Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/09/1995 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 223legge 382/1978
  • art. 224legge 382/1978
  • art. 222legge 382/1978
  • art. 5legge 382/1978
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace,

unitamente agli artt. 223 e 224, nonché all'art. 222 dello stesso

codice, promossi con due ordinanze emesse il 22 e il 14 febbraio 1995

dal Tribunale militare di Padova nei procedimenti penali a carico di

D'Ambra Giuseppe e di Catanese Walter, iscritte rispettivamente ai

nn. 231 e 239 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 19, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che con due ordinanze, emesse nel corso di altrettanti

procedimenti, il Tribunale militare di Padova ha denunciato l'art.

37, primo comma, del codice penale militare di pace in relazione alle

disposizioni incriminatrici speciali di seguito indicate:

gli artt. 223 e 224, per violazione degli artt. 3 e 103 della

Costituzione, nel corso del procedimento a carico di Catanese Walter,

soldato in congedo, già effettivo, imputato di lesione personale

grave per aver colpito con un pugno al volto un pari grado,

cagionandogli varie fratture e l'indebolimento dell'organo estetico

(ordinanza del 14 febbraio 1995);

l'art. 222, per lesione degli artt. 3 e 103 della Costituzione,

nel processo a carico del soldato D'Ambra Giuseppe imputato del reato

di percosse (ordinanza del 22 febbraio 1995);

che le due ordinanze sollevano la questione del combinato

disposto dell'art. 37, primo comma, in relazione agli artt. 223 e 224

nonché all'art. 222, nella parte in cui esso si applica anche al di

fuori delle condizioni stabilite dall'art. 5, terzo comma, della

legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina

militare);

che secondo i giudici a quibus i reati contenuti nel libro II,

titolo IV, capo III, quali le percosse e le lesioni personali, si

applicano per il solo fatto che i soggetti (attivo e passivo) del

reato rivestano la qualità di militare;

che le figure criminose disegnate dalle disposizioni impugnate

potrebbero, dunque, definirsi "reato militare" ai sensi del citato

art. 37, primo comma, sì che la nozione di esso peccherebbe per

difetto, e per eccesso;

che detto art. 37 non ricomprenderebbe nel suo ambito né i

fatti lesivi di interessi militari - vi esulerebbero la corruzione,

l'abuso d'ufficio, la concussione, il peculato d'uso e l'omicidio tra

pari grado - né i fatti estranei alla tutela di quegli interessi,

onde la violazione degli artt. 3 e 103, ultimo comma, della

Costituzione;

che sotto quest'ultimo riguardo il reato militare potrebbe

essere definito "come violazione di legge penale posta a tutela di

valori afferenti all'istituzione militare, esplicitamente o

implicitamente garantiti dalla Carta costituzionale" (sentenza n. 81

del 1980);

che, al contrario, sotto il primo profilo, quello dell'art. 3,

la lesione si paleserebbe per l'effetto derivante dalla

qualificazione formale di reato militare, con un trattamento

sostanziale complessivo (pene principali e accessorie, loro

esecuzione, scriminanti, attenuanti e aggravanti) del tutto peculiare

e diverso rispetto a quello conseguente alla contestazione del reato

comune, stante la radicale diversità della disciplina processuale,

caratterizzata dalle forme del processo militare e dalla richiesta di

procedimento da parte del comandante di Corpo;

che vi sarebbero, tuttavia, fatti non idonei a interferire con

beni o interessi militari e che, ciononostante, verrebbero sottoposti

alla speciale disciplina del codice penale militare;

che tali sarebbero i fatti di lesione personale, come quello in

esame, commessi per ragioni e in situazioni estranee al servizio e

alla disciplina militare (e, cioè, fatti lesivi di interessi

"comuni" sottratti alla loro naturale disciplina per essere, invece,

assoggettati a quella militare);

che l'identico trattamento sanzionatorio sarebbe inoltre

comminato per tutti i fatti, quanto all'interesse leso, anche fra

loro eterogenei;

che si paleserebbe, in tal modo, l'incostituzionalità

dell'impugnato art. 37, primo comma, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, in una lesione riscontrabile pure per tutte le altre

incriminazioni denunciate;

che tali disposizioni ricomprenderebbero, invero, fatti senza

alcuna afferenza con le esigenze del servizio e della disciplina

militare, assoggettando il fatto "comune", o delle percosse, o delle

lesioni personali alle conseguenze derivanti dall'ascrizione al genus

del reato militare (dall'attenuante dell'ottima condotta militare ex

art. 48, ultimo comma, all'aggravante del grado rivestito ex art. 47,

n. 2; dalla perseguibilità sottratta alla parte lesa e affidata al

comandante di corpo, alla sottoposizione alla giurisdizione militare

ex art. 263);

che, in tal modo, ne discenderebbe una irrazionalità, ancor

più evidente con riferimento alla disposizione di cui all'art. 5,

terzo comma, della legge n. 382 del 1978, sul modello dell'art. 199

del codice penale militare, ove si statuiscono le condizioni di

applicabilità della normativa sull'insubordinazione e sull'abuso di

autorità (riferimento che potrebbe restringere l'applicazione della

disposizione impugnata soltanto quando i militari "svolgono attività

di servizio; si trovano in luoghi militari o comunque destinati al

servizio; indossano l'uniforme; e si qualificano come militari, in

relazione a compiti di servizio, o si rivolgono ad altri militari in

divisa o vi si qualificano come tali");

che il Tribunale rimettente ha perciò sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, anche questione di costituzionalità

degli artt. 223, 224 e 222 del codice penale militare di pace, nella

parte in cui si applicano altresì al di fuori delle condizioni

stabilite dall'art. 5, terzo comma, della legge n. 382 del 1978;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza;

che ad avviso dell'Avvocatura rientrerebbe nella sfera di

discrezionalità riservata al legislatore prevedere (o meno) cause di

inapplicabilità di determinate fattispecie, purché non vi sia

violazione del criterio di ragionevolezza;

che tale censura non sarebbe però invocabile, nella ipotesi in

esame, non soltanto per la diversa "obiettività giuridica" fra i

valori posti a confronto, ma anche perché i reati militari e i reati

comuni fra loro comparati riceverebbero differente trattamento

sanzionatorio, a volte più grave delle corrispondenti fattispecie

comuni.

Considerato che le stesse questioni, sulla base delle medesime

considerazioni, hanno già formato oggetto di esame da parte di

questa Corte, che le ha dichiarate inammissibili con la sentenza n.

298 del 1995;

che le ordinanze di rimessione non prospettano, a sostegno,

nuove o diverse argomentazioni;

che, pertanto, previa trattazione congiunta dei due giudizi per

l'identità delle questioni, va dichiarata la manifesta

inammissibilità delle stesse;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace,

unitamente agli artt. 223 e 224, nonché all'art. 222 dello stesso

codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli

artt. 3 e 103 della Costituzione, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte