Sentenza n. 431/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 638/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma
11-quinquies, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione
del d.-l. n. 463/83 recante misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria) promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Manetta Anna
Maria ed ENASARCO iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio civile, promosso da una pensionata ENASARCO
per sentir dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'ente il
quale pretendeva (ed aveva iniziato ad operare) il recupero di
importi di pensione ad essa indebitamente erogati per esclusivo
errore dell'ente stesso, l'adito Pretore di Napoli, con ordinanza del
14 aprile 1992 - rilevato che la fattispecie trovava specifica
disciplina nell'art. 6, comma 11-quinquies, della l. 638/83, il quale
autorizza le gestioni previdenziali, tra cui quella ENASARCO, a
procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate
in eccedenza ancorché percepite in buona fede dal pensionato; onde
in applicazione di detta norma la domanda dell'attrice avrebbe dovuto
essere respinta - ha ritenuto rilevante di conseguenza, e non
manifestamente infondata ed ha per ciò sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 38 Cost., questione incidentale del predetto art. 6,
nella parte appunto in cui non esclude la ripetibilità delle
erogazioni corrisposte dall'ENASARCO in misura superiore al dovuto
per errore imputabile all'ente non causato da dolo dell'interessato.
Secondo il Pretore, risulterebbe infatti nella specie innanzitutto
violato il precetto costituzionale dell'eguaglianza per irragionevole
discriminazione dei pensionati ENASARCO nei confronti sia dei
beneficiari delle prestazioni INPS che dei pubblici impiegati per i
quali, rispettivamente, l'art. 52 della l. 88/1989 (interpretato
autenticamente dall'art. 13 l. 412/91) e l'art. 206 d.P.R. 1973 n.
1092 stabiliscono, nell'identica situazione, l'irripetibilità invece
dei ratei non dovuti in buona fede dall'assistito.
E sembrerebbe inoltre vulnerato anche l'art. 38 Cost., perché la
ripetibilità dell'importo - come incondizionatamente sancita dalla
norma denunciata - non terrebbe conto della natura alimentare e della
funzione (di garantire un'esistenza libera e dignitosa) cui assolvono
le prestazioni previdenziali.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri per contrastare, sotto ogni profilo, la
fondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Napoli dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 11-quinquies, della l. 11 novembre 1983 n. 638 (di
conversione del d.-l. n. 463/83 recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria), "nella parte in cui non esclude nei
confronti dei beneficiari di erogazioni ENASARCO la ripetibilità
delle prestazioni pensionistiche per l'I.V.S. corrisposte per errore
di qualsiasi natura imputabile all'ente non causato da dolo
dell'interessato".
Ed ipotizza il duplice contrasto della norma denunciata:
- con l'art. 3 Cost., sotto il profilo di una irragionevole
discriminazione dei pensionati ENASARCO nei confronti sia dei
beneficiari delle prestazioni INPS che dei pubblici impiegati per i
quali, rispettivamente, l'art. 52 della l. 88/1989 (interpretato
autenticamente dall'art. 13 l. 412/91) e l'art. 206 d.P.R. 1973 n.
1092 stabiliscono, nell'identica situazione, l'irripetibilità invece
dei ratei non dovuti percepiti in buona fede dall'assistito;
- e con l'art. 38 Cost., sul rilievo che la ripetibilità
dell'importo - come incondizionatamente sancita dalla norma
denunciata - non terrebbe conto della natura alimentare e della
funzione (di garantire un'esigenza libera e dignitosa) cui assolvono
le prestazioni previdenziali.
2.1. - La questione così prospettata è però inammissibile, in
ragione dei noti limiti che i poteri decisori di questa Corte
incontrano in materia di sentenze additive a soluzione non obbligata,
come quella che sostanzialmente, nella specie, richiede il giudice a
quo.
2.2. - Ed infatti è pur vero che, nel quadro di disciplina delle
pensioni pubbliche ( ex art. 206 t.u. 1092/1973 cit., come anche
interpretato dall'art. 8 d.P.R. 8 agosto 1986 n. 538), e del pari in
quello delle pensioni private gestite dall'INPS (già con l'art. 80
del r.d. n. 1924, poi seguito dai richiamati artt. 52 l. 88/1989 e 13
l. 412/1998) si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un
principio di settore, secondo il quale - in luogo della generale
regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito
(art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di
tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza
di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque)
avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al
percipiente della erogazione non dovuta.
Vero è altresì che, per identità di ratio, lo stesso principio
di settore risulta ora esteso alle pensioni di guerra (v. art. 11 l.
1986 n. 656) ed è stato, in qualche misura, introdotto anche nella
materia stipendiale, relativa al pubblico impiego, dalla
giurisprudenza del giudice amministrativo.
2.3. - Ma tale premessa, attinente al complessivo quadro normativo
di riferimento - mentre conforta le implicazioni che ne trae il Pretore rimettente in punto di negativa valutazione della legittimità
della disposizione denunciata - non può anche condurre alla
ulteriore conseguenza, dal medesimo auspicata, di una pronunzia
direttamente attuativa della correlativa reductio ad legitimitatem.
Vale a dire che - per quanto riguarda il profilo meramente
ricognitivo del rapporto tra la norma impugnata ed i parametri
costituzionali invocati - questa Corte conviene sulla effettività
della denunciata discriminazione di trattamento in danno dei
pensionati ENASARCO non reputandola sufficientemente giustificata
dalle peculiarità di struttura e funzionamento, che pur connotano
questa particolare forma previdenziale, una volta che lo stesso
principio (di non ripetibilità o limitata ripetibilità
dell'indebito percepito dal pensionato senza dolo) circola, per
quanto detto, all'interno di plurimi settori previdenziali a loro
volta caratterizzati da non meno apprezzabili differenze interne.
Conclusione questa ulteriormente rafforzata dal canone (pure esso
qui esattamente invocato) dell'art. 38 Cost. - che contestualmente,
per altro, circoscrive la misura della garanzia costituzionale
apprestata al principio di settore in questione - in funzione della
soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole
del rapporto; che vengono ad essere contraddette dalla indiscriminata
ripetibilità di prestazioni naturaliter già consumate in
correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare.
3. - È però - ed in ciò appunto sta l'ostacolo alla richiesta
pronuncia additiva - che il su richiamato principio vive
nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate
e variamente modulate, in senso sincronico oltreché diacronico.
Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che
preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità
dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di
dolo (v. artt. 80 r.d. 1422/1924; 52, 55 l. 88/1989; 13 l. 412/1991)
alla prescrizione, in positivo, della buona fede (art. 11 l.
656/1989). Inoltre, alcune volte si richiede (art. 13 l. 412 cit.),
altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua
constatazione (art. 3 l. 428/1985) - siano consacrati in un
provvedimento formale; di questo poi presupponendosi (art. 13 l.
412/91), o non, la comunicazione all'interessato. Per di più, in
talune ipotesi lo ius retentionis del percipiente è subordinato
anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza
di un suo obbligo di comunicazione (artt. 11 l. 656/1986; 13 l.
412/91), con limitazione, per altro, in un caso, ai soli fatti che
non siano già di per sé conosciuti dall'ente erogante (art. 13
cit.).
Il che rende evidente la pluralità delle scelte possibili in
ordine alla puntuale configurazione della fattispecie preclusiva
della ripetizione nel settore considerato: dovendosi anzi anche
considerare che ulteriori variabili potrebbero essere ritenute
opportune in ragione delle peculiarità proprie della previdenza
ENASARCO.
E ciò appunto impone - come anticipato - la inammissibilità
della questione sollevata, mentre la individuazione della soluzione
più idonea ad eliminare la rilevata situazione non in sintonia con
la Costituzione resta riservata alla scelta discrezionale del
legislatore. Al quale la Corte non può, peraltro, non rivolgere
l'invito a provvedere, al riguardo, con l'opportuna sollecitudine.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 11-quinquies, della l. 11 novembre 1983 n. 638 (di
conversione del d.-l. n. 463/83 recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria), "nella parte in cui non esclude nei
confronti dei beneficiari di erogazioni ENASARCO la ripetibilità
delle prestazioni pensionistiche per l'I.V.S. corrisposte per errore
di qualsiasi natura imputabile all'ente non causato da dolo
dell'interessato", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38
Costituzione, dal pretore di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte