottaglie, complessivamente considerate, si
denuncia l'art. 409, n. 5, ultimo inciso, del codice di procedura
civile per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 25,
comma primo, 35, comma primo, e 102 della Costituzione.
Di detta norma sarebbe costituzionalmente illegittima la parte in
cui essa riserva al giudice amministrativo le controversie dei
dipendenti degli enti pubblici non economici e dello Stato (ordinanza
del pretore di Milano) o conserva alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo la cognizione dei rapporti di pubblico impiego
(ordinanza del pretore di Pontremoli) o fa salva la competenza del
giudice speciale in riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti
degli enti pubblici o altri rapporti di lavoro pubblico (ordinanza del
pretore di Grottaglie) o lascia alla giurisdizione amministrativa i
rapporti di lavoro con gli enti pubblici non economici (ordinanza del
pretore di Torino).
Pur nella varietà delle espressioni usate, unica è la tesi che
emerge dalle dette ordinanze. che con l'art. 409, n. 5, del codice di
procedura civile, e con l'ultimo inciso "sempreché non siano devoluti
dalla legge ad altro giudice", il legislatore abbia voluto attribuire
alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative a
"rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici" e ad "altri
rapporti di lavoro pubblico" non devoluti gli uni e gli altri dalla
legge ad altro giudice (ordinanze dei pretori di Milano, di Pontremoli
e di Grottaglie) ovvero a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici" che svolgono prevalentemente attività economica (ordinanza
del pretore di Torino) ed abbia del pari disposto in ordine alle
controversie relative ai rapporti non considerati positivamente,
attribuendole alla cognizione del giudice amministrativo.
La denuncia concernerebbe la seconda parte della norma.
La questione, così come proposta, non appare fondata, non
risultando la norma in contrasto con le disposizioni costituzionali di
raffronto.
5. - a) Si avrebbe, anzitutto, con la norma de qua una palese
disparità di trattamento sul piano della tutela processuale nei
confronti di soggetti aventi posizioni sostanziali eguali o non
dissimili.
La discriminazione riguarderebbe, secondo il pretore di Milano, i
dipendenti dell'amministrazione statale e di enti pubblici non
economici quando il rapporto abbia carattere di stabilità, nei
confronti dei dipendenti da privati, da enti pubblici non economici ove
il rapporto sia destinato a soddisfare esigenze dell'ente di carattere
eccezionale o temporaneo; secondo il pretore di Pontremoli, i
dipendenti degli enti pubblici non economici e dell'amministrazione
dello Stato, nei confronti dei dipendenti di soggetti privati, e
sarebbero altresì di competenza del pretore come giudice del lavoro le
controversie relative a rapporti di lavoro autonomo quando committenti
siano gli enti pubblici, o a rapporti di pubblico impiego senza atto
formale di nomina; e secondo il pretore di Grottaglie, infine, la
discriminazione riguarderebbe i dipendenti dell'amministrazione dello
Stato e di enti pubblici non economici, nei confronti dei dipendenti di
privati e di enti pubblici economici. Ed il differente trattamento
consisterebbe in ciò che ai dipendenti discriminati, che possono far
valere i loro diritti davanti al giudice amministrativo, sarebbero
negati determinati vantaggi, riconosciuti, invece, ai dipendenti che
possono adire il giudice civile del lavoro, e precisamente la maggiore
facilità di accesso, la maggiore celerità del procedimento, il minore
costo, i maggiori poteri istruttori, la possibilità di conseguire in
corso di causa un'ordinanza di pagamento, e l'esecutorietà ope legis
della sentenza di primo grado.
E di contro le posizioni sostanziali dei due gruppi, come sopra
formati, di dipendenti presenterebbero caratteristiche identiche o
simili in ordine alla faciendi necessitas, all'onerosità ed alla
subordinazione. L'asserita violazione del principio di eguaglianza, ad
avviso della Corte, non sussiste.
Più volte (e di recente con le sentenze nn. 209 del 1975 e 47, 49
e 118 del 1976) questa Corte ha avuto occasione di valutare
comparativamente le situazioni dei dipendenti privati e dei pubblici
dipendenti e pur ammettendo l'esistenza, da tempo e sempre più, della
tendenza a realizzare per esse una unica e omogenea disciplina
giuridica, ha avvertito che ricorrono presupposti e condizioni, nella
ineliminabile varietà delle prestazioni, perché permangano settoriali
o puntuali differenze giuridiche.
Ed in particolare (con la sentenza n. 47 del 1976), chiamata a
pronunciarsi in merito all'esclusione dall'ambito della giurisdizione
ordinaria delle controversie inerenti alla validità dei licenziamenti
dei dipendenti degli enti pubblici non economici, ha ritenuto che gli
artt. 2, comma primo, lettera a), 3, comma primo, e 7, comma secondo,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali
amministrativi regionali, e l'art. 6, ultimo comma, della legge 15
luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, non fossero in
contrasto con le disposizioni costituzionali di raffronto, e cioè con
gli artt. 3, 4, 24 e 35 della Costituzione.
Ora, il problema per ultimo ricordato è posto e va esaminato su un
piano più ampio giacché si tratta di giudicare se sia violato o meno
l'art. 3, comma primo, della Costituzione (e il contrasto, però, come
si è detto e si vedrà appresso, è denunciato anche nei confronti di
altre disposizioni costituzionali) dall'art. 409, n. 5, del codice di
procedura civile nella parte in cui la norma non attribuisce agli
organi della giurisdizione ordinaria la cognizione delle controversie
di cui siano parti i pubblici dipendenti che secondo il ricordato
assunto dei giudici a quibus sarebbero oggetto di discriminazione.
Ma la soluzione di codesto problema non può essere dissimile da
quella già adottata e sopra ricordata. I vantaggi che il codice di
rito civile (come modificato in materia dalla legge n. 533 del 1973)
negherebbe ai dipendenti discriminati, infatti, o non sussistono o non
sono tali da integrare nei loro confronti una arbitraria ed
ingiustificata disparità di trattamento.
A proposito della pretesa maggiore facilità di accesso al giudice
ordinario e della pretesa maggiore onerosità del ricorso al giudice
amministrativo, basta ricordare, per contrastare la validità delle
relative ragioni di denuncia, l'istituzione ed il concreto
funzionamento dei tribunali amministrativi regionali in ogni capoluogo
di Regione, strutturati in unica sezione, o eccezionalmente in tre
sezioni, e alcuni di essi anche con una sezione distaccata.
E poi, circa l'assunto che il procedimento davanti al giudice
ordinario offrirebbe strumenti processuali contrassegnati da una
particolare speditezza, tempestività ed efficacia e che invece di
analoghi strumenti non potrebbe giovarsi il pubblico dipendente
costretto ad adire il giudice amministrativo, è sufficiente rifarsi
alle risposte che al riguardo questa Corte ha già fornito, sia pure in
relazione al più ristretto tema di decisione ad essa sottoposto, con
la ricordata sentenza n. 47 del 1976; ed aggiungere che nell'ambito
del procedimento di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di
procedura civile, non possono non apparire coerenti le norme dettate in
particolare con gli artt. 423 e 431.
In conclusione, le situazioni dei due gruppi di dipendenti messe a
raffronto non sono identiche o del tutto assimilabili, da un canto, e
dall'altro la diversità dei relativi trattamenti sul terreno
processuale non appare irrazionale.
b) Secondo il pretore di Torino si avrebbe una ingiustificata o
irrazionale disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti
pubblici a seconda che questi svolgano o meno prevalentemente attività
economica, ed essa si incentrerebbe sulla asserita inidoneità in
astratto ed in concreto del criterio della prevalenza dell'attività
economica, perché possa aversi l'esistenza di un giudice precostituito
per legge.
L'asserita violazione degli artt. 3 e 25, comma primo, della
Costituzione non sussiste.
In sede di esame della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 409, n. 4, la Corte ha, nei termini sopra specificati,
escluso che codesta norma violi l'art. 25, comma primo (e l'art. 3,
comma secondo).
Ora, stante la relativa pronuncia e dato che, là dove si debba, ai
fini della determinazione della giurisdizione, rifarsi al criterio
della prevalenza o meno dell'attività economica svolta dall'ente
pubblico da cui dipende il soggetto che agisce in giudizio, si ha che
tale criterio offerto dal legislatore appare basato su elementi
oggettivi ed individuabili anche a regiudicanda non insorta, deve
escludersi la violazione dell'art. 25 e così pure quella, connessa, al
principio di eguaglianza.
c) Accertata la non fondatezza della tesi della violazione
dell'art. 3, comma primo, risultano parimenti non fondate le denunce di
illegittimità costituzionale della ripetuta norma per contrasto con
gli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della Costituzione
avanzate dal pretore di Grottaglie. Le due denunce, infatti, sono
intimamente collegate - come lo stesso giudice a quo ammette - a quella
di violazione dell'art. 3 della Costituzione. La mancata applicazione
nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato e di enti
pubblici non economici, delle norme relative al processo del lavoro non
è di ostacolo acché sia reso effettivo il diritto al lavoro di
ciascun cittadino. Nel procedimento giurisdizionale amministrativo,
infatti, ricorrono le condizioni a codesto fine essenziali.
d) Ed infine, non merita di essere condiviso l'assunto dei pretori
di Milano, di Pontremoli e di Grottaglie secondo cui la esclusione
dalla competenza del giudice ordinario della cognizione delle
controversie di lavoro relative ai dipendenti che secondo le tre
ordinanze sarebbero oggetto di discriminazione, sia in contrasto con
l'art. 102 della Costituzione. Questa disposizione non impone
espressamente che la funzione giurisdizionale, in toto, sia esercitata
da magistrati ordinari; e d'altra parte, deve essere interpretata in
collegamento con il successivo art. 103, per cui il Consiglio di Stato
e gli altri organi di giustizia amministrativa (ed in particolare i
tribunali amministrativi regionali, istituiti a sensi dell'art. 125,
comma secondo, della Costituzione) hanno giurisdizione per la tutela
nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
6. - Con le tre ordinanze del giudice del lavoro presso il
tribunale di Modica è denunciato, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, l'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile.
Il giudice a quo rileva che tale norma si applica per espressa
previsione di legge (art. 409 del codice di procedura civile), soltanto
ai rapporti elencati nello stesso art. 409 e che "i crediti di lavoro
dei dipendenti degli enti pubblici, azionabili davanti ai tribunali
amministrativi, non sono rivalutabili in dipendenza del sopravvenuto
svilio monetario"; ed assume che quella norma, in contrasto con il
principio di eguaglianza, "crea una profonda ed ingiustificata
sperequazione a vantaggio di alcune categorie di lavoratori subordinati
nei confronti di altre".
Circa le premesse poste dal tribunale di Modica a fondamento del
suo assunto, questa Corte non può non constatarne l'esistenza. In
effetti, solo per le controversie indicate nell'articolo 409 si osserva
la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 429, là dove essa dispone
che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli
interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito
dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito,
condannandolo al pagamento della somma relativa con decorrenza dal
giorno della maturazione del diritto.
Ne consegue che, sul punto, esiste una disciplina differente dei
crediti del lavoro, a seconda che questi siano relativi ai rapporti
indicati nell'art. 409 ovvero siano relativi a "rapporti di lavoro dei
dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico", per
i quali dalla legge le controversie siano devolute alla cognizione di
altro giudice.
Ma, ad avviso della Corte, con ciò non si ha che a situazioni
eguali venga usato un trattamento differenziato ed in modo arbitrario
ed ingiustificato.
La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 429 è stata già
denunciata a questa Corte per il differente trattamento previsto per i
crediti del lavoratore in essa contemplati rispetto a quello delle
altre obbligazioni pecuniarie, ed in particolare dei crediti del datore
di lavoro nascenti dallo stesso rapporto di lavoro. E la relativa
questione, con sentenza n. 13 del 1977, è stata dichiarata non fondata
con riguardo ai profili prospettati. Di detta norma è stato
individuato il fondamento giustificativo in tre ragioni, strettamente
connesse. E precisamente: l'esigenza di mantenere inalterato il potere
di acquisto di beni reali delle somme costituenti oggetto dei predetti
crediti del lavoratore, posta in relazione alle finalità di
sostentamento proprie della retribuzione giusta l'art. 36 della
Costituzione; l'esigenza, collegata sempre a dette finalità, di porre
una remora al ritardo nell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni
relative alle prestazioni retributive; ed infine l'esigenza di
riequilibrio delle posizioni economiche delle parti con il recupero in
favore del lavoratore dell'arricchimento conseguito dal datore di
lavoro che ha utilizzato nella propria struttura organizzativa la forza
di lavoro senza corrispondere al lavoratore quanto a lui dovuto alle
prescritte scadenze.
Ora, se non può disconoscersi che anche nei confronti dei
dipendenti di enti pubblici (non economici) ricorra la prima delle
dette ragioni, collegata - come si ripete - alla finalità di
sostentamento propria della retribuzione, non può dirsi che rilevino
negli stessi termini, modi e misura in cui ricorrono nei confronti dei
datori di lavoro privati o degli enti pubblici economici, le altre
concorrenti ragioni giustificatrici della norma in questione.
Ciò basta per constatare che le situazioni poste a raffronto sono
diverse e che quindi non sussiste l'assunta illegittimità
costituzionale della norma nella parte in cui prevede la disciplina
sopraddetta solo per i dipendenti di cui all'art. 409 del codice di
procedura civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal pretore di
Milano con l'ordinanza dell'8 gennaio 1975;
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n.
4, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt.
3, comma secondo, e 25, comma primo, della Costituzione, dal pretore di
Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5,
del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3,
comma primo, 4, comma primo, 25, comma primo, 35, comma primo, e 102
della Costituzione dai pretori di Milano, di Torino, di Pontremoli e di
Grottaglie rispettivamente con l'ordinanza del 2 aprile 1974 del
pretore di Milano e con le altre ordinanze indicate in epigrafe;
c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,
comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro presso il
tribunale di Modica con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte