Sentenza n. 43/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n.
4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del codice civile, promosso con ordinanza
emessa il 12 ottobre 1976 dal pretore di Galatina nel procedimento
civile vertente tra Mariano Michele e S.p.A. Fedelcementi, iscritta al
n. 684 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella controversia, introdotta da Mariano Michele con ricorso 11
giugno 1975, proposto contro la s.p.a. Fedelcementi ed avente per
oggetto il pagamento della somma di lire 10 milioni per retribuzioni
arretrate e indennità di fine rapporto, la convenuta eccepì la
prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore ai sensi degli artt.
2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1, e l'adito pretore di Galatina,
dopo aver rilevato che la operatività della eccezione sollevata dalla
Fedelcementi non era impedita dal giuramento prestato dall'attore sul
fatto posto a base della domanda almeno per quanto riguarda la
prescrizione, di cui all'art. 2948, n. 4, ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955,
n. 2 e 2956, n. 1, in riferimento all'art. 36 Cost., che ha dichiarato
non manifestamente infondata con ordinanza 12-25 ottobre 1976,
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1977 (ord. 684/1976). Considerato in diritto :
Nella ordinanza di rimessione il pretore di Galatina esprime la
convinzione che gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1,
limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del
diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro per
effetto della sentenza 63/1966 di questa Corte, siano tuttora
costituzionalmente illegittimi riguardo alla materia del rapporto di
lavoro subordinato di natura privata sul riflesso che le leggi 604/1966
e 300/1970 non eliminerebbero lo stato di soggezione del lavoratore.
Senonché da tale premessa il giudice a quo non trae l'unica
conseguenza coerente di negare ingresso alla eccezione della convenuta
e di provvedere sul merito della domanda e sceglie, per contro, la via
dell'incidente di costituzionalità degli articoli 2948, n. 4, 2955, n.
2 e 2956, n. 1, pur riconoscendo inidonei il mezzo (l'ordinanza) e la
sede (quella costituzionale) per far valere la sua convinzione della
parziale incostituzionalità delle norme impugnate.
È agevole constatare la inammissibilità della questione per ciò
che ne bis in idem: la Corte non può riprendere in esame la questione
di costituzionalità, già definita con pronuncia di fondatezza
rassegnata nella sentenza 63/1966.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956, n. 1, cod. civ., sollevata dal
pretore di Galatina con la ordinanza 12-25 ottobre 1976 in riferimento
all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO- ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte