Sentenza n. 431/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/10/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990
dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a
carico di Figliano Antonio, iscritta al n. 309 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito della camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 6 febbraio 1990 il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Catanzaro sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura
penale per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Esponeva il Giudice nell'ordinanza che il pubblico ministero, con
atto 28 dicembre 1989, aveva chiesto decreto di citazione a giudizio
di un imputato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo
comma, codice penale, per avere ottenuto, con artifizi e raggiri,
inducendo in errore i dirigenti della sede di Catanzaro della B.N.L.,
un prestito agrario di lire 35 milioni.
Il fatto si era verificato nell'agosto 1983, ma - riferisce
l'ordinanza - nessun atto di sorta era stato compiuto da allora,
benché il fascicolo processuale fosse stato formato presso
l'Autorità giudiziaria subito dopo il fatto. Il primo atto di
esercizio dell'azione penale era, perciò, rappresentato dalla detta
richiesta del pubblico ministero, sicché oltre sei anni erano
trascorsi fra la commissione del fatto e il promovimento dell'azione
penale senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo della
prescrizione del reato. La quale, però, ai sensi dell'art. 157 n. 3
c.p. si matura in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge
stabilisce la reclusione non inferiore ad anni cinque: e tale è
sicuramente la pena prevista per il delitto di truffa ai danni di
ente pubblico per cui è causa, punibile con la reclusione da uno a
cinque anni.
Ritiene, tuttavia, il giudice che, essendo scarsamente rilevanti i
precedenti penali dell'imputato, e dato il tempo trascorso e le
modalità operative del fatto (che ha potuto avere successo anche per
l'indifferenza dell'Istituto in ordine ai previ opportuni
accertamenti), all'imputato potrebbero essere riconosciute attenuanti
generiche, equivalenti alla contestata aggravante: il che
determinerebbe la prescrizione del reato.
Senonché rileva il Giudice che né la lettera né lo spirito
degli artt. 425 e 429 del codice di procedura penale consentirebbero
di concepire il rinvio a giudizio in termini di prognosi
colpevolistica, come accade, invece, nell'ambito delle disposizioni
transitorie. L'art. 256 di queste ultime, infatti, prevede
espressamente il rinvio a giudizio soltanto quando l'autorità
giudiziaria ritiene "che gli elementi di prova raccolti siano
sufficienti a determinare, all'esito dell'istruttoria dibattimentale,
la condanna dell'imputato": mentre poi il successivo art. 257
consente al giudice di "tenere conto delle diminuzioni di pena
derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni
dell'art. 69 del c.p.", "ai fini della pronuncia delle sentenze
istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall'art.
421 del codice abrogato".
1. - Secondo l'ordinanza, ciò determinerebbe ingiustificata
disparità di trattamento, uguale essendo la ratio che è alla base
di ambo i procedimenti, sostanziata da esigenza di economia
processuale, essendo costoso e defatigatorio disporre un giudizio che
sicuramente si risolverà a favore del giudicabile. Il che, peraltro,
si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 24 della Costituzione
perché impedisce alla difesa di conseguire il proscioglimento
istruttorio.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
sostenuto l'inammissibilità della questione o, in subordine, la sua
infondatezza. Considerato in diritto
1. - Secondo il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Catanzaro, sussisterebbe ingiustificata disparità di
trattamento fra la situazione di cui all'art. 425 c.p.p., che non
consente al giudice dell'udienza preliminare di riconoscere la
sussistenza di circostanze attenuanti, né di procedere al giudizio
di comparazione fra circostanze, ai fini della declaratoria di una
causa di estinzione del reato, e quella di cui al regime previsto
negli artt. 256 e 257 Disposizioni Transitorie.
Per queste ultime, infatti, è espressamente previsto che, ai fini
della pronunzia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero
di quelle di cui all'art. 421 del codice abrogato, il giudice possa
tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze
attenuanti e applicare le disposizioni dell'art. 69 del codice
penale.
Secondo il giudice a quo la violazione dell'art. 3 della
Costituzione deriverebbe dal fatto che alla base di ambo i
procedimenti sta la stessa ratio, rappresentata dall'esigenza di
economia processuale secondo cui il dibattimento va liberato da
processi "inutilmente costosi e giuridicamente defatigatori", quando
è prevedibile un esito processualmente o sostanzialmente favorevole
al giudicabile.
Il che poi comporterebbe anche la violazione dell'art. 24 della
Costituzione perché si preclude alla difesa la possibilità di
ottenere il proscioglimento istruttorio.
L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio a
rappresentare il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto
che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine,
infondata.
2. - L'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura
Generale dello Stato non può essere accolta. Essa è stata avanzata
evidentemente nell'opinione che il delitto di truffa fosse
circostanziato da aggravante comune, nel qual caso - secondo
l'Avvocatura - essendosi comunque il reato estinto, sarebbe venuta a
mancare la rilevanza della questione.
Ma - come s'è visto - l'aggravante contestata è, invece, quella
specifica del secondo comma dell'art. 640 c.p., la cui pena edittale
non è inferiore ad anni cinque di reclusione, sicché il reato,
salvo l'eliminazione dell'aggravante, si prescrive in dieci anni.
Nel merito la questione non è fondata.
È esatto che - come osserva il Giudice rimettente - esiste nello
spirito del nuovo processo, anche nelle sue norme transitorie, un
intento di semplificazione che tende ad escludere dal dibattimento
tutto ciò che può trovare definizione nell'udienza preliminare o in
taluni procedimenti speciali: al che sicuramente sono ispirate le
disposizioni di cui agli artt. 256 e 257 delle disposizioni
transitorie e 425 c.p.p.
Ma la ratio che giustifica il diverso trattamento, in ordine al
potere del giudice dell'udienza preliminare di riconoscere
circostanze attenuanti e di procedere a giudizio di bilanciamento, a
seconda che trattasi di situazione transitoria o di regime ordinario,
ha natura diversa.
Appare evidente che il legislatore ha tenuto conto del fatto che
nella situazione transitoria il giudice è di norma in possesso di un
fascicolo processuale contenente gli atti dell'istruttoria, sia essa
sommaria che formale, condotta sotto l'imperio del codice abrogato.
Egli, pertanto, si trova in condizione di esaminare un vero e proprio
complesso probatorio che gli consente di riconoscere agevolmente la
sussistenza di circostanze attenuanti e di acquisire elementi utili
all'instaurazione di un giudizio di comparazione.
Di qui l'esplicita autorizzazione al giudice a procedere nei sensi
di cui all'art. 257 delle disposizioni transitorie.
Ben diversa, invece, è la situazione nella quale versa il giudice
dell'udienza preliminare in regime codicistico. Quando il pubblico
ministero deposita nella cancelleria del giudice la richiesta di
rinvio a giudizio, egli vi accompagna altresì il fascicolo che di
norma contiene soltanto la notizia di reato e la documentazione
relativa alle indagini da lui espletate (art. 416 c.p.p.). Indagini
dirette ad acquisire quelle fonti di prova che il pubblico ministero
indica nella sua richiesta (art. 417, lett. c), e sulla base delle
quali poi le parti potranno promuovere la raccolta della prova nel
dibattimento, presentando liste di testi e di periti su specifiche
circostanze e indicando prove contrarie, negli atti preliminari (art.
468 c.p.p.).
Salvo il caso degli incidenti probatori, che tuttavia riguardano
particolari aspetti non sempre idonei a delineare la fisionomia
generale dei fatti, non esistono, dunque, prove nell'udienza
preliminare né significativo accertamento dei fatti, che si
profileranno soltanto al dibattimento, sicché è perfettamente
giustificato che in quella fase il legislatore non abbia potuto
autorizzare il giudice a tenere conto di quanto, invece, è previsto
nell'art. 257 delle disposizioni di attuazione.
Certo, esiste la possibilità che il giudice si avvalga della
procedura di cui all'art. 422 c.p.p., ma si tratta di un'ipotesi
supplementare che presume la sussistenza agli atti di elementi tali
da "rendere necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della
decisione". Ipotesi che spetta al giudice di merito verificare, e che
comunque è estranea alla prospettazione della specie sul piano della
rilevanza.
Di regola, il giudice dell'udienza preliminare non dispone degli
elementi necessari a riconoscere circostanze attenuanti e procedere
all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 69 c.p., sicché
non sussiste la violazione dell'art. 3 della Costituzione; né
conseguentemente dell'art. 24, giacché i diritti della difesa devono
rapportarsi - come bene rileva l'Avvocatura Generale - all'ambito
proprio di ciascuna fase del procedimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 425 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 6 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte