Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Responsabile civile - Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria dipendenti di strutture sanitarie (medici "strutturati") - Citazione dell'assicuratore, a richiesta dell'imputato - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199032).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista per i medici “strutturati” (art. 10, comma 1, terzo periodo, legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La disciplina censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto il medico assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale non può esercitare il potere di chiamata dell’assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. L’assicurazione posta a carico delle strutture sanitarie per la responsabilità civile dei medici “strutturati” – ossia gli esercenti la professione sanitaria che operano nell'ambito di una struttura sanitaria – è, infatti, obbligatoria ex lege e assolve ad una duplice funzione di garanzia, dei pazienti danneggiati e del medico che assume la veste di assicurato. L’esclusione della citazione dell’assicuratore nel processo penale rischia quindi di compromettere, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese, l’effettività della garanzia assicurativa in favore del medico, che potrà far valere il diritto alla manleva da parte dell’impresa assicuratrice solo dopo la condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. (Precedenti: S. 182/2023 - mass. 45791; S. 159/2022 - mass. 45015; S. 112/1998 - mass. 23818).
Processo penale - Responsabile civile - Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei medici che operano come liberi professionisti - Citazione dell'assicuratore, a richiesta dell'imputato - Omessa previsione - Disciplina analoga a quella già dichiarata costituzionalmente illegittima in relazione ai medici "strutturati" - Necessità di evitare disarmonie nel sistema e ingiustificate disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 199032).
È dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista per i medici liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La disciplina dell’assicurazione per la responsabilità civile dei medici liberi professionisti (obbligatoria ex lege e con una duplice funzione di garanzia) è espressiva della stessa logica di quella prevista per i medici “strutturati” ed è affetta dal medesimo vizio di illegittimità costituzionale. La possibilità per il medico imputato di citare nel processo penale l’assicuratore deve pertanto essere riconosciuta anche a favore dei liberi professionisti, al fine di non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento.
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento - Riverbero sul profilo della motivazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che non prevede, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato). (Classif. 112003).
L’inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento compromette le valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate. (Precedenti: S. 182/2023 - mass. 45791).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili – per inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Palermo, sez. terza pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. Il rimettente, come già rilevato con la sentenza n. 182 del 2023 in relazione ad analoghe questioni, non tiene conto della complessa articolazione degli obblighi assicurativi delineati dalla legge n. 24 del 2017). (Precedenti: S. 182/2023 - mass. 45791).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento - Riverbero sul profilo della motivazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che non prevede, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato). (Classif. 112003).
L’inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento compromette l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedenti: S. 257/2022 – mass. 45247; S. 194/2021 – mass. 44214; S. 61/2021 – mass. 43765; S. 15/2021 – mass. 43572; S. 264/2020 – mass. 43269 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – per inadeguatezza della motivazione, in ragione della inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Avellino, sez. seconda penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. Il rimettente non tiene conto della complessa articolazione degli obblighi assicurativi delineati dalla legge n. 24 del 2017, omettendo di confrontarsi con tale frastagliata disciplina e di rapportarla alla fattispecie concreta che viene in rilievo nel giudizio a quo. Ben potrebbe, comunque sia, il legislatore intervenire a disciplinare nuovamente la materia). ( Precedenti: S. 159/2022 – mass. 45015; S. 112/1998 – mass. 23818 ).
Processo penale - In genere - Responsabile civile - Assicurazione obbligatoria per l'esercizio dell'attività venatoria - Citazione dell'assicuratore, a richiesta dell'imputato - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma realizza un'ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che l'imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell'ambito del processo penale non può esercitare il detto potere di chiamata dell'assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. A fronte di tale disparità di trattamento l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo in esame rischia di rimanere compromessa, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese. ( Precedente: S. 112/1998 - mass. 23818 )
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Facoltà dell'imputato di citare in giudizio l'assicuratore responsabile ex lege per danni derivanti da attività professionale (in particolare: attività notarile) - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Insussistenza - Non assimilabilità della previsione censurata a quella del responsabile civile descritta nel codice penale - Richiesta di pronuncia additiva a valenza innovativa sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile ex lege per danni da attività professionale. La sentenza della Corte n. 112 del 1998 - che ha consentito all'imputato di citare nel processo penale l'assicuratore nel caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti - non riflette, come supposto dal rimettente, un più ampio principio decisorio, poiché, come precisato con successive pronunce, deve escludersi che la ratio decidendi sia estensibile alla generalità delle ipotesi di responsabilità civile ex lege per fatto altrui. Con riferimento all'assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all'esercizio dell'attività professionale, pure obbligatoria, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, elemento che resta dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall'art. 185, secondo comma, cod. pen., e, per altro verso, di attribuire correlativamente alla pronuncia additiva richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2001 e n. 112 del 1998; ordinanza n. 300 del 2004 ).
sentenza 34/2018massima n. 39867 Processo penale - Responsabilità civile - Citazione delle persone giuridiche e degli enti chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti - Preclusione - Asserita disparità di trattamento tra persone offese nel processo penale - Censura dell'intero testo normativo recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, senza individuazione della disposizione ritenuta lesiva - Petitum generico che non chiarisce l'intervento additivo richiesto - Questione che muove da un erroneo presupposto interpretativo - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. e del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che nel processo penale le persone offese possono chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendenti. L'ordinanza di rimessione censura l'intero testo normativo recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, senza individuare la disposizione asseritamente lesiva del principio di uguaglianza e non indica l'intervento additivo da adottare per eliminare la denunciata illegittimità costituzionale. La questione muove, infine, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. non consentirebbe la citazione dell'ente come responsabile civile. Contrariamente a quanto ritiene il rimettente, infatti, l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato commesso dalla persona fisica, sicché quest'ultima e l'ente non possono qualificarsi come coimputati nel medesimo reato; in base alla disposizione indicata, inoltre, intesa nel suo corretto significato, la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento, ma è ammessa sotto condizione, nel senso che produce effetto solo nel caso in cui l'imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere. Sotto entrambi i profili indicati, pertanto, l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. non costituisce un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile. - Con riferimento all'onere gravante sul rimettente di individuare, all'interno di un determinato corpo normativo, la norma o la parte di essa che determinerebbe la lamentata lesione dei parametri costituzionali evocati, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 21/2003, 337/2002 e 97/2000. - Sulla inammissibilità delle questioni per generica e incerta formulazione del petitum , v., ex plurimis , le seguenti citate pronunce: sentenze nn. 60/2014 e 16/2011; ordinanze nn. 318/2013 e 113/2012. - Sulla erroneità del presupposto interpretativo quale causa di inammissibilità della questione, v. le citate sentenze nn. 249/2011 e 125/2009.
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma , cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, sulla base del rilievo che il rimettente non avrebbe valutato che l'assicuratore della responsabilità civile verso terzi non può essere chiamato nel processo penale, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. pen., allorché l'obbligazione risarcitoria trovi la sua fonte in un contratto liberamente stipulato tra le parti e non in un obbligo di legge. Invero, il giudice a quo censura proprio il fatto che, secondo l'ordinamento vigente, non sia possibile citare come responsabile civile l'assicuratore del datore di lavoro e chiede alla Corte una pronuncia che renda possibile una simile citazione.
Riguarda ancheart. 1917 Codice civile
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa sperimentazione di un'interpretazione alternativa, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma , cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, sulla base del rilievo che il rimettente non avrebbe esplorato la possibilità di un'interpretazione alternativa dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., alla stregua della quale le facoltà di pagamento diretto previste da quest'ultima norma possano sopravvivere al fallimento dell'assicurato. Invero, il giudice a quo censura la norma perché non prevede, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, l'azione diretta del lavoratore danneggiato contro l'assicuratore e, quindi, chiede un'ulteriore e diversa modalità di pagamento diretto tra quelle previste dalla suddetta disposizione del codice civile.
Riguarda ancheart. 1917 Codice civile
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Dedotta disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Inidoneità delle norme citate quali tertia comparationis stante il loro carattere eccezionale - Non fondatezza della questione.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, stante la disparità di trattamento con situazioni analoghe nelle quali, invece, è prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990) o del creditore contro il debitore del proprio debitore (art. 1676 cod. civ.; artt. 23, terzo comma, e 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003). Il rimettente, infatti, ha indicato, quali tertia comparationis , delle disposizioni che regolano fattispecie di carattere eccezionale e che si fondano su rationes specifiche non comparabili con il caso di specie. Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte, sono inidonee a fungere da tertia comparationis norme a loro volta derogatorie di principi generali. - Sull'inidoneità di norme derogatorie di principi generali a fungere da tertia comparationis , vedi, citate, sentenza n. 295/1995; ordinanza n. 109/2006.
Riguarda ancheart. 1917 Codice civile
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Dedotta lesione del diritto al lavoro, nonché al ristoro del danno all'integrità personale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento agli artt. 32, primo comma e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, stante la rilevanza prioritaria, in caso di infortunio sul lavoro, del diritto al ristoro del danno all'integrità personale rispetto allo stesso diritto al lavoro. Invero, come la Corte ha già affermato, il principio enunciato dal primo comma dell'art. 35 Cost. nulla aggiunge alle dichiarazioni risultanti dall'art. 1 della Costituzione, nonché dal secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4, primo comma, collocato com'e' all'inizio del titolo III, solo come funzione introduttrice delle disposizioni che entrano a far parte di questo. Esso vuole, cioè, non già determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciare il criterio ispiratore comune alle disposizioni stesse, delle quali ultime esclusivamente sono poi da ritrovare le specificazioni degli oggetti della tutela che si vuole accordare. Non è perciò pertinente riferirsi a tale parametro per sostenere l'illegittimità della norma denunziata. Ad analoghe conclusioni deve giungersi riguardo la violazione dell'art. 32, primo comma, poiché il credito che il datore di lavoro vanta nei confronti dell'assicuratore è estraneo alla tutela del diritto all'integrità fisica del lavoratore. -Sul principio enunciato dall'art. 35, primo comma, della Costituzione, vedi, citate, sentenze n. 2/1986 e n. 22/1967.
Riguarda ancheart. 1917 Codice civile
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Dedotta violazione dei principi di concentrazione delle tutele e della ragionevole durata del processo, nonché asserito disconoscimento del diritto di azione del danneggiato - Esclusione - Non fondatezza della questione.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, perché, non consentendo l'art. 1917, comma secondo, cod. civ. l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, si determinerebbe un allungamento dei tempi processuali; si tratta, infatti, di mera affermazione che costituisce una petizione di principio ed anzi contrastata dalla constatazione che la previsione dell'azione diretta contro l'assicuratore sarebbe soggetta all'ordinario rito civile, senza l'applicazione di alcuna speciale disposizione acceleratoria del processo. Né sussiste l'ulteriore violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione - sul rilievo che sarebbe altresì precluso al danneggiato di provocare nel processo penale o nella procedura fallimentare un'iniziativa del fallimento volta a favorire il risarcimento diretto da parte dell'assicuratore ex art. 1917, secondo comma, cod. civ. - trattandosi di preclusione non riconducibile alla norma censurata, bensì alle diverse norme che regolano la procedura fallimentare.
Riguarda ancheart. 1917 Codice civile
Processo penale - Imputato nei cui confronti è esercitata azione risarcitoria per infortunio sul lavoro - Possibilità di citare il responsabile civile 'ex lege' (nella specie pubblica amministrazione, società assicuratrice, istituti previdenziali) - Mancata previsione - Assunta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al convenuto nel giudizio civile - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non riconosce all’imputato la facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile allorché si tratti di responsabile civile ‘ex lege’ in base alla normativa in materia di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale, ovvero in forza dell’art. 28 della Costituzione. La responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici per fatti dei dipendenti, prevista dall’art. 28 della Costituzione, infatti, assolve ad una funzione di tutela nei confronti del solo danneggiato e non anche del danneggiante, sicché l’invocata facoltà di citazione dell’ente di appartenenza, quale responsabile civile, da parte del dipendente-imputato non potrebbe trovare giustificazione in un rapporto interno di “garanzia” tra i due soggetti. Né l’esistenza di tale rapporto interno di “garanzia”può desumersi tra l’imputato-danneggiante e l’istituto per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; anzi, all’istituto assicuratore è riconosciuto il diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili. - V. sentenze citate nn. 112/1998 e 75/2001.
Processo penale - Azione civile - Possibilità di esercizio per le parti private - Asserita lesione del principio del giusto processo, del principio di eguaglianza e di quelli di economia e di celerità processuale - Questione sollevata in riferimento a una serie di norme di contenuto eterogeneo non rilevanti, sotto alcuni profili, per il giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura penaleart. 86 Codice di procedura penaleart. 154 Codice di procedura penaleart. 187 Codice di procedura penaleart. 540 Codice di procedura penaleart. 84 Codice di procedura penalee altri 26
Processo penale - Costituzione di parte civile - Citazione del responsabile civile, a richiesta dell'imputato (citazione, nella specie, dell'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 cod. nav.) - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto al potere di citazione attribuito al danneggiante in sede civile - Non fondatezza della questione.
Il principio affermato dalla sentenza n. 112 del 1998 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva all'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare in giudizio il proprio assicuratore della r.c.a., ai sensi della legge n. 990 del 1969) si fonda sulle peculiarità dell'assicurazione obbligatoria autoveicoli (azionabilità diretta della pretesa nei confronti dell'assicuratore, esclusione del regresso, da parte di quest'ultimo, nei confronti dell'assicurato). Ne consegue che quel principio non può essere automaticamente applicato a tutte le altre ipotesi in cui l'imputato pretenda di essere manlevato da un terzo per le proprie obbligazioni civili. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 del codice della navigazione. - V., per una fattispecie analoga, sentenza n. 38/1982 e ordinanza n. 120/1982. M.R.
sentenza 75/2001massima n. 26113 Processo penale - Costituzione di parte civile - Responsabilità civile, derivante da un contratto di assicurazione facoltativo - Citazione dell'assicuratore, a richiesta dell'imputato - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento tra imputato convenuto in sede civile e quello convenuto in sede penale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa citare il proprio assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria. L'assicuratore volontario della responsabilità civile non è infatti passivamente legittimato rispetto alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, e non può essere considerato responsabile civile ai sensi dell'art. 185 cod. pen. M.R.
sentenza 75/2001massima n. 26114 PROCESSO PENALE - RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL POTERE D'INTERVENTO DEL RESPONSABILE CIVILE (A CUI NON CORRISPONDE ALCUNO SPECULARE POTERE DI CHIAMATA DELL'IMPUTATO) E RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PROCESSO CIVILE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, in quanto - posto che e' fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile; e che la posizione del convenuto, chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile, e quella dell'imputato, per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale, sono assolutamente identiche - il principio costituzionale di egualianza e' violato da un sistema, come quello degli artt. 83 ss. cod. proc. pen., per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge, puo' entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del p.m. nel caso previsto dall'art. 77 n. 4) o in forza del proprio intervento volontario, tenuto anche conto che un sistema, nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il "dominus" dell'estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall'art. 651 cod. proc. pen. in ordine agli effetti di natura extrapenale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel processo penale. - S. nn. 55/1971, 24/1973 e 99/1973, 38/1982; O. n. 120/1982. red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE NON CITATO NE' INTERVENUTO ALL'UDIENZA PRELIMINARE - TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA DATA DEL GIUDIZIO - RITENUTA MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO ALL'IMPUTATO E ALLA PARTE OFFESA, AI QUALI TALE TERMINE E' ASSICURATO, CON INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - CENSURA BASATA SU NON CONDIVISO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Dal principio, testualmente sancito dall'art. 429, cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice (d. legs. n. 271 del 1989), secondo cui, nei confronti del responsabile civile citato per l'udienza preliminare e a questa non presente, deve procedersi alla notificazione del decreto di citazione a giudizio - come per l'imputato e la parte offesa - "almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio", risulta evidente che lo stesso termine deve essere a fortiori assicurato, ai fini della citazione del responsabile civile per il dibattimento, anche nell'ipotesi - in questione nel giudizio 'a quo' - in cui il responsabile civile non sia stato precedentemente citato, ne' sia intervenuto, all'udienza preliminare. Tale conclusione trova altresi' conferma - a parte gli argomenti desumibili dall'art. 465 cod. proc. pen. (concernente l'anticipazione dell'udienza dibattimentale) e dall'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. (sulle nullita' di ordine generale riguardanti il responsabile civile) - nella contraddizione interna al sistema che si avrebbe se al convenuto in sede penale per i danni non fosse assicurato, attraverso la previsione di un termine dilatorio che consenta un'effettiva partecipazione al giudizio, un fondamentale diritto che invece gli e' riconosciuto in sede civile, e nel principio, piu' volte enunciato dalla Corte (vedi massima A), in base al quale fra piu' interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione. Cade percio' la censura di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, formulata sul disatteso presupposto interpretativo che per la mancata espressa menzione, nell'art. 83 - oggetto dell'impugnativa - e nell'art. 429, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. - assunto a 'tertium comparationis' - del responsabile civile, il suddetto termine di venti giorni per la citazione a giudizio, in caso di mancata citazione o intervento dello stesso all'udienza preliminare, non debba osservarsi.(Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 83 cod. proc. pen., in 'parte qua').
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE PER IL GIUDIZIO - TERMINE - OMESSA DETERMINAZIONE NELLA NORMATIVA CODICISTICA - CONSEGUENTE NECESSITA' CHE IL TERMINE SIA FISSATO DAL GIUDICE - INCONGRUENZA E COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA' DI FAR RICHIAMO AL PIU' LUNGO TERMINE STABILITO PER L'IMPUTATO - MANCATA ESTENSIONE DELLO STESSO AL RESPONSABILE CIVILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'art. 83, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede per il procedimento pretorile la determinazione di un termine per la citazione del responsabile civile non e' in regola con i principi dell'art. 24 Cost. sotto un duplice profilo: in primo luogo, perche', nel concreto, il termine fissato dal giudice potrebbe rivelarsi incongruo ai fini della costituzione di tale parte; in secondo luogo, perche', comunque, resta affidato all'apprezzamento insindacabile del giudice stabilire se "il responsabile civile sia stato posto in grado di esercitare i suoi diritti" nel giudizio. Pertanto, poiche' nel procedimento pretorile l'unico termine di comparazione e' quello previsto per l'imputato, quale unica parte che puo' esistere all'atto di emissione del decreto di citazione a giudizio, e poiche' la citazione del civilmente responsabile segue necessariamente la costituzione della parte civile, considerando il ruolo di civilmente responsabile per il fatto dell'imputato, proprio del responsabile civile, l'unico precetto cui puo' farsi riferimento, in attesa di un auspicabile intervento legislativo nel sistema dei termini per le parti private diverse dall'imputato, e' l'art. 555 cod.proc.pen.; conseguentemente l'art. 83, quinto comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento pretorile il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice. - Riguardo alla diversa questione del termine assegnato per la citazione a giudizio, innanzi a tribunale o Corte d'assise, del responsabile civile non citato ne' intervenuto in precedenza nell'udienza preliminare: S. n. 430/1992.