Art. 273 c.p.p.Condizioni generali di applicabilita' delle misure

Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. (( 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1)) Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilita' o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Testo vigente dal 6 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 119 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art273 · fonte su Normattiva