Processo penale - Adozione di misure cautelari personali - Dichiarazioni rese da persona offesa informata dei fatti, in caso di accertata sua sottoposizione a minaccia affinché non renda dichiarazioni o dichiari il falso - Possibilità di valutare le precedenti dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa persona senza applicare l’art. 192 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Prospettata irragionevole diversità di disciplina, rispetto a quella valevole per la fase dibattimentale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di accertata sottoposizione a minaccia della persona informata dei fatti, affinché non renda dichiarazioni ovvero dichiari il falso, il giudice possa valutare le dichiarazioni precedentemente rese dalla stessa senza applicare la regola dettata dal predetto art. 192, commi 3 e 4, alla stregua della quale esse sono valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Infatti le dichiarazioni accusatorie acquisite in forza dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - evocato quale 'tertium comparationis' - non sono affatto sottratte (come erroneamente reputato dal rimettente) alle regole generali sulla valutazione della prova, sicché non è riscontrabile alcuna disparità di trattamento tra fase delle indagini e dibattimento, in punto di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato in procedimento connesso o di reato collegato "coartato".
Riguarda ancheart. 192 Codice di procedura penaleart. 500 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PRESUPPOSTI - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - CHIAMATA IN CORREITA' - NECESSITA' DI RISCONTRO ESTERNO INDIVIDUALIZZATO - ESCLUSIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI EGUAGLIANZA, DI LIBERTA' PERSONALE, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NECESSITA' IN OGNI CASO DI UNA CONSISTENZA INDIZIARIA TALE DA FONDARE UNA QUALIFICATA PROBABILITA' DI COLPEVOLEZZA E DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - PREVISIONE DI STRUMENTI DI GRAVAME - NON CONGRUITA' DELLA DISTINZIONE TRA ATTIVITA' DI INDAGINE DEL P.M. ED ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL GIUDICE - NON COMPARABILITA' CON GLI ELEMENTI RICHIESTI PER UNA PRONUNCIA DI CONDANNA NEL GIUDIZIO ABBREVIATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 2, 13, comma 2, e 27, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione, non richiede, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale nella fase delle indagini preliminari, che la chiamata di correo debba essere confermata da un riscontro esterno individualizzato, e dell'art. 273 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite, consentirebbe di ravvisare gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, in presenza di chiamate di correo non provviste di detti riscontri, non valutabili come prove nel dibattimento, o comunque geneticamente insufficienti a formare prova senza riscontro individualizzato. Invero le Sezioni unite, pur avendo escluso l'applicabilita' dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali, hanno comunque affermato che, anche per il rigoroso accertamento richiesto ai fini della verifica della intrinseca attendibilita' della dichiarazione, la chiamata in correita', per essere qualificata come grave indizio di colpevolezza, deve 'presentare una consistenza indiziaria tale da fondare una qualificata probabilita' di colpevolezza'. Pertanto non risulta violato il principio di eguaglianza, perche' le condizioni richieste per l'adozione della misura non si sottraggono all'osservanza del precetto dell'art. 273 cod. proc. pen. neppure nella fase del giudizio, rispondendo, anche qui, la misura all'esigenza che sussista una qualificata probabilita' di colpevolezza e potendo, anche in tale fase, la misura cautelare personale essere adottata o mantenuta soltanto a seguito della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che la sostengono, di modo che, anche nella fase del giudizio, restano distinti gli elementi richiesti per l'affermazione di responsabilita' da quelli sufficienti ai fini dell'adozione della misura cautelare. Del tutto infondato e' il richiamo agli artt. 13 e 27 Cost., poiche' l'art. 273 cod. proc. pen. richiede comunque la motivazione del provvedimento che dispone la misura, mentre la previsione di strumenti di gravame vale comunque ad assicurare, attraverso il controllo di legittimita' e di merito, che non vengano adottati provvedimenti che provochino ingiustificate detenzioni, esplicandosi la verifica proprio nel constatare quella qualificata probabilita' di colpevolezza a base del provvedimento che impone la misura, facendo cosi' ritenere che neppure il diritto di difesa risulti compromesso. Non e' poi congrua la distinzione tra attivita' di indagine espletata dal p.m. nella fase delle indagini ed attivita' di controllo del giudice, incentrandosi comunque la verifica giudiziale sull'assetto indiziario dedotto dallo stesso p.m. nella richiesta di misura cautelare. Non puo' infine, nell'ambito della chiamata in correita', essere istituita una comparazione fra elementi richiesti ai fini dell'adozione di una misura cautelare - rispetto alla quale non sarebbero necessari riscontri individualizzanti - ed elementi richiesti per una pronuncia di condanna a seguito di giudizio abbreviato - rispetto alla quale, per pervenire ad una affermazione di responsabilita', sono necessari riscontri individualizzanti della chiamata di correo - trattandosi di situazioni disomogenee, e quindi non comparabili, sia perche' la pronuncia in esito a giudizio abbreviato e' comunque adottata a conclusione di una 'cognitio plena' sia perche', ove gli elementi acquisiti non siano ritenuti sufficienti per una decisione allo stato degli atti, il giudice dovra' rigettare la richiesta di abbreviazione del rito, un epilogo ineludibile, a prescindere dai mezzi di prova posti a base della richiesta di rinvio giudizio. - V. Sent. n. 71/1996; v. anche Cass. S.U. pen. 21/4/1995, Costantino, 22/2/1993, Marino. red.: A. Franco
Riguarda ancheart. 192 Codice di procedura penale