Sentenza n. 432/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/09/1995 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
ottobre 1993 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a
carico di Felli Roberto ed altro, iscritta al n. 737 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Avezzano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34, comma
2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del
dibattimento, del giudice per le indagini preliminari che abbia
adottato la misura della custodia cautelare nei confronti
dell'imputato successivamente rinviato a giudizio".
2. - Il remittente, premesso che il presidente del collegio
chiamato a pronunciarsi nel giudizio a quo è lo stesso magistrato
che in veste di giudice delle indagini preliminari ebbe ad adottare
l'ordinanza di custodia cautelare a carico di uno degli imputati, in
relazione agli stessi fatti per cui si procede, rileva che la mancata
introduzione dell'incompatibilità nel caso in esame è suscettibile
di compromettere la genuinità e la correttezza del processo
formativo del convincimento del giudice, che si ricollegano alla
garanzia costituzionale del giusto processo.
A suo avviso, infatti, posto che l'adozione della misura della
custodia cautelare presuppone, in base all'art. 273, comma 1, del
codice di procedura penale la verifica della sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, e non più dei sufficienti indizi (come sotto
la vigenza del codice Rocco) ne deriva che la valutazione effettuata
dal giudice per le indagini preliminari in sede di adozione della
misura cautelare, non può considerarsi meramente processuale,
investendo, sia pure attraverso la verifica degli indizi, il
contenuto dell'imputazione, e configurandosi perciò come valutazione
di merito; né si può escludere che gli elementi acquisiti al
momento dell'adozione della misura cautelare da parte del giudice per
le indagini preliminari siano gli stessi che si rendono disponibili
alla chiusura della fase delle indagini preliminari, o addirittura di
quella dibattimentale.
Sotto questo profilo sarebbe ravvisabile analogia fra il caso di
specie e quelli esaminati da questa Corte con le sentenze nn. 186 e
124 del 1992 e 502 del 1991.
Inoltre, conclude il remittente, l'esame del merito in una fase
precedente del procedimento e l'adozione di una misura restrittiva
della libertà personale generano dubbi sull'imparzialità e
serenità della successiva valutazione in sede dibattimentale, o
quanto meno sulla genuinità e correttezza del convincimento del
giudice, venuto altresì a conoscenza di elementi che potrebbero non
essere utilizzabili ai fini della decisione.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la
quale, ritenendo la questione analoga ad altra già decisa nel senso
dell'infondatezza da questa Corte (v. sentenza n. 401 del 1991: resa
però sul diverso tema dell'incompatibilità a partecipare
all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che
abbia ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione), ha
concluso negli stessi termini. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Avezzano ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento
da parte del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato
la misura della custodia cautelare nei confronti dell'indagato
successivamente rinviato a giudizio.
2. - Il remittente, premesso che il presidente del collegio
giudicante è lo stesso magistrato che, in veste di giudice per le
indagini preliminari, ebbe a disporre l'ordinanza di custodia
cautelare nei confronti dell'imputato, in relazione agli stessi fatti
per cui è giudizio, ritiene che la mancata previsione
dell'incompatibilità nel caso in esame sia suscettibile di
compromettere la genuinità e la correttezza del processo formativo
del convincimento del giudice, che si ricollegano alla garanzia
costituzionale del giusto processo.
A suo avviso, infatti, posto che l'adozione della misura della
custodia cautelare presuppone, ai sensi dell'art. 273, comma 1, del
codice di procedura penale, la verifica di gravi indizi di
colpevolezza, a carico dell'indagato, e non più di "sufficienti"
indizi, come disponeva il codice previgente, detta valutazione,
investendo, sia pure attraverso l'esame di indizi e non di prove, il
contenuto dell'imputazione, non può considerarsi meramente
processuale, ma si configura bensì come una valutazione di merito da
parte del giudice, venuto altresì a conoscenza di elementi che
potrebbero non essere utilizzabili ai fini della decisione; ovvero
non può escludersi, aggiunge il remittente, che gli elementi
acquisiti al momento dell'adozione della misura cautelare siano gli
stessi disponibili alla chiusura delle indagini preliminari o
addirittura all'esito del dibattimento.
Sotto questo profilo, quindi, l'analogia fra il caso di specie e
le ipotesi di incompatibilità (affermate da questa Corte) del
giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta
di pena concordata (sent. n. 186 del 1992), anche per la non ritenuta
concedibilità di circostanze attenuanti (sent. n. 124 del 1992), o
che abbia ordinato di formulare l'imputazione (sent. n. 502 del
1991), concreterebbe un'ipotesi di illegittima disparità di
trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
3. - La questione è fondata.
Occorre rilevare che le censure sollevate dal giudice a quo, pur
se formalmente riferite alla sola ipotesi dell'incompatibilità del
giudice che abbia adottato un provvedimento di custodia cautelare,
investono necessariamente tutte le ipotesi in cui sia stata disposta
una misura cautelare personale di qualsiasi tipo, e non la sola
custodia cautelare; poiché il citato art. 273 prevede che le
condizioni generali di applicabilità siano comuni a tutte le misure
cautelari, nessuna distinzione fondata sul tipo in concreto applicato
risulta, ai fini che qui interessano, possibile.
Ciò posto, nella sentenza n. 502 del 1991 questa Corte aveva già
esaminato questione sostanzialmente analoga (ma sollevata in
riferimento agli artt. 25 e 77 della Costituzione) che prospettava
l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 34, comma 2, nella
parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti delle
indagini preliminari, acquisita dal giudice in occasione del riesame
ex art. 309 del codice di procedura penale, comporti
l'incompatibilità a partecipare al dibattimento.
In quella occasione la Corte ritenne non fondata la questione
rilevando che i provvedimenti sulla libertà personale (e tra di
essi, il riesame di misure cautelari allora specificamente
considerato) non comportano una valutazione sul merito della res
judicanda idonea a determinare un pregiudizio che mini
l'imparzialità della decisione conclusiva del giudice.
Successivamente questa Corte è stata chiamata più volte ad
esaminare la materia dell'incompatibilità ed ha avuto occasione di
enucleare alcuni principi di base i quali - unitamente alla
convinzione di dover affermare un più pregnante significato dei
valori costituzionali del giusto processo (e del diritto di difesa
che ne è componente essenziale), ed all'intervenuto mutamento del
quadro normativo a seguito della recente legge 8 agosto 1995, n. 332,
la quale, accentuando ancor più il carattere di eccezionalità dei
provvedimenti limitativi della libertà personale disposti prima
della condanna, comporta indubbiamente una maggior incisività
dell'apprezzamento del giudice sul punto - si pongono come utili
termini di raffronto e consentono di pervenire ora a diversa
conclusione.
4. - In linea preliminare va sottolineato che l'analisi del
problema non si esaurisce nell'esame della differenza tra valutazioni
di tipo indiziario, che il giudice compie in sede di indagini
preliminari, e giudizio sul merito dell'accusa all'esito del
dibattimento, ma deve anche considerare, più specificamente, la
possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini
preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di
minare l'imparzialità del giudice.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 273 del codice di procedura penale
la prima condizione generale per l'emissione di misure cautelari
personali è l'apprezzamento di "gravi indizi di colpevolezza" a
carico dell'imputato.
È evidente che la norma può esprimersi solo in termini di
"indizi" per l'ovvio motivo che tutti gli elementi raccolti nella
fase delle indagini preliminari, sia a favore che contro l'imputato,
non hanno ancora avuto riscontro nel contraddittorio dibattimentale;
è altrettanto chiaro, però, che, ai fini che qui interessano, detti
"indizi" vengono comunque ritenuti idonei a dimostrare una qual certa
fondatezza dell'accusa, almeno fino all'emergere, in dibattimento, di
nuovi, ed eventuali, elementi in contrario avviso.
Neppure è certa la fase dibattimentale se l'imputato chiede il
"patteggiamento" o il giudizio abbreviato. In tali casi è ancor più
evidente che i medesimi elementi che nella fase delle indagini erano
semplici indizi vengono sostanzialmente apprezzati come prove.
Ora, se è vero che rimangono non equiparabili situazioni
processuali sicuramente diverse, quali quella della decisione circa
l'applicazione di una misura cautelare personale e quella della
decisione di merito sulla fondatezza dell'accusa (caratterizzata,
quest'ultima, dall'esigenza di individuazione di prove certe circa la
sussistenza del fatto e la commissione dello stesso da parte
dell'imputato), nondimeno occorre prendere atto che i "gravi indizi
di colpevolezza" richiesti dall'art. 273, comma 1, per
l'applicabilità delle misure cautelari si sostanziano pur sempre in
una serie di elementi probatori individuati nelle indagini
preliminari e idonei a fornire una consistente e ragionevole
probabilità di colpevolezza dell'indagato.
Più in particolare, la giurisprudenza della Corte di cassazione
ha sottolineato che il concetto di "gravità" degli indizi
(certamente più rigoroso di quello di "sufficienza" richiesto nel
codice previgente) postula una obiettiva precisione dei singoli
elementi indizianti che, nel loro complesso, consentono di pervenire
logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di
certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità
dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato;
indizi, quindi, capaci di resistere ad interpretazioni alternative.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 292, lett. c), il
giudice è tenuto ad esporre con adeguata motivazione gli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta (con l'indicazione degli
elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi
assumono rilevanza), ed inoltre - elemento di sostanziale importanza
- che l'applicazione della misura cautelare comporta una valutazione
negativa non solo circa l'esistenza di condizioni legittimanti il
proscioglimento, ex art. 273, comma 2, (cause di giustificazione, di
non punibilità, di estinzione del reato o della pena), ma anche in
ordine alla possibilità di ottenere con la sentenza (che
evidentemente si ritiene di condanna) la sospensione condizionale
della pena (art. 275, comma 2-bis, introdotto dalla citata legge n.
332 del 1995).
5. - Tali essendo, in sintesi, le valutazioni che il giudice per
le indagini preliminari deve compiere allorquando disponga una misura
cautelare, si deve riconoscere che detta attività comporta la
formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito
(sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza
dell'imputato; giudizio analogo, ai fini che qui interessano, alle
ipotesi già esaminate da questa Corte nelle sentenze nn. 124 e 186
del 1992.
In tali decisioni, infatti, è già stato affermato il principio
che una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze
delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità
dell'imputato vale a radicare l'incompatibilità, e questa è stata
riconosciuta sussistere nell' ipotesi del giudice per le indagini
preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena
concordata.
Nel caso in esame ed in quelli ora citati presupposto comune del
provvedimento è una valutazione non formale ma di contenuto sulla
probabile fondatezza dell'accusa, cui si aggiunge una valutazione,
anch'essa di merito, come le citate sentenze nn. 124 e 186 del 1992
hanno sottolineato, sull'inesistenza di condizioni legittimanti il
proscioglimento.
In realtà, che in non pochi casi il giudice per le indagini
preliminari compia una valutazione contenutistica dei risultati delle
indagini stesse tale da radicare una sua incompatibilità nella fase
del giudizio, era già stato riconosciuto anche nelle sentenze nn.
496 del 1990, 401 e 502 del 1991, dichiarative dell'incompatibilità
del giudice per le indagini preliminari che, decidendo sulla
richiesta di archiviazione, abbia ordinato di formulare
l'imputazione.
In quelle occasioni la Corte ebbe ad affermare: "con l'ordine di
formulare l'imputazione il giudice per le indagini preliminari compie
una valutazione contenutistica dei risultati di queste e dà, anzi,
ex officio, l'impulso determinante alla procedura che condurrà
all'emanazione di una sentenza. Di conseguenza ( ..) non può essere
lo stesso giudice che ha compiuto una così incisiva valutazione di
merito ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla
responsabilità dell'imputato". A giudizio di questa Corte non è
ravvisabile, ai fini che qui interessano, una sostanziale diversità
tra la valutazione dei risultati delle indagini che conduce alla
pronuncia di una misura cautelare personale e quella che conduce
all'ordine di formulare l'imputazione o al rigetto della richiesta di
applicazione di pena concordata.
L'oggetto di tali valutazioni è, infatti, identico, poiché in
tutti i casi si tratta dei medesimi elementi probatori che solo
all'esito del dibattimento verranno o meno ritenuti prove.
Anche dal punto di vista della completezza delle indagini la
differenza è solo eventuale: in linea generale dando l'ordine di
formulare l'imputazione o rigettando la richiesta di patteggiamento
(che, peraltro, può essere formulata anche durante le indagini
preliminari) il giudice per le indagini preliminari esamina un quadro
tendenzialmente completo delle indagini stesse, ma non è detto che
allorquando adotti un provvedimento di custodia cautelare ne abbia un
quadro necessariamente incompleto: questo dipende solo dal momento in
cui vengono ravvisate da parte del pubblico ministero le esigenze
cautelari indicate nell'art. 274; il che può accadere dopo notevole
lasso di tempo dall'inizio delle indagini, o anche al termine delle
stesse.
Anche in questo caso, pertanto, in raffronto alle ipotesi ora
indicate, devono riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che
l'art. 34 mira ad impedire, e cioè che la valutazione conclusiva
sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire,
condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da
quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un
atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso
procedimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non
possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le
indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare
personale nei confronti dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte