Sentenza n. 43/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 4, 7, 8, 9, 17 e 22 della legge della Regione
Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11 (Norme sul referendum
abrogativo di leggi regionali e provinciali), promosso con ordinanza
emessa l'11 novembre 1979 dal Tribunale di Trento nel procedimento
relativo all'ammissibilità della richiesta di referendum proposta da
Francescatti Andrea e Winkler Ivo, iscritta al n. 962 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 57 del 27 febbraio 1980;
b) dell'art. 6 della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957,
n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54
dello Statuto speciale per la Sardegna) promosso con ordinanza emessa
il 15 ottobre 1981 dalla Corte costituzionale nel giudizio di
legittimità dell'art. 1, lett. a, della predetta legge regionale,
iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 21 ottobre 1981;
visti gli atti di costituzione di Francescatti Andrea e Winkler Ivo
(quali promotori del referendum abrogativo della legge della Provincia
autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56), della Federazione italiana
della caccia e Sezione provinciale di Trento, della Regione Sardegna e
del Comitato promotore del referendum abrogativo della legge della
Regione Sardegna 28 aprile 1978, n. 32;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Francesco D'Onofrio, per la Federazione italiana
della caccia e Sezione provinciale di Trento, l'avvocato Giuseppe
Morbidelli, per Francescatti Andrea e Winkler Ivo, l'avvocato Mauro
Mellini, per il Comitato promotore del referendum abrogativo della
legge regionale sarda 28 aprile 1978, n. 32, l'avvocato Giuseppe
Guarino, per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa l'11 novembre 1979 il Tribunale di
Trento, nel corso del procedimento relativo all'ammissibilità della
richiesta di referendum abrogativo della legge provinciale di Trento 9
dicembre 1978, n. 56 (contenente disposizioni transitorie sulla
protezione della fauna e la disciplina della caccia), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 8 legge regionale Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957,
n. 11, nella parte in cui non prevede un contraddittorio nel giudizio
di legittimità e ammissione delle richieste di referendum, per
presunto contrasto con l'art. 24 Cost.;
b) degli artt. 4, 7, 8, 9, 11, 17 e 22 della legge regionale
Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11, nella parte in cui incidono
sull'"ordinamento giudiziario in materia di attività e di
giurisdizione degli organi giudiziari formante oggetto di riserva della
legge dello Stato", per presunto contrasto con l'art. 108 Cost.;
c) dell'art. 7 della legge da ultimo citata, nella parte in cui
attribuisce all'Ufficio centrale (presso il Tribunale) il giudizio
sull'ammissibilità delle richieste di referendum, per presunto
contrasto con l'art. 2 legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.
Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1957 il
geometra Andrea Francescatti ed il dott. Ivo Winkler dichiaravano al
cancelliere del Tribunale di Trento di promuovere referendum abrogativo
della suddetta legge provinciale.
Il 27 ottobre 1979, essendosi raggiunto il numero di 7496 firme, la
richiesta di referendum veniva formalizzata. Ma il 25 ottobre la
Federazione della caccia e la sezione provinciale trentina avevano
depositato in cancelleria un "atto di costituzione e deduzioni", col
quale venivano sollevate quattro eccezioni di costituzionalità della
legge regionale n. 11 del 1957, in riferimento agli artt. 3, 108 e 123
Cost. e all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e nel
merito si deduceva l'inammissibilità della richiesta referendaria,
asserendo la presunta violazione del quarto comma dell'art. 11 della
legge regionale citata.
La prima sezione del Tribunale di Trento, costituitasi in "Ufficio
per il referendum abrogativo di leggi provinciali", disponeva la
chiusura della raccolta delle firme, rinviando ogni conseguente
provvedimento.
Il 7 novembre 1979, i presentatori della richiesta referendaria
depositavano controdeduzioni eccependo la irricevibilità dell'atto
delle terze intervenienti, e affermando che la legge sul referendum
regionale e provinciale non consente impugnative, in sede di
procedimento sull'ammissibilità, e che non poteva quindi instaurarsi
un procedimento contenzioso; in ogni caso, secondo i presentatori della
richiesta referendaria, gli interessi tutelabili, sulla base dell'art.
33 della legge n. 352 del 1970 (dove la suddetta ultima norma fosse
ritenuta applicabile nel caso in questione), non potrebbero che essere
quelli dei promotori e della Giunta provinciale.
Le intervenienti replicavano sollevando in subordine - per
l'ipotesi in cui il loro atto fosse stato ritenuto irricevibile -
ulteriore questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, in quanto, come titolari di posizioni giuridiche
qualificate e differenziate, esse non avrebbero potuto essere escluse
dal giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria.
Il giudice a quo assume, anzitutto, che le funzioni esercitate
dall'Ufficio previsto dalla legge impugnata siano da considerare
giurisdizionali; nell'ambito del procedimento connesso all'esercizio di
tali funzioni non potrebbe non riceversi un atto di un soggetto che si
dichiari portatore di un diritto soggettivo perfetto, del quale si
chieda la tutela, in vista di una sua possibile lesione.
L'art. 8 della legge regionale n. 11 del 1957 - continua il giudice
a quo - non prevede, a differenza dell'art. 33 della legge statale sul
referendum n. 352/70, un contraddittorio tra i promotori e gli altri
soggetti legittimati, né prevede l'intervento di terzi titolari di
situazioni giuridiche qualificate; "un tale procedimento - così si
osserva testualmente - non si atteggia nemmeno a contraddittorio "
chiuso ", con la conseguente impossibilità di divenire a
contraddittorio " aperto "".
Non appare dubbio, d'altra parte, che nel giudizio sulla
ammissibilità del referendum debba applicarsi il suddetto art. 8. Di
qui la rilevanza della questione relativa alla costituzionalità di
detta norma.
Osserva inoltre l'Ufficio Centrale presso il Tribunale di Trento,
che gli artt. 4, 7, 8, 9, 11, 17 e 22 della legge n. 11 del 1957
attribuiscono poteri inerenti al procedimento referendario alla Corte
d'Appello di Trento ed ai Tribunali di Trento e Bolzano, venendo così
ad incidere sull'ordinamento giudiziario, con riferimento al quale è
prevista, in base all'art. 108 Cost., la riserva di legge statale.
Infine, l'art. 7 della medesima legge regionale, attribuendo
all'Ufficio Centrale il giudizio sulla ammissibilità della richiesta
referendaria, violerebbe l'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo
1953 che attribuisce alla Corte costituzionale un tale giudizio, in
relazione alle richieste di referendum statale. Infatti i giudizi,
attribuiti nell'un caso dalla legge regionale alla Corte d'Appello ed
ai Tribunali, e nell'altro dalla legge costituzionale del 1953 alla
Corte costituzionale, avrebbero identica natura.
Risulterebbe perciò violato il principio di unità della
giurisdizione costituzionale, anche alla luce del limite scaturente dai
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, previsto nell'art. 4
dello Statuto regionale.
2. - Si costituiscono nel giudizio di costituzionalità i promotori
del referendum, i quali sostengono l'irrilevanza della questione
sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto nel
procedimento davanti al giudice a quo la Federcaccia e la sua sezione
provinciale hanno depositato memorie e replicato alle deduzioni dei
promotori, nonché partecipato alla discussione orale davanti al
Collegio. Il diritto di difesa non sarebbe perciò scalfito. Ad ogni
modo, osservano i promotori, gli intervenuti non avrebbero titolo per
richiedere il rispetto dell'art. 24 Cost.; titolo che potrebbe
eventualmente spettare solo ai rappresentanti degli organi "regionali",
che hanno varato la legge regionale di cui si chiede la sottoposizione
a referendum.
Riconoscere il diritto di intervento alla Federcaccia
significherebbe - si dice - garantire un tale diritto a qualsiasi
controinteressato alle proposte referendarie, e pervenire di fatto ad
una risoluzione giudiziale del conflitto politico alla base della
richiesta referendaria. La stessa Corte costituzionale ha rigorosamente
delimitato la sfera dei soggetti abilitati a presentare memorie nei
giudizi di ammissibilità del referendum.
Con riferimento, poi, alla pretesa violazione dell'art. 108 Cost.,
la riserva di legge statale ivi prevista non coprirebbe quelle
attività, che, pur svolte da organi giudiziari, non possono
considerarsi attività giurisdizionali. Diversamente, dovrebbero essere
considerate incostituzionali tutte le leggi regionali che hanno
attribuito alle Corti di Appello una serie di funzioni, che in base
alla suddetta interpretazione le regioni non avrebbero potuto
disciplinare.
Nel caso in questione, la legge regionale non modifica la normativa
statale, ma interviene su un oggetto non toccato da questa; la legge
regionale non disciplina istituti processuali, né interferisce nel
campo delle garanzie giurisdizionali; essa attribuisce agli organi
giudiziari solo funzioni di ordine amministrativo. Del resto, il
carattere amministrativo delle funzioni attribuite alla Corte d'Appello
e ai Tribunali di Trento e Bolzano, sarebbe dimostrato dal fatto che
altre regioni hanno attribuito le stesse funzioni ai consigli regionali
o ai relativi uffici di presidenza.
In relazione, poi, alla presunta violazione dell'art. 2 della legge
costituzionale n. 1 del 1953, la difesa dei promotori rileva che non
può parlarsi di unità della giurisdizione nei termini indicati
nell'ordinanza di rinvio; anche su questo punto si richiama la
normativa regionale, in particolare quella statutaria, approvata con
legge statale. In ogni caso, il referendum, cui si riferisce l'art. 2
della legge costituzionale 1/53, è quello statale previsto dall'art.
75 della Costituzione, quindi è diverso dall'istituto previsto da
leggi regionali.
3. - Nel presente giudizio si costituisce anche la Federazione
della caccia, e la sua sezione provinciale trentina, per dedurre la
fondatezza delle questioni sollevate.
Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 24 Cost., si
osserva che la suddetta Federazione e la sua sezione provinciale sono
titolari di situazioni giuridiche collettive differenziate e
qualificate, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale del
Trentino-Alto Adige n. 30/64 e dello stesso art. 7 della legge
provinciale trentina n. 56/78. La legge regionale sul referendum
avrebbe dovuto quindi preordinare la procedura in guisa da assicurare
la difesa in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive degli
interessati e dei controinteressati. Riguardo, poi, all'asserita
lesione dell'art. 108, la giurisprudenza costituzionale avrebbe
affermato la riserva in favore del legislatore statale, in relazione ai
mezzi e alle forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi. Da ciò deriva, non solo che non spetta alle
regioni alcuna potestà legislativa in materia, ma anche che gli organi
legislativi delle regioni, nelle materie di loro competenza, devono
astenersi dall'interferire con la normativa statale sull'ordinamento
giudiziario. La legge regionale n. 11 del 1957 avrebbe inoltre
attribuito al Tribunale di Trento competenze, che sono da ritenere di
spettanza della Corte costituzionale.
L'accentramento in un solo organo della giustizia costituzionale
rappresenta, infatti, uno dei cardini del nostro sistema di
giurisdizione. In base a tale assunto si deduce che compete alla Corte
giudicare sull'ammissibilità dei referendum regionali o provinciali in
quanto spetta a questo stesso organo, ai sensi della legge
costituzionale del 1953, giudicare sull'ammissibilità dei referendum
previsti dall'art. 75 della Costituzione. Ove si arrivasse all'opposta
conclusione, potrebbero infatti, aversi pronunzie contrastanti
nell'applicazione dei principi costituzionali. Si denunzia in
conseguenza, l'illegittimità degli artt. 7 e 22 della legge regionale
n. 11 del 1957, nella parte in cui attribuiscono la competenza in
parola ai Tribunali di Trento e Bolzano.
4. - Interviene nel presente giudizio la Regione Trentino-Alto
Adige, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Si deduce prima di tutto l'irrilevanza delle censure mosse
nell'ordinanza dell'Ufficio di Trento all'art. 7 della legge n. 11 del
1957 per presunta violazione dell'art. 24 Cost. Infatti, il Tribunale
di Trento avrebbe dovuto esaminare di ufficio - e così, si dice, è
accaduto in punto di fatto - le memorie presentate dalle intervenienti.
La questione sarebbe comunque infondata.
Con sentenza n. 10 del 1972 di questa Corte, si è dichiarata
irricevibile una memoria presentata nel giudizio di ammissibilità del
referendum sul divorzio da parte dei soggetti controinteressati
all'abrogazione della normativa.
Nel 1977, poi, il Governo - non espressamente autorizzato, a
differenza di quanto previsto per il giudizio davanti a questa Corte,
ad intervenire nel procedimento di competenza dell'Ufficio centrale
presso la Cassazione - ha ugualmente prodotto deduzioni asserendo la
propria legittimazione avanti a quell'Ufficio, senza che questo
sollevasse al riguardo questioni di costituzionalità.
Nel presente caso il Tribunale di Trento, dopo aver riconosciuto
natura giurisdizionale al controllo ad esso spettante, ha ritenuto che
la Federazione della caccia fosse titolare di posizioni giuridiche
sostanziali di vantaggio riconosciute dalla normativa. La questione
dell'ammissibilità dell'intervento si presenta perciò analoga a
quelle risolte in precedenza dalla Corte costituzionale e dalla
Cassazione in sede interpretativa. L'operazione ermeneutica del
giudice non sarebbe peraltro vincolata in questo caso da alcuna
disposizione normativa, che indichi espressamente quali soggetti siano
legittimati ad intervenire avanti all'Ufficio. Ove poi si dovesse
negare carattere giurisdizionale al controllo in questione, la
infondatezza della questione resterebbe esclusa a maggior ragione. Non
sussisterebbe, d'altra parte, nemmeno la pretesa violazione dell'art.
108 Cost. La riserva statale in materia di ordinamento giudiziario e di
magistratura non sarebbe inderogabile, non potendosi escludere, proprio
in base ad una delle prime pronunzie di questa Corte, che specifiche
norme di rango costituzionale possano consentire alle regioni di
attribuire competenze ad organi della giurisdizione.
In relazione al caso in questione, tali norme andrebbero
individuate nell'art. 123 Cost. e nell'art. 53 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige. Quest'ultima disposizione riserva alla legge
regionale la disciplina del referendum, nulla prevedendo per i limiti
posti alla relativa normativa; limiti che andrebbero dunque ricercati,
non negli artt. 4 e 5 dello Statuto, ma nell'art. 123 Cost.,
applicabile tanto alle regioni ordinarie, quanto a quelle speciali. In
virtù delle citate disposizioni costituzionali l'unico limite posto
alla normativa sul referendum sarebbe quello del legiferare in armonia
con la Costituzione e con le leggi della Repubblica.
Nel potere regionale così delimitato rientrerebbe anche quello di
coinvolgere l'autorità giudiziaria nel controllo della legittimità
del procedimento referendario, negli stessi termini in cui tale
autorità interviene nel procedimento referendario relativo alla
normativa statale. L'attribuzione conferita all'autorità giudiziaria
non eccederebbe dalla competenza ad essa attribuita in via generale, se
è vero che essa è comunque chiamata a giudicare in caso di ricorso
sulla regolarità dei controlli operati nelle regioni ordinarie dai
consigli regionali o dai loro uffici di presidenza. Irrilevanti
sarebbero le censure mosse agli articoli della legge n. 11 del 1957,
diversi dal 7 e dall'8, l'applicazione di tali norme non risultando
pregiudiziale rispetto alla decisione del giudizio a quo. Sempre con
riferimento a questi articoli la questione sarebbe comunque chiaramente
infondata, per il fatto che la normativa statale affida all'autorità
giudiziaria compiti del tutto analoghi a quelli in essi previsti.
L'attribuzione all'autorità giudiziaria del controllo sulla
legittimità del procedimento in questione costituirebbe secondo la
difesa della Regione un principio fondamentale del nostro ordinamento.
L'infondatezza della questione relativa alla presunta violazione
dell'art. 2 legge costituzionale n. 1 del 1953 deriverebbe, poi, dalla
considerazione che le competenze della Corte non possono essere
stabilite altrimenti, che con norme di rango costituzionale. Quindi la
legge regionale che avesse conferito alla Corte stessa il controllo
sulla legittimità del referendum regionale sarebbe stata chiaramente
incostituzionale. Comunque sarebbe da escludere che tale controllo
possa rientrare nell'ambito del concetto di giurisdizione
costituzionale; a differenza di quanto può dirsi per il controllo sul
referendum nazionale, disciplinato espressamente dall'art. 75 della
Costituzione, la disciplina dei referendum regionali è infatti
demandata dall'art. 123 Cost. agli statuti ordinari e dall'art. 53
dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige alla legge regionale
ordinaria; il controllo relativo all'ammissibilità delle richieste
referendarie va in quest'ultimo caso operato assumendo come parametro,
almeno diretto, la legge regionale, non la normativa costituzionale, e
rientra pertanto nei compiti dell'autorità giudiziaria ordinaria.
5. - In prossimità dell'udienza i promotori del referendum
producono una nuova memoria, osservando, anzitutto, che l'art. 24 "non
riguarda la partecipazione ad ogni procedimento di formazione di atti".
L'aver attribuito il controllo in questione alla magistratura non
basterebbe per inquadrarlo nello schema della giurisdizione. Il
relativo procedimento potrebbe essere configurato come esplicazione di
quella che è definita in dottrina come funzione neutra, non
giurisdizionale. La decisione sull'ammissibilità del referendum
dovrebbe quindi prescindere dall'intervento di controinteressati
davanti all'Ufficio centrale; intervento che comunque nella fattispecie
sarebbe concretamente già avvenuto.
Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 108 Cost., la
difesa dei promotori rileva che la Corte si è già occupata in passato
di funzioni amministrative attribuite ad organi giurisdizionali, sotto
il profilo della proponibilità da parte di questi organi di questioni
di costituzionalità; la Corte ha concluso che il problema della
ammissibilità delle relative questioni non va confuso con quello della
natura da attribuire ai procedimenti nel corso dei quali i giudici
hanno deciso di adire la Corte stessa.
Comunque, la questione non sarebbe nel merito fondata, nemmeno a
voler assumere la natura giurisdizionale del controllo in esame.
In base alla giurisprudenza costituzionale, infatti, la riserva
statale in materia giurisdizionale andrebbe interpretata tenendo conto
del complesso della normativa costituzionale, dovendosi talora ritenere
legittima l'attribuzione alle regioni di competenze, che tocchino,
nell'ambito delle materie attribuite ad esse in via esclusiva, la sfera
giurisdizionale. D'altro lato, la legge regionale censurata non avrebbe
istituito nuovi organi giurisdizionali, né disciplinato la loro
formazione: essa avrebbe soltanto posto le condizioni per l'effettivo e
regolare svolgimento del referendum, attivando, sulla base dei principi
vigenti in materia, quella collaborazione fra organi statali e
regionali, che la Corte ha già in varie occasioni ritenuto legittima.
Con riguardo, infine, alla presunta violazione dell'art. 2 della
legge costituzionale n. 1 del 1953 si ribadiscono i precedenti assunti
difensivi e si afferma che il principio dell'unità della giurisdizione
è comunque assicurato con lo strumento del controllo (successivo) di
costituzionalità sull'atto regionale che dichiara gli effetti del
referendum, là dove la consultazione popolare abbia dato esito
positivo.
6. - Anche la difesa della Federcaccia produce una memoria
aggiuntiva. Dato che l'Ufficio centrale può sollevare questioni di
costituzionalità e può quindi essere considerato giudice a quo - si
osserva - la potestà legislativa regionale tocca nella specie il
settore giudiziario coperto, ex art. 108 Cost., dalla riserva statale.
Precisamente, la legge regionale si ingerirebbe nella sfera della
giurisdizione, sia con l'attribuire agli organi giurisdizionali compiti
che li distolgono dalle normali funzioni, sia con l'incidere sui
controlli di costituzionalità, configurando un nuovo caso, nel quale
può promuoversi il giudizio di questa Corte. La giurisprudenza
costituzionale avrebbe peraltro ribadito che anche alle regioni a
Statuto speciale non spetta alcuna competenza in materia di
giurisdizione.
L'art. 7 della legge n. 11 del 1957, attribuisce all'Ufficio
centrale per il referendum presso il Tribunale di Trento il potere di
giudicare, in relazione all'ammissibilità del referendum abrogativo,
se sussista violazione della Costituzione, dello Statuto o delle norme
della stessa legge n. 11 del 1957; laddove tale potere, almeno con
riferimento al parametro costituzionale e statutario, sarebbe ai sensi
della normativa costituzionale dovuto spettare alla Corte, giacché
incide, e senza possibilità di impugnativa, sui delicati equilibri fra
corpo elettorale ed istituti di democrazia rappresentativa.
In conclusione, tolto il giudizio di ammissibilità, che si assume
sempre e comunque riservato a questa Corte, le altre competenze
demandate agli organi giudiziari nel corso della procedura
referendaria, lederebbero il principio stabilito dell'art. 108 Cost., a
meno che non siano previste o altrimenti autorizzate dagli Statuti
regionali, adottati con leggi dello Stato. La carenza di una congrua
normativa statale ha giustificato l'emergere di una confusa normativa a
livello regionale. Si chiede alla Corte di dichiarare fondate le
questioni sollevate con l'ordinanza di rimessione.
7. - Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 la Corte
costituzionale, nel corso del giudizio di costituzionalità dell'art. 1
lettera a) della legge regionale sarda 17 maggio 1957, n. 20, ha
sollevato davanti a se medesima questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della stessa legge, nella parte in cui
conferisce alla Corte di Appello di Cagliari - Ufficio per il
referendum - le attribuzioni che concernono le richieste di referendum
abrogativo, per presunto contrasto con l'articolo 108 della
Costituzione.
La Corte ha rilevato che la sezione della Corte di Appello
costituita in ufficio per il referendum regionale ha sollevato la
questione relativa alla costituzionalità dell'art. 1 lett. a) della
legge regionale n. 20/57, in quanto è chiamata dall'art. 6 della
stessa legge a controllare la legittimità delle richieste di
referendum abrogativo prima di provvedere alla verifica del numero
delle firme e agli ulteriori compiti spettanti in base al titolo I del
testo legislativo.
Si prospetta allora il dubbio che la legge regionale con il
conferire a tale Ufficio le attribuzioni relative al controllo di
legittimità del referendum, abbia interferito nell'ambito che in base
all'art. 108 della Costituzione sarebbe riservato al legislatore
statale. Si assume altresì che la suddetta questione sia rilevante ai
fini del giudizio di costituzionalità nel corso del quale essa è
sorta, perché investe la norma istitutiva delle attribuzioni,
nell'esercizio delle quali detto giudizio era stato promosso dalla
Corte d'Appello - Ufficio per il referendum di Cagliari.
Si costituiscono nel presente giudizio i promotori del referendum
regionale per l'abrogazione della legge regionale sarda n. 32 del 1978
costituitisi in giudizio a quo.
Essi rilevano che la riserva di legge statale prevista dall'art.
108 Cost. non riguarda le attribuzioni dell'ordine giudiziario regolate
invece dall'art. 102 della Costituzione. Quest'ulteriore disposizione
non prevederebbe alcuna riserva della legge statale, in quanto la
materia è disciplinata immediatamente dalla Costituzione; le
attribuzioni della magistratura vanno individuate non in relazione alla
previsione di specifiche norme ma all'attribuzione, ad essa conferita,
della funzione giurisdizionale. Che il controllo della legittimità
delle richieste referendarie abbia natura giurisdizionale sarebbe
d'altra parte confermato dal fatto che la Corte ha promosso
incidentalmente il presente giudizio, dopo aver dato ingresso alla
questione innanzi ad essa sollevata, proprio in sede di tale controllo,
dall'Ufficio di Cagliari. Una volta stabilito che il controllo in
questione ha natura giurisdizionale, esso in base all'art. 102 Cost.
andrebbe attribuito, precisamente, alla magistratura ordinaria. Ad ogni
modo, la legge impugnata non violerebbe nemmeno l'art. 108 della
Costituzione da un punto di vista formale, poiché non conterrebbe
norme che modificano l'organizzazione della magistratura.
Viene, quindi, anche in questo caso rilevato che già in altre
occasioni la legge regionale ha attribuito competenze all'Autorità
giudiziaria: così, in materia elettorale.
8. - Interviene nel presente giudizio la Regione Sardegna, in
persona del suo Presidente, che deduce, riservandosi di presentare
ulteriori memorie, l'infondatezza della presente questione.
Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza la difesa
della Regione afferma che l'Ufficio per il referendum presso la Corte
d'Appello di Cagliari non è organo appartenente all'ordinamento
giudiziario né svolge funzioni giurisdizionali. Sebbene composto da
magistrati e configurato implicitamente dall'ordinanza che ha posto la
presente questione come giudice a quo, esso non avrebbe i caratteri
della giurisdizionalità.
Sarebbero infatti abilitati a sollevare questioni di
costituzionalità, organi anche diversi dalle magistrature giudicanti,
nel momento in cui devono applicare norme nel corso di procedure
contenziose. La Corte ha con sentenza n. 226 del 1976 riassunto il
proprio iter giurisprudenziale sul punto. Il fatto che essa abbia
ammesso l'esame della questione sollevata dall'Ufficio per il
referendum presso la Corte d'Appello di Cagliari non implica, quindi,
che questo debba essere configurato come organo giurisdizionale.
La difesa della Regione Sardegna rileva poi che la qualificazione
del controllo di legittimità delle operazioni referendarie come
esercizio di una funzione giurisdizionale risulterebbe errata, essendo
anzitutto tale controllo, in base al testo normativo, strumentale
rispetto al complesso dei compiti attribuiti all'Ufficio; né a
sostegno delle tesi contrarie potrebbe valere la normativa per il
referendum statale, essendo la competenza per il controllo sui
referendum regionali attribuita, nella maggior parte dei casi,
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, mentre l'Ufficio presso la
Corte di Appello interviene unicamente per il riscontro della
regolarità nella fase elettorale.
La funzione attribuita dalla legge sarda n. 20/57 all'Ufficio per
il referendum si riferisce ad una fase immediatamente anteriore a
quella della verifica delle firme dei richiedenti.
La norma in esame fa uso dunque solo dell'"istituto dell'avvalersi,
da parte della Regione, di un Ufficio statale", che non ha però
carattere giurisdizionale. Il carattere giurisdizionale del controllo
in questione non potrebbe desumersi nemmeno attraverso
un'interpretazione integrativa. L'inciso contenuto nel secondo comma
dell'art. 6 non potrebbe in nessun caso configurare una fase
giurisdizionale.
La memoria conclude rilevando che non è stata mai imposta, una
uniformità delle procedure rispetto a quelle previste dalle leggi
statali; pertanto i principi stabiliti dalla legge statale nel campo in
esame non dovrebbero risultare vincolanti nell'ambito del referendum
afferente alla legge regionale.
9. - All'udienza pubblica del 24 novembre 1981 la difesa della
Regione sarda e della Regione Trentino-Alto Adige, dei promotori della
consultazione referendaria per l'abrogazione delle suddette leggi della
Regione Sardegna e della Provincia di Trento, e della "Federcaccia",
hanno ribadito e sviluppato le conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - Nel presente giudizio sono sotto vario riguardo censurate le
disposizioni di due leggi regionali - una della Sardegna (legge 17
maggio 1957, n. 20: "Referendum popolare in applicazione degli artt.
32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna"); l'altra, del
Trentino-Alto Adige (legge 24 giugno 1957, n. 11: "Norme sul referendum
abrogativo di leggi regionali e provinciali") - le quali configurano
una sezione della Corte d'Appello, che ha sede nelle rispettive regioni
ed è all'uopo designata dal Presidente di detto organo, come "Ufficio
centrale per il referendum abrogativo delle leggi regionali", e ne
stabiliscono le attribuzioni con riguardo alla procedura referendaria
da esse disciplinata. Nel sistema del Trentino- Alto Adige, analoga
disposizione - anche questa oggetto di censura - è dettata per il
Tribunale di Trento e di Bolzano, dove la richiesta di abrogazione
popolare concerna leggi di quelle provincie.
2. - La illegittimità costituzionale della normativa testé
richiamata è denunciata alla Corte sostanzialmente nei seguenti
termini:
A) Il Tribunale di Trento, costituito in Ufficio per il referendum
abrogativo delle leggi provinciali, censura l'art. 7 - in relazione,
va precisato, all'art. 22 - della citata legge n. 11 del 1957 del
Trentino-Alto Adige, in forza del quale è ad esso attribuito il
giudizio di ammissibilità sulle richieste referendarie, per presunto
contrasto con l'art. 2 della legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo
1953. La norma che si assume violata riserva a questa Corte il giudizio
sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo con
riferimento alle leggi dello Stato. Viene al riguardo dedotto che il
giudizio di ammissibilità è sempre diretto ad accertare se la
richiesta referendaria sia conforme ad un qualche parametro
costituzionale, ed in particolare se essa investa leggi o disposizioni
eccettuate, secondo Costituzione o Statuto, dal regime dell'abrogazione
popolare. Si tratti di legge dello Stato, della Regione ovvero, come
nella specie, della Provincia, la natura del giudizio qui considerato,
identica in tutti i suddetti casi, esigerebbe che esso debba ritenersi
comunque rimesso a questa Corte: anche in conformità, si soggiunge,
del principio dell'unità della giurisdizione costituzionale, che la
legge regionale avrebbe dovuto rispettare, perché è principio
dell'ordinamento giuridico dello Stato, consacrato, ex art. 4 dello
Statuto speciale, tra i limiti dell'autonomia del Trentino-Alto Adige.
B) Questa Corte, nel corso di un procedimento promosso dalla Corte
d'Appello - Ufficio per il referendum di Cagliari, ha proposto
incidente di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 6 della
citata legge sarda n. 20 del 1957: la disposizione censurata è quella
che appunto contempla una sezione della Corte d'Appello come Ufficio
per il referendum, con le relative attribuzioni in ordine alla
procedura referendaria. Si prospetta il dubbio se la legge regionale
abbia con ciò indebitamente interferito nell'ambito riservato alla
legge dello Stato dal precetto costituzionale (art. 108 Cost.), che
governa la produzione delle norme sull'ordinamento giudiziario e su
ogni magistratura.
B 1) Identica questione è sollevata dall'anzidetto Ufficio di
Trento col censurare le attribuzioni ivi conferite, con gli artt. 4, 7,
8, 9, 11, 17 e 22 della legge regionale Trentino-Alto Adige 24 giugno
1957, n. 11, sia alla Corte d'Appello di Trento, sia ai Tribunali di
Trento e Bolzano. Ciò sempre sull'assunto che la legge regionale
incida sull'"attività e sulla giurisdizione degli organi giudiziari",
e dunque sulla materia coperta dall'ordinamento giudiziario, con il
risultato di vulnerare la riserva posta dall'invocata statuizione
costituzionale a favore della legge statale.
C) L'Ufficio di Trento impugna, poi, l'art. 8 della legge 24 giugno
1957, n. 11, in riferimento all'art. 24 Cost. Si deduce che tale
disposizione manca di prevedere, per la fase della procedura
referendaria nella quale l'Ufficio è chiamato ad accertare la
legittimità e ammissibilità delle richieste di abrogazione popolare,
il contraddittorio tra i promotori della consultazione referendaria e
gli altri soggetti legittimati, nonché l'intervento di terzi titolari
di situazioni soggettive. Difetterebbe, dunque, qualsiasi mezzo di
tutela giurisdizionale delle posizioni sostanziali di vantaggio
conferite ai privati dalla legge (nella specie, dalle norme, di cui si
promuove l'abrogazione). Tale, si dice, è il caso della "Federcaccia"
e della relativa sezione nel Trentino-Alto Adige, intervenute, com'è
spiegato in narrativa, nel procedimento a quo.
3. - Data l'identità o la connessione delle prospettate questioni,
i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe possono essere riuniti
e congiuntamente decisi.
4. - Ai fini dell'attuale indagine - va subito avvertito importa
considerare la sola attribuzione dell'Ufficio per il referendum
(costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale, secondo i casi)
che riguarda il controllo sull'ammissibilità e legittimità delle
richieste di abrogazione popolare. È, infatti, esclusivamente
l'esercizio di questa competenza a rilevare per i provvedimenti
demandati, nella specie, all'Ufficio per il referendum di Trento,
nonché - nel giudizio dal quale trae origine la questione
incidentalmente promossa da questa Corte - all'Ufficio di Cagliari.
Correttamente, dunque, l'Avvocatura dello Stato eccepisce, in relazione
all'ordinanza dell'Ufficio di Trento, l'irrilevanza delle censure ivi
mosse (per asserita lesione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 2 legge
costituzionale n. 1 del 1953) alle norme che a detto Ufficio affidano
altri compiti in fasi procedurali diverse - ora precedenti, ora
successive - rispetto al giudizio di ammissibilità. Devono,
precisamente, ritenersi ultroneamente censurate le disposizioni, per le
quali l'autorità giudiziaria è abilitata:
1) a ricevere la dichiarazione dell'elettore che promuove la
procedura referendaria (art. 4);
2) a disporre, su istanza dei presentatori della richiesta, la
chiusura delle operazioni di raccolta delle firme (quando di queste
risulti depositato il numero prescritto, prima della scadenza dei
quattro mesi dagli adempimenti previsti dall'art. 4): il provvedimento
che qui prevede la legge (art. 8) risulta peraltro, in punto di fatto,
già adottato dall'Ufficio di Trento come preliminare al giudizio di
ammissibilità, in vista del quale è promossa l'attuale questione;
3) ad effettuare le operazioni di verifica ed il computo delle
firme raccolte (art. 9);
4) a concertare con altri organi (Presidente della Giunta regionale
e Commissario del Governo), la data di svolgimento della consultazione
popolare (art. 11);
5) a decidere, una volta espletata la votazione, sulle proteste e
sui reclami relativi alle operazioni di referendum (art. 17). Le norme
della legge del Trentino-Alto Adige, che residuano all'esame della
Corte, sono, allora, quelle contenute negli artt. 7 e 22, il quale
ultimo estende, agli uffici per i referendum abrogativi delle leggi
provinciali, costituiti presso i Tribunali di Trento e Bolzano, i
compiti dell'Ufficio centrale in seno alla Corte d'Appello. Della legge
sarda viene, ad egual titolo, in considerazione esclusivamente l'art.
6. Ivi è appunto attribuito all'Ufficio di Cagliari il giudizio di
legittimità sulle richieste referendarie.
5. - Nell'ambito così precisato va, poi, tenuto presente l'ordine
logico delle censure. Quella che concerne l'art. 2 legge costituzionale
n. 1 del 1953 deve essere esaminata per prima. Infatti, con essa si
prospetta come incostituzionale l'attribuzione del suddetto controllo
di ammissibilità (o legittimità) ad ogni organo, diverso da questa
Corte; mentre, in relazione all'art. 108 Cost., non si assume che il
controllo in questione sia necessariamente attribuito alla Corte, né
si asserisce l'inidoneità della fonte legislativa ordinaria - statuale
o regionale - ad alterare questo schema fisso dell'organo attributario
della competenza: si assume, soltanto, l'inidoneità della legge
regionale, dalla quale promana l'attribuzione dell'Ufficio per il caso
in esame, ad intervenire nella sfera, riservata alla legge statale,
dell'ordinamento e degli organi giudiziari. È chiaro peraltro che -
dichiarata l'eventuale fondatezza della questione sotto l'uno o l'altro
degli anzidetti profili - rimane assorbito l'ulteriore motivo di
illegittimità, dedotto dall'Ufficio di Trento in riferimento all'art.
24 Cost.: giacché verrebbe allora meno lo stesso giudizio di
ammissibilità, com'è attualmente configurato, e quindi il presupposto
per censurare se esso sia regolato in conformità del principio del
contraddittorio e del diritto di difesa.
6. - I disposti delle due leggi in esame, nonostante la diversità
delle formule testuali, coincidono sostanzialmente, per quel che
interessa in questa sede. L'art. 7 della legge Trentino-Alto Adige
recita, al secondo comma: "Non appena costituito, l'Ufficio centrale
esamina la richiesta e dove, ritenga la proposta inammissibile perché
si mostri contrastante con norme della Costituzione, dello Statuto
regionale o della presente legge, dichiara con propria ordinanza
inammissibile la proposta". Dal canto suo, l'art. 6, secondo comma,
della legge sarda dispone che "l'Ufficio provvede immediatamente, ove
ritenga legittima la proposta, alla verifica del numero complessivo dei
richiedenti".
Nell'un caso e nell'altro, l'organo giudiziario, in virtù della
legge regionale che lo istituisce come Ufficio per il referendum,
esercita un controllo, che necessariamente precede le autonome
operazioni di computo e di verifica della regolarità e del numero
delle firme, nonché tutti i rimanenti compiti a detto Ufficio
demandati nel corso della procedura referendaria. Com'esso è
congegnato, il giudizio di legittimità e ammissibilità ha dunque per
oggetto la rispondenza della proposta di referendum a prescrizioni
diverse, rispetto a quelle che concernono specificamente il numero o la
modalità delle firme, richieste a corredo dell'iniziale atto di
impulso del procedimento (che è consentito al singolo elettore: cfr.
artt. 4 legge Trentino-Alto Adige, 4 legge Sardegna). Per questo verso,
vengono in rilievo i limiti - sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto
speciale e, in conformità di esso, anche dalla legge regionale - i
quali servono a definire la sfera di applicazione dell'istituto (cfr.
art. 32 Statuto Sardegna; art. 1, lett. a, legge sarda n. 20 del 1957;
art. 53 Statuto Trentino-Alto Adige; art. 1, secondo comma, art. 2
legge Trentino-Alto Adige n. 11 del 1957); spetta all'Ufficio
verificare l'osservanza, anche con lo stabilire se le leggi o le
singole disposizioni indicate nella richiesta di referendum siano
sottratte alla possibilità dell'abrogazione popolare.
6. 1) - Ad avviso dell'Ufficio di Trento, come si è premesso, la
norma istitutiva del controllo testé descritto vulnererebbe la sfera
garantita alla Corte costituzionale ex art. 2 legge costituzionale n. 1
del 1953. Quest'ordine di rilievi va, tuttavia, disatteso. Basta in
proposito la semplice, ma decisiva considerazione che la citata legge
costituzionale demanda, bensì, a questa Corte il giudizio di
ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo, ma con
esclusivo riferimento alle leggi dello Stato. Siamo, allora, di fronte
ad una tassativa attribuzione di competenza, la quale non può, senza
il ricorso ad una nuova legge costituzionale, essere estesa al
referendum abrogativo delle leggi regionali e provinciali. Del resto,
il testo fondamentale distingue gli istituti ed i fenomeni della
democrazia diretta, secondo che essi si inquadrino nell'ordinamento
dello Stato, ovvero in quelli degli enti autonomi. In questa
prospettiva, l'abrogazione popolare delle leggi regionali (e
provinciali) deve avere una propria disciplina, prodotta dallo Statuto
o dalla legge regionale (cfr. art. 123 Cost. e per gli Statuti delle
regioni speciali: art. 32 Statuto Sardegna, art. 30 Valle d'Aosta, art.
53 Trentino-Alto Adige, artt. 5 e 33 Statuto Friuli-Venezia Giulia),
laddove l'invocata previsione costituzionale abbraccia il diverso e
autonomo piano in cui, con la legge n. 352 del 25 maggio 1970, (cfr.
art. 33), ha ricevuto attuazione l'art. 75 Cost.
Detto ciò, s'impone una precisazione. L'Ufficio di Trento afferma
che il controllo di ammissibilità resta, nell'ipotesi qui considerata,
comunque precluso ad ogni organo, diverso da questa Corte. L'assunto è
prospettato in ragione del rango costituzionale delle norme di
raffronto, che valgono per l'esercizio del controllo, e della natura
che questo rivestirebbe, vertendo su materia che, si dice, ne esige
l'accentramento in un solo ed apposito organo, qual è il giudice
costituzionale. L'asserita esclusione della competenza di ogni altro
organo opererebbe, quindi, anche quando - come, si è or ora detto,
occorre ritenere - il controllo sull'ammissibilità delle richieste
afferenti al referendum abrogativo delle leggi regionali e provinciali
non risulti attribuito alla Corte, ai sensi del vigente ordinamento. Ma
una simile conseguenza non è sotto alcun riguardo giustificata, né
può ritenersi implicita nel principio dell'unità della giurisdizione
costituzionale, al quale si fa riferimento nell'ordinanza in esame.
Com'è in altra pronunzia spiegato (sentenza n. 125 del 1975), la
competenza che si esercita sulle richieste di referendum abrogativo sta
fuori dal nucleo originario delle attribuzioni demandate alla Corte
dall'art. 134 Cost., alle quali essa è stata successivamente aggiunta.
"Il relativo giudizio" - si è appunto affermato nella decisione
citata, richiamando la sentenza n. 10 del 1972 - "per la sua inserzione
in un procedimento unitario che si articola in più fasi consecutive e
conseguenziali, per la sua peculiare funzione di controllo in ordine ad
un atto di procedimento di abrogazione in corso, si atteggia con
caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri
giudizi riservati a questa Corte, e in particolare rispetto ai giudizi
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti aventi forza di legge".
6. 2). - Fondata, invece, è la questione che ha riguardo alla
violazione dell'art. 108 Cost. Le norme impugnate emanano, certo, dalla
potestà, costituzionalmente garantita alla Regione, di disciplinare
l'istituto referendario in conformità ed attuazione del proprio
Statuto speciale. Senonché, l'esercizio di questa autonomia incontra
i limiti posti dalla Costituzione e dallo stesso Statuto (art. 3
Statuto Sardegna, art. 4 Statuto Trentino-Alto Adige); e secondo la
costante giurisprudenza della Corte, la riserva della legge statale,
stabilita dall'art. 108 Cost., opera, assurgendo a principio
dell'ordinamento giuridico dello Stato, nel senso di escludere il
settore giudiziario dal sistema del decentramento, e così dalle
competenze dell'ente Regione, pur a regime differenziato. Le
disposizioni in esame conferiscono, però, alla Corte d'Appello o al
Tribunale, insieme con la veste di Ufficio per il referendum,
l'attribuzione radicalmente nuova che sopra si è vista, diversa da
quelle ad essi spettanti in base ad idonea produzione di norme sulla
magistratura, e, in particolare, in base allo stesso ordinamento
giudiziario (cfr. artt. 43 e 53 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modifiche). Gli anzidetti organi sono preposti al controllo
sull'ammissibilità delle richieste referendarie e distolti dai compiti
istituzionali senza copertura di alcuna legge statale, dalla quale
possa trarre giustificazione questa interferenza della legge regionale
in un ambito, che concerne struttura e funzioni dell'ordine
giudiziario. Invero, non si ravvisano gli estremi perché il potere di
attuare le disposizioni dello Statuto, pur riservato all'organo
legislativo della Regione in materia di referendum, debba qui attrarre
nella sfera dell'ente autonomo, per connessione, anche quello di
ampliare e regolare attribuzioni della magistratura. La legge
regionale, si deve concludere, non era, nemmeno implicitamente,
abilitata dalla fonte statutaria a derogare il fondamentale principio,
che l'art. 108 configura: e così la censurata disciplina del controllo
di ammissibilità vulnera la riserva di legge statale posta in detta
statuizione costituzionale. Deve di conseguenza dichiararsi
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge sarda 17 maggio
1957, n. 20, dell'art. 22 della legge Trentino-Alto Adige 24 giugno
1957, n. 11 e dell'art. 7 di quest'ultima legge, nella parte in cui
contiene la norma istitutiva del controllo, che l'Ufficio di Trento era
nella specie chiamato ad esercitare sulla richiesta referendaria.
Il risultato raggiunto dispensa la Corte - per le ragioni dette
sopra - dall'esaminare la questione che si solleva per la presunta
violazione dell'art. 24 Cost.: nonché dal pronunziarsi, in rapporto ad
essa, sull'ammissibilità della costituzione, nei giudizi riuniti ai
fini della presente decisione, da un canto dei promotori delle
richieste referendarie (rispettivamente afferenti all'abrogazione della
legge della Regione Sardegna 28 aprile 1978, n. 32, e della legge della
Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56), dall'altro della
"Federcaccia" e delle relative sezioni sarda e trentina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957,
n. 20;
b) dell'art. 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 24
giugno 1957, n. 11;
c) dell'art. 22 della citata legge del Trentino-Alto Adige n. 11
del 1957, nella parte in cui estende ai Tribunali ivi previsti le
funzioni di cui all'art. 7 della legge medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte