Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Tribunale

di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di De

Crescenzo Antonio, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177 del codice penale, "nella parte in cui, in caso di

revoca della liberazione condizionale per la commissione di un

delitto, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la

residua pena detentiva da espiare, tenuto conto delle limitazioni

patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo

trascorso in tale regime";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la non fondatezza della questione;

Considerato che, con sentenza n. 282 del 1989 questa Corte ha

dichiarato "l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.

177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della

liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza

di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenuto conto del

tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di

libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale

periodo";

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice penale sollevata

dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte