Sentenza n. 433/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 153/1969
- art. 10legge 17/1983
- art. 22legge 79/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo
comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), come
convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e dell'art. 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con
ordinanza emessa il 27 ottobre 1993 dalla Corte dei conti sul ricorso
proposto da Feliziani Marco, iscritta al n. 222 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei conti, sul ricorso prodotto dal maggiore
dell'esercito Mario Feliziani, cessato dal servizio permanente a
domanda, avverso il provvedimento di sospensione del trattamento di
pensione, disposto dall'amministrazione militare a seguito di
comunicazione dell'interessato di svolgere attività lavorativa alle
dipendenze di terzi, con ordinanza del 27 ottobre 1993 (R.O. n. 222
del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 10,
ultimo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),
conv., con modif., nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nonché
dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
nella parte in cui dette norme dispongono il divieto di cumulo di
trattamento pensionistico anticipato con redditi di lavoro
dipendente.
Secondo il Collegio remittente, tale previsione darebbe luogo ad
un trattamento differenziato rispetto ai pensionati che svolgono
lavoro autonomo che sarebbe irragionevole, in quanto basato su d'una
diversificazione di situazioni non rispondente alle finalità della
legge, da ricondursi al contenimento del costo del lavoro e
all'adozione di misure a favore dell'occupazione.
Arbitraria sarebbe, altresì, la differenziazione, operata dalla
normativa in questione, tra chi, avendo presentato dichiarazione di
dimissioni, e svolgendo attività retribuita alle dipendenze di
terzi, si veda opporre il divieto di cumulo, e chi, assentatosi dal
servizio oltre il tempo massimo previsto, sia incorso nella decadenza
dell'impiego, cui il divieto non si applica.
La normativa denunciata violerebbe, inoltre, l'art. 36 della
Costituzione, sotto un duplice profilo, e cioè sopprimendo la
pensione, che è retribuzione differita, e comportando la
decurtazione del trattamento pensionistico senza stabilire il limite
minimo dell'emolumento dell'attività esplicata in relazione al quale
tale decurtazione diviene operante. Il legislatore non potrebbe,
infatti, violare il principio di proporzionalità che sorregge il
sistema pensionistico e non tener conto delle contribuzioni dei
prestatori di lavoro. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 10, ultimo
comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge
25 marzo 1983, n. 79, e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella
parte in cui dispongono il divieto di cumulo di trattamento
pensionistico anticipato con redditi di lavoro dipendente, violino
l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di
trattamento nei confronti dei pensionati che svolgono lavoro autonomo
e dei dipendenti che non abbiano presentato la dichiarazione di
dimissioni, ma che siano decaduti dall'impiego per essersi
arbitrariamente assentati dal servizio oltre il tempo massimo
consentito, ai quali non si applica il divieto di cumulo; nonché
l'art. 36 della Costituzione, sotto il duplice profilo della
soppressione del diritto alla pensione, che è retribuzione
differita, e della decurtazione del trattamento pensionistico senza
determinazione di un limite minimo dell'emolumento dell'attività
esplicata, in relazione al quale tale decurtazione diventa operante.
2. - In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Nel giudizio all'esame del collegio remittente non deve, infatti,
farsi applicazione della predetta norma, che regola fattispecie diverse (pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali).
Manca, pertanto, una delle condizioni per l'ammissibilità della
sollevata questione di costituzionalità, quella della rilevanza,
facendo difetto il rapporto di pregiudizialità tra giudizio
costituzionale e giudizio a quo.
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
ultimo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella
legge 25 marzo 1983, n. 79, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, non è fondata.
L'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per
favorire l'occupazione, nel testo risultante dalla legge di
conversione 25 marzo 1983, n. 79, stabilisce che nei confronti dei
soggetti fruenti di pensionamento anticipato di cui allo stesso
articolo - e cioè del personale avente diritto all'indennità
integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 che ha presentato
domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore
del decreto stesso - opera il divieto di cumulo tra pensione
liquidata ed eventuale retribuzione percepita in costanza di rapporto
di lavoro alle dipendenze di terzi.
La disposizione in esame, quindi, come emerge in modo univoco dal
dato letterale, esclude da siffatto divieto, per un verso, i redditi
da lavoro autonomo, per l'altro quelli derivanti da attività
lavorativa prestata, anche alle dipendenze di terzi, da coloro che
non abbiano presentato formale domanda di pensionamento.
La mancata estensione del divieto di cumulo tra pensione e
retribuzione ad entrambe le categorie menzionate è oggetto, da parte
della Corte dei conti, di dubbio di legittimità costituzionale sotto
il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento in ambito
pensionistico.
Osserva la Corte che è del tutto ragionevole la diversità di
disciplina in relazione alle differenti situazioni. Diversificate
sono anzitutto le posizioni dei pensionati che svolgono lavoro
autonomo rispetto a quelli che prestano attività retribuita alle
dipendenze di terzi, per la stessa diversità, ripetutamente
affermata anche dalla Corte, dei rispettivi rapporti che danno causa
al reddito percepito oltre la pensione, e specificamente, quanto al
profilo che qui interessa, per la diversità dei relativi sistemi
contributivi. E ciò anche a prescindere dalla considerazione, pur di
non lieve momento, che lo scopo di disincentivare l'attività
lavorativa prestata, successivamente al collocamento a riposo, in
posizione subordinata, potrebbe costituire l'espressione di un
indirizzo di politica legislativa, inteso a rimuovere ostacoli
all'accesso dei giovani ad occasioni lavorative. Tali ostacoli quasi
sempre non sono costituiti dall'espletamento di un'attività libero
professionale, dato il carattere della relativa prestazione che
normalmente implica l'impiego di risorse specifiche al soggetto che
la fornisce e, quindi, non attuabile da parte di qualsiasi soggetto.
4. - Non ingiustificatamente discriminatoria si appalesa del pari
la limitazione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione ai
dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di
formale domanda in tal senso, con conseguenziale esclusione dei casi
di pensionamento anticipato che trovano origine in cause diverse
dalle dimissioni volontarie, e, in particolare, del caso di decadenza
per assenza ingiustificata dal servizio.
La disciplina di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del d.-l. n. 17
del 1983, come convertito dalla legge n. 17/1983, è stata dettata
specificamente per i pensionamenti avvenuti a domanda prima del
compimento dell'età massima di pensionamento e della maturazione di
quaranta anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza
(primo comma), nonché per quelli derivanti dalla applicazione a
domanda dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973 (quinto comma).
Il successivo d.-l. n. 49 del 1986, allo scopo di scoraggiare il
ricorso ad ogni forma di pensionamento anticipato e di limitare la
spesa in quel settore, ha disposto che i primi quattro commi
dell'art. 10 del d.-l. n. 17 del 1983, e cioè le norme restrittive
del trattamento economico sotto la specie di una limitazione della
indennità integrativa speciale, si applicano a tutti i casi di
pensionamento anticipato, a qualunque causa dovuti, con la eccezione
di quelli di cessazione dal servizio per morte o per invalidità
derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
Ebbene, proprio il richiamo ai primi quattro commi del citato art.
10 del d.-l. n. 17 del 1983 pone in luce l'intenzione del legislatore
di limitare ai soli effetti in quei commi previsti l'assimilazione
della ipotesi di pensionamento anticipato derivante da formale
domanda a tutte le altre cause di cessazione anticipata dal servizio.
Quanto, invece, alla ulteriore limitazione costituita dal divieto
di cumulo tra pensione e retribuzione da altro lavoro dipendente, si
è inteso porla esclusivamente a carico del personale che abbia
compiuto una manifestazione univoca e formale della volontà di
rinunciare all'impiego.
Tale limitazione ha una sua struttura procedimentale, e la
conseguente diversificazione rispetto al regime applicabile alle
altre ipotesi di pensionamento anticipato, e specificamente al caso
di decadenza per assenza ingiustificata, non si pone, quindi, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Si è inteso, invero,
riconnettere in tal modo l'effetto di cui è questione ad un atto
tipico, la domanda di dimissioni, espressione sicura ed
inequivocabile della volontà di abbandonare il posto, anziché
collegarlo a comportamenti dai quali solo in via presuntiva e con
valutazione rimessa all'amministrazione, possa desumersi
l'intendimento dell'impiegato di sottrarsi ai doveri del suo ufficio.
Sì che viene ad attenuarsi il collegamento tra volontà di recedere
e cessazione del rapporto.
5. - Non fondato è, infine, l'altro profilo di illegittimità
costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del d.-l. n. 17 del 1983,
come convertito nella legge n. 79 del 1983, concernente un presunto
contrasto con l'art. 36 della Costituzione.
La Corte non ha condiviso questo dubbio nella sentenza n.
576/1989, confermata poi dalla ordinanza n. 47/1994, nella
considerazione che la disposizione di cui all'indicato art. 10 è
diretta a scoraggiare il ricorso ai pensionamenti anticipati a
domanda, previsti da una normativa di particolare favore, e che il
divieto di cumulo da essa istituito, che opera solo per i
pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore, è determinato
da una scelta del lavoratore tra la sospensione del trattamento
pensionistico e la rinuncia ad assumere un nuovo rapporto di lavoro
alle dipendenze di terzi. Nelle argomentazioni oggi addotte, non si
ravvisa alcun valido motivo per discostarsi da tale indirizzo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla
Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17
(Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire
l'occupazione), come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con
la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte