Sentenza n. 431/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/10/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza emessa il 28 giugno 1999 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra il fallimento Sales Promotion S.r.l.
e la Rusconi Pubblicità S.p.a. ed altra, iscritta al n. 532 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dal curatore fallimentare
per ottenere la condanna di un debitore al pagamento del credito
vantato nei confronti di quest'ultimo dal fallito, il tribunale di
Milano in composizione monocratica - di fronte all'eccezione del
debitore convenuto di compensazione di tale credito con quello
contrapposto, già scaduto, a lui ceduto da un terzo nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento - ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 56, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che la
compensazione non abbia luogo se il creditore ha acquistato il
credito per atto tra vivi nell'anno anteriore al fallimento, anche se
il credito è scaduto.
Il rimettente - richiamata la giurisprudenza della Corte di
cassazione sulla non revocabilità ai sensi dell'art. 67 del regio
decreto n. 267 del 1942 di una siffatta cessione del credito, non
essendo quest'ultima un atto del fallito - ritiene che il differente
trattamento normativo previsto nel caso di acquisto per atto tra vivi
di un credito scaduto (nel quale la compensazione è ammessa)
rispetto a quello di un credito non scaduto (nel quale la
compensazione è vietata) non sia giustificabile alla stregua
dell'evocato parametro costituzionale, perché, secondo quanto
denunciato anche dalla prevalente dottrina, la ratio del divieto di
compensazione mediante un credito non scaduto - cioè l'esigenza di
non violare il principio del concorso sostanziale dei creditori -
varrebbe ugualmente nel caso di credito scaduto e perché
sussisterebbe altresì, anche in tale ipotesi, il pericolo di
favorire lo sviluppo di un mercato dei crediti vantati nei confronti
dell'imprenditore insolvente.
Sempre secondo il rimettente, la diversità di disciplina non
potrebbe giustificarsi in base alla considerazione che l'effetto
estintivo della compensazione si verifica nel momento della
coesistenza dei contrapposti crediti, e dunque già prima del
fallimento per i debiti scaduti; in contrario, nell'ordinanza di
rimessione, si osserva che "questa conclusione non vale ai fini del
concorso, in quanto rispetto alla massa dei creditori l'estinzione
del credito del fallito presuppone che sia avvenuta efficacemente".
Il giudice a quo nega, infine, la possibilità di
un'interpretazione secundum Constitutionem della denunciata
disposizione, perché all'esclusione del meccanismo compensativo
rispetto ai crediti, acquistati per atto inter vivos, già scaduti
(prevista, ad esempio, negli ordinamenti tedesco, austriaco e
svizzero), non può pervenirsi in via di interpretazione analogica,
ostandovi il chiaro dettato della disposizione denunciata.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di
infondatezza della sollevata questione ed osservando, con successiva
memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, che la compensazione
opera già prima della dichiarazione di fallimento, secondo i
principi generali dell'estinzione delle obbligazioni, senza che possa
lamentarsi la violazione della par condicio creditorum principio
residuale, ed in ogni caso "di per sé inidoneo a fondare diritti non
previsti da norme specifiche". Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Milano, in composizione monocratica, dubita
- con riferimento all'art. 3 della Costituzione - della legittimità
costituzionale dell'art. 56, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che la
compensazione non abbia luogo se il creditore ha acquistato il
credito per atto tra vivi nell'anno anteriore al fallimento, anche se
il credito è scaduto. Secondo il rimettente, la denunciata norma
riserva un'ingiustificata disparità di trattamento all'ipotesi di
acquisto per atto tra vivi, da parte del debitore del fallito,
nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, di un credito
scaduto (o che scada prima del fallimento) verso il fallito, rispetto
all'ipotesi di acquisto, ferme le altre condizioni, di un credito
ancora non scaduto: mentre in quest'ultimo caso la compensazione tra
i contrapposti crediti è esclusa dal legislatore, nel primo caso è
invece ammessa, nonostante che ricorrano le identiche esigenze di non
violare il principio del concorso sostanziale dei creditori e di
evitare la creazione di un mercato dei crediti verso l'imprenditore
insolvente.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - L'art. 56 della legge fallimentare è composto da due
commi. Nel primo si dispone, in deroga al tendenziale principio della
par condicio creditorum che i creditori hanno diritto di compensare
con i loro debiti verso il fallito i crediti vantati verso di lui,
ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Il
secondo comma stabilisce - quale eccezione a tale regola - che,
"tuttavia", "per i crediti non scaduti la compensazione (...) non ha
luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo
la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore".
La ratio differentiae dell'eccezione posta dal censurato secondo
comma risiede (come risulta dai lavori preparatori: v. la Relazione
del Ministro Guardasigilli al punto n. 13) nell'esigenza di "evitare
possibili abusi". L'artificiosa compensazione, effettuata attraverso
l'acquisto per atto tra vivi di un credito verso il fallito nel
cosiddetto periodo sospetto, viene impedita dal legislatore
attraverso una presunzione assoluta di frode ai danni della massa
fallimentare (come evidenziato anche dall'inapplicabilità della
disposizione in esame all'ipotesi di acquisto del credito mortis
causa, nella quale manca necessariamente ogni intento fraudolento);
con conseguente esclusione della vis compensativa dei contrapposti
crediti, così da ripristinare la vigenza, nella specie, del
principio della par condicio creditorum.
2.2. - Individuata come sopra la ratio della denunciata norma,
può certo apparire discutibile la distinzione fatta dal legislatore,
con riguardo ai crediti acquistati per atto tra vivi nel medesimo
periodo di tempo, tra quelli non scaduti (i soli espressamente
esclusi dalla compensazione) e quelli scaduti. Infatti essa ha sempre
formato oggetto di serie critiche in dottrina, una parte minoritaria
della quale - seguìta da alcuni giudici di merito - ha anche
cercato, basandosi sulla non felice formulazione del testo letterale,
di dare alla norma un senso opposto rispetto a quello fatto palese
dalla connessione delle parole e accolto dal rimettente. Nella stessa
giurisprudenza della Corte di cassazione si ritrova il rilievo che,
per risolvere i problemi pratici posti dal secondo comma dell'art. 56
in esame, l'unica alternativa alla repulsa di un'interpretazione che
porti appunto ad estendere, analogicamente, la non operatività della
compensazione anche ai crediti scaduti sarebbe un intervento
legislativo innovatore.
2.3. - Tanto osservato, ritiene questa Corte che, comunque,
neppure se interpretata nel senso restrittivo generalmente accolto,
la denunciata norma meriti le censure formulate dal giudice a quo.
Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore - col solo
limite della manifesta illogicità o arbitrarietà - la scelta degli
strumenti normativi idonei ad evitare una artificiosa compensazione
operata in danno della massa fallimentare attraverso l'acquisto, nel
cosiddetto periodo sospetto, di crediti verso il fallito. E tale
limite non appare travalicato nella specie, atteso che l'asserita
incongruità della disposizione in esame sarebbe comunque da
intendersi, non già come incoerenza logico-giuridica, bensì come
semplice insufficienza a raggiungere il risultato finale di
preservare in modo completo la par condicio creditorum dalle manovre
fraudolente che sarebbero possibili in tutti i casi di reciprocità
delle posizioni attive e passive, derivata dall'acquisto di crediti
verso il fallito. Risultato che, evidentemente, il legislatore non ha
inteso perseguire - come invece auspicato da più parti - per
rispetto del generale principio sancito nell'art. 1242 cod. civ.
La differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del
fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione
nel fatto che solo con riguardo ai primi l'effetto estintivo proprio
della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato
art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti)
deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del
fallimento.
Né rileva che pure i crediti come sopra esclusi si considerano
scaduti in quest'ultima data, ai sensi dell'art. 55, secondo comma,
della legge fallimentare. Infatti, poiché la loro scadenza è
stabilita dal legislatore solo "agli effetti del concorso", mentre il
meccanismo della compensazione vale ad escludere in radice il
concorso, anche sotto tale aspetto non è possibile equiparare gli
uni agli altri.
Si deve dunque concludere che le prospettate censure alla
normativa dettata dal legislatore si muovono tutte nell'àmbito delle
mere valutazioni di opportunità e di efficacia pratica, restando
perciò estranee allo scrutinio di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata - in riferimento all'art. 3 della
Costituzione - dal giudice del tribunale di Milano con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 20 ottobre 2000.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:2000:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte