Sentenza n. 430/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1990
dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Torri
Mauro, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 23 giugno 1990 il Tribunale di Roma ha
sollevato - su eccezione del difensore di un responsabile civile al
quale il decreto di citazione per il giudizio era stato notificato a
meno di venti giorni dall'udienza - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede per il responsabile civile il termine a
comparire di venti giorni, stabilito per l'imputato e per la persona
offesa dall'art. 429, terzo e quarto comma, dello stesso codice.
La mancata previsione di un termine violerebbe l'art. 24 della
Costituzione, essendo la difesa diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento, e l'art. 3 della Costituzione stessa, per la
ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato e alla
persona offesa, in ordine ai quali l'art. 429, terzo e quarto comma,
prevede un termine non inferiore a venti giorni. "Per analogia con la
posizione difensiva dell'imputato" - afferma il giudice a quo - lo
stesso termine non previsto espressamente può valere anche per il
responsabile civile, utilizzando i meccanismi di cui all'art. 465 del
codice di procedura penale.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, del 5 giugno 1991.
3. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha concluso per
l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione.
Nell'atto di intervento si osserva che la lesione dei principi
costituzionali richiamati potrebbe dirsi sussistente solo ove la
lacuna normativa denunciata comportasse l'applicazione di una
disciplina lesiva del diritto di difesa del responsabile civile o ne
discriminasse il trattamento rispetto a quello riservato alle altre
parti private.
Per contro, nel caso in esame non sussisterebbe alcun ostacolo -
come riconosciuto dallo stesso giudice rimettente - all'applicazione
in via analogica dell'art. 429, terzo e quarto comma, nei confronti
del responsabile civile la cui posizione, ai fini che qui
interessano, è assimilabile a quella dell'imputato e della parte
civile. Il giudice a quo avrebbe, quindi, potuto e dovuto colmare in
via analogica la lacuna normativa, ritenendo applicabile l'art. 429,
terzo e quarto comma, con conseguente dichiarazione di nullità del
decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 178, lettera c). Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma censura
l'art. 83 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede per il responsabile civile il termine a comparire di 20
giorni di cui all'art. 429, 3° e 4° co. c.p.p.".
La norma denunciata contrasterebbe con l'art. 24 della
Costituzione perché non contempla "l'osservanza di un termine a
comparire per la citazione a giudizio del responsabile civile,
sicché si appalesa contraddizione con il diritto alla sua difesa";
vulnererebbe pure l'art. 3 della Costituzione, "per la ingiustificata
disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per
l'imputato e la persona offesa".
La questione non è fondata.
2. - Il giudice a quo muove dall'implicita premessa in base alla
quale, poiché il terzo e il quarto comma dell'art. 429 del codice di
procedura penale non indicano il responsabile civile fra i soggetti
nei confronti dei quali è prescritta l'osservanza del termine minimo
di venti giorni dalla data del decreto che dispone il giudizio alla
data fissata per il giudizio, relativamente ai termini riguardanti
tale parte privata non possa farsi riferimento se non all'art. 83
contenente la disciplina della citazione del responsabile civile; ma,
non prevedendo tale precetto "l'osservanza di un termine a
comparire", ne scaturirebbe la violazione degli invocati parametri
costituzionali.
Nonostante nulla si dica espressamente sul punto, è da ritenere -
pure per i profili attinenti alla rilevanza - che il rimettente
limiti le sue censure circa la mancata previsione del detto termine
alla sola ipotesi di assenza del responsabile civile. Risulta,
infatti, dal raffronto fra il terzo ed il primo comma, lettera a,
dello stesso articolo, che, ove il responsabile civile sia stato
presente all'udienza preliminare, l'art. 429, terzo comma, troverà
applicazione anche nei suoi confronti.
3. - Così delimitato l'oggetto della censura, la questione
sottoposta all'esame della Corte si incentra nella verifica di
legittimità dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede per il responsabile civile che non sia stato
citato o non sia intervenuto all'udienza preliminare, lo stesso
termine di venti giorni fra la data del decreto che dispone il
giudizio e la data del giudizio, previsto per l'imputato e per la
persona offesa. Donde il richiamo al tertium comparationis indicato
nel combinato disposto del terzo e quarto comma, dell'art. 429, da
estendere al civilmente responsabile pure considerando che "lo stesso
termine non previsto espressamente può valere anche per il
responsabile civile, utilizzando eventualmente i meccanismi di cui
all'art. 465".
Senonché il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione è
da ritenere erroneo.
Il combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 429, se
interpretato nel contesto più generale concernente lo schema
dell'udienza preliminare, si presta, infatti, ad una soluzione
diversa da quella indicata dal giudice a quo; per di più attenta,
quanto ai soggetti coinvolti dalla detta previsione, all'esigenza di
tutela del diritto di difesa del responsabile civile, in ciò
seguendo il principio, numerose volte enunciato da questa Corte, in
base al quale fra più interpretazioni possibili va preferita quella
conforme a Costituzione (v., ancora di recente, sentenze n. 353 del
1991 e 559 del 1990).
4. - Un'interpretazione logico-sistematica del quarto comma
dell'art. 429, letto nel contesto delle varie cadenze in cui si
articola l'accesso all'udienza preliminare delle parti private diverse dall'imputato, conduce a dubitare fortemente che alla dedotta
lacuna possa essere assegnato l'univoco valore significativo indicato
dal rimettente.
Più in particolare, tale precetto menziona soltanto l'imputato e
la persona offesa (quest'ultima purché identificata; arg. ex artt.
417, lettera a, e 419, primo comma) in quanto l'uno è il soggetto
nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale, l'altra è il
soggetto che potrà esercitare nel processo penale l'azione di danno
derivante da reato, mentre, pur recuperando le parti private diverse
dall'imputato presenti alla stessa udienza - alla stregua del già
ricordato disposto dell'art. 429, primo comma, lettera a - non le
prende espressamente in considerazione quando assenti. A quest'ultimo
riguardo, anzi, assume valore dirimente, ai fini che qui interessano,
il dato offerto dall'art. 133 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Essendo
infatti stabilito che il decreto che dispone il giudizio deve essere
notificato alle parti private diverse dall'imputato che non sono
state presenti alla udienza preliminare, e che tale notifica viene
effettuata "a norma dell'art. 429 comma 4 del codice", risulta
testualmente sancito il principio che, nei confronti del responsabile
civile citato per l'udienza preliminare e che a questa non sia stato
presente, deve procedersi alla notificazione del decreto stesso
"almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio". Se,
dunque, la disciplina processuale assicura il termine dilatorio di
venti giorni al responsabile civile citato per l'udienza preliminare,
e quindi posto in condizione di prendere conoscenza degli atti e
predisporre le proprie difese, risulterà di tutta evidenza che lo
stesso termine deve a fortiori essere assicurato ai fini della
citazione del responsabile civile per il dibattimento, ove questi non
sia stato citato precedentemente o non abbia spiegato atto di
intervento.
5. - Che l'art. 429, terzo e quarto comma, valga a ricomprendere
nella sua, sia pur implicita, previsione anche tutte le parti private
diverse dall'imputato si ricava in modo certo dall'art. 465 che, nel
disciplinare l'anticipazione o il differimento dell'udienza
dibattimentale, prevede che il provvedimento con il quale o l'una o
l'altro venga disposto deve essere comunicato, pure "alle altre parti
private", espressamente richiamando, in caso di anticipazione - e
sempre con riferimento, ancora, "alle parti private" e "alla persona
offesa" - l'osservanza dei termini previsti dall'art. 429, terzo e
quarto comma. Un precetto, quello prima ricordato, rispetto alla cui
concreta operatività diviene necessaria l'estensione dell'art. 429,
terzo e quarto comma, a tutte le parti private e, quindi, anche al
responsabile civile, non menzionato da tali disposizioni solo
perché, al pari della parte civile, parte meramente eventuale.
6. - Un ulteriore apporto interpretativo alla soluzione che
ravvisa tra i soggetti cui si riferisce l'art. 429, terzo e quarto
comma, anche il responsabile civile proviene pure dalla previsione
dell'art. 178, lettera c, del codice di procedura penale
(interpretato anche alla stregua degli articoli 179 e 180), che include la nullità concernente il responsabile civile fra le nullità
di ordine generale in relazione al suo intervento nonché alla sua
assistenza e rappresentanza, secondo un regime che lo accomuna a
tutte le altre parti private diverse dall'imputato e che lo
differenzia rispetto alla posizione della persona offesa e del
querelante, in relazione ai quali la nullità di ordine generale vale
solo in quanto attenga alla citazione a giudizio, in tal modo
delineando una disciplina unitaria sotto il profilo soggettivo
(imputato, altre parti private, persona offesa) in ordine agli
aspetti sanzionatori derivanti dall'invalidità.
Se, dunque, si prevedono a pena di nullità le disposizioni che
regolano l'intervento delle parti private diverse dall'imputato, e
fra queste, quindi, anche del responsabile civile, si presuppone
l'esistenza, nel sistema, del principale e ineludibile presidio che
cautela l'intervento della parte convenuta: vale a dire, appunto, la
previsione di un termine dilatorio per preparare una difesa che
consenta una "effettiva" partecipazione al giudizio. Altrimenti,
paradossalmente, dovrebbe ipotizzarsi l'esistenza di una
contraddizione interna al sistema stesso, giacché al convenuto in
sede penale per i danni non sarebbe assicurato un fondamentale
diritto che gli è invece riconosciuto in sede civile.
Una volta che l'art. 429, terzo e quarto comma, venga interpretato
nel senso di una sua applicazione pure nei confronti del responsabile
civile che non abbia già assunto tale qualità nella udienza
preliminare, la norma denunciata si sottrae alle censure di
legittimità prospettate dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte