Sentenza n. 43/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/1981 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
dell'Emilia - Romagna 21 gennaio 1974, n. 5 (Organizzazione del
territorio nella Regione Emilia - Romagna ai fini della protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia)
promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1977 dal Pretore di
Fornovo di Taro, nei procedimenti penali riuniti a carico di Camporesi
Amanzio ed altri, Percudani Mario e Cenci Gelmino ed altri, iscritta al
n. 141 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 113 del 1977 e nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 1977.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 9 febbraio 1977, nel corso di procedimenti
penali riuniti a carico di Amanzio Camporesi ed altri, il Pretore di
Fornovo di Taro (Parma) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge regionale della Emilia - Romagna 21 gennaio
1974, n. 5, in riferimento agli artt. 42, 3 e 39 della Costituzione.
La citata legge regionale, che viene impugnata nella sua interezza,
vulnererebbe il disposto dell'art. 42 Cost. per avere sottoposto il
godimento del diritto di proprietà a limiti invece riservati alla
competenza del legislatore nazionale, e comunque per avere disatteso i
principi che, dettati dalla normazione statale con riguardo alle
riserve di caccia, avrebbero dovuto venire in rilievo nella specie.
Tali principi il giudice a quo assume di poter enucleare dal sistema
del t.u. della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016. Essi
esigerebbero che l'instaurazione del tipo di regime operante nelle
zone di caccia autogestite sia subordinato al consenso del
proprietario ovvero, dove manchi detto consenso, ad un provvedimento
coattivo della autorità, al quale consegue il diritto del
proprietario all'indennizzo stabilito dalla legge. Sotto il profilo
della asserita violazione degli artt. 3 e 39 Cost., la questione è
prospettata alla Corte, deducendo che la legge censurata discrimina
arbitrariamente: 1) i cacciatori residenti fuori del territorio
regionale, che non sarebbero ammessi all'attività venatoria, rispetto
a coloro che risiedono nelle zone autogestite; 2) i proprietari che
non sono rappresentati nei comitati previsti per la gestione della
caccia, rispetto alle altre categorie - cacciatori, imprenditori e
lavoratori agricoli - che lo sono; nell'ambito, poi, delle categorie
rappresentate - in questo caso, anche in riferimento all'art. 39 - gli
aderenti alle associazioni diverse da quelle "maggiormente
rappresentative" rispetto agli aderenti a queste ultime, le sole
abilitate a designare i propri rappresentanti in seno ai detti
comitati; ovvero, e a maggior ragione,
chi è iscritto ad un'associazione rispetto a chi non lo è.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata. Non
essendovi stata costituzione di parte né avendo spiegato intervento
il Presidente del Consiglio, la questione viene decisa in camera di
consiglio ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
Il pretore di Fornovo (Parma) prospetta alla Corte, sotto i profili
descritti in narrativa, la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale dell'Emilia - Romagna 21 gennaio 1974, n. 5.
Nell'ordinanza di rinvio non vi è, tuttavia, un benché minimo
cenno del caso di specie, e delle ragioni per le quali si assume che
la soluzione della proposta questione rilevi ai fini del decidere.
Ora, qui non si può non ripetere ciò che è stato in altre occasioni
affermato: il giudice che solleva la questione di legittimità
costituzionale è tenuto a delibarne la non manifesta infondatezza e
la rilevanza, precisamente come esige il nostro sistema. Il radicale
difetto di motivazione testé rilevato implica dunque che la questione
sia dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale della legge regionale dell'Emilia - Romagna 21 gennaio
1974, n. 5, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRTOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte