Ordinanza n. 433/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 197legge 1578/1933
- art. 13legge 1578/1933
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1,
lettera d), del codice di procedura penale e 13 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), convertito in legge
22 gennaio 1934, n. 36, promosso, nell'ambito di un procedimento
penale, dal Tribunale di Cassino con ordinanza emessa il 23 febbraio
2001, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Cassino ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 197,
comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del
difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo
procedimento, e in subordine, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), convertito con modificazioni
nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nella parte in cui non prevede
l'obbligo di astensione dalla difesa del legale che nel medesimo
procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni, ovvero la
facoltà dell'autorità giudiziaria procedente di rilevare
l'incompatibilità con modalità analoghe a quelle previste
dall'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen;
che il Tribunale rimettente, investito della cognizione di
una complessa vicenda concernente condotte di circonvenzione, abuso
di ufficio e falso ideologico, ascritte a diversi imputati e oggetto
di distinti procedimenti poi riuniti per ragioni di connessione,
premette di essere chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del
difensore di un imputato di ammettere in veste di testimone il legale
di altri due imputati nel medesimo procedimento, ritualmente indicato
nella lista testimoniale depositata a norma dell'art. 468 cod. proc.
pen., in relazione a circostanze pertinenti il delitto di
circonvenzione addebitato al proprio assistito;
che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente
precisa che le circostanze dedotte, esulanti dall'ambito del segreto
professionale tutelato ex art. 200 cod. proc. pen., appaiono
conferenti rispetto all'addebito e non manifestamente superflue, e
che quindi la prova richiesta dovrebbe essere ammessa a norma degli
artt. 190 e 495 cod. proc. pen;
che, peraltro, l'ammissione della testimonianza
determinerebbe l'"attualità di un conflitto funzionale" in capo al
difensore che dovrebbe essere escusso come testimone, non risolubile
alla stregua della disciplina vigente;
che, al riguardo, il giudice a quo rileva che il legislatore
del 1988, nel disciplinare i casi di incompatibilità a testimoniare,
ha volutamente omesso di prendere in considerazione la posizione del
difensore, ritenendo che "la disciplina della incompatibilità trovi
la propria sede normativa nell'ordinamento forense, essendo in gioco
anche profili di deontologia professionale che non possono trovare
regolamentazione nel codice di procedura penale";
che il "conflitto funzionale" non sarebbe d'altro canto
risolubile alla stregua dell'art. 13 del regio decreto-legge n. 1578
del 1933, che prevede esclusivamente che "Gli avvocati [...] non
possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su
ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza
per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto
nell'articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale"
(ora art. 200 cod. proc. pen.);
che il carattere eccezionale della previsione contenuta
nell'art. 197 cod. proc. pen. rispetto al generale dovere di rendere
testimonianza non consentirebbe di estendere analogicamente la
portata della norma in esame fino a comprendere fra le cause di
incompatibilità lo svolgimento di funzioni difensive nell'ambito del
medesimo procedimento;
che ad avviso del rimettente l'art. 197, comma 1, lettera d),
cod. proc. pen. determinerebbe una irragionevole difformità del
trattamento riservato al difensore - tenuto a rendere testimonianza
"con valutazione recessiva degli interessi defensionali, in assenza,
peraltro, di poteri del giudice atti a rimuovere l'inerzia del
soggetto interessato analogamente a quanto espressamente previsto
dall'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen." - rispetto alla
disciplina riservata al pubblico ministero, per il quale è prevista
l'incompatibilità a testimoniare;
che la denunciata irragionevole disparità di trattamento
sarebbe tanto più rilevante ove si consideri che l'incompatibilità
a testimoniare è prevista anche per gli ausiliari del giudice e del
pubblico ministero, "figure meno attinte da esigenze di cautela e
riserbo funzionale rispetto alla pubblica accusa";
che l'omessa previsione dell'incompatibilità tra le funzioni
di difensore e di testimone lascerebbe quindi "sfornite di presidio
normativo le ipotesi di collisione [...] tra interessi di rango
costituzionale parimenti tutelati, quali quelli dell'inviolabilità
del diritto di difesa e del diritto all'esame dei testi a discarico
in condizioni di parità con l'accusa";
che, ove la norma censurata dovesse essere reputata conforme
al dettato costituzionale, ad avviso del rimettente sarebbe allora
ravvisabile l'illegittimità costituzionale, per contrasto con
l'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 13 del regio decreto-legge
n. 1578 del 1933, nella parte in cui non prevede l'"obbligo di
astensione del professionista cui faccia capo l'incompatibilità
funzionale" ovvero la "facoltà riconosciuta all'autorità
giudiziaria procedente di rilevarla con procedura analoga a quella
tipizzata all'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen." al fine di non
demandare alla "sensibilità deontologica del singolo" la risoluzione
del rapporto fiduciario, ma di prevedere "un presidio normativo che
ne disegni in via prescrittiva modi e forme";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e
comunque infondate, rilevando che analoga questione di legittimità
costituzionale è stata dichiarata infondata con sentenza n. 215 del
1997.
Considerato che il rimettente, sul presupposto della assoluta
inconciliabilità fra funzione di difensore e ufficio di testimone,
chiede a questa Corte di estendere le ipotesi di incompatibilità
alla testimonianza previste dall'art. 197, comma 1, lettera d), del
codice di procedura penale, così da comprendervi anche quella del
difensore che venga citato in veste di testimone nel medesimo
procedimento, ovvero di introdurre un generale dovere di astensione
del difensore e correlativamente il potere del giudice di rilevare
l'incompatibilità alla difesa secondo le modalità previste
dall'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen;
che, per ciò che concerne la denunciata disparità di
trattamento rispetto alla disciplina prevista per il pubblico
ministero, con sentenza n. 215 del 1997 questa Corte ha dichiarato
infondata analoga questione di legittimità costituzionale relativa
all'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., rilevando che la
situazione di assoluta inconciliabilità tra le funzioni di giudice e
di pubblico ministero e l'ufficio di testimone non è comparabile con
la posizione del difensore, connotata piuttosto da una sorta di
incompatibilità tra ruolo della difesa e ufficio di testimone;
che, quanto agli ulteriori profili evocati dal rimettente,
nella medesima decisione la Corte ha precisato che "il problema dei
rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si
presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti
all'interno del codice" ma trova la sua naturale collocazione nella
sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa
struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie
concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa
conciliarsi con l'ufficio di testimone;
che tale impostazione non è contraddetta dalla nuova causa
di incompatibilità con l'ufficio di testimone introdotta dall'art. 3
della legge 7 dicembre 2000, n. 397, nell'art. 197, comma 1, lettera
d), cod. proc. pen., posto che l'incompatibilità è limitata
all'ipotesi in cui il difensore abbia svolto attività di
investigazione difensiva;
che l'incongruità del tertium comparationis indicato dal
giudice a quo e la naturale collocazione dei rapporti tra la funzione
del difensore e l'ufficio del testimone nella sfera delle regole
deontologiche rendono dunque privo di consistenza il denunciato
contrasto dell'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. con gli
che, a fronte di queste considerazioni, anche la richiesta del
rimettente di introdurre, mediante un intervento sull'art. 13 del
regio decreto-legge n. 1578 del 1933, "un presidio normativo" che
delinei "in via prescrittiva modi e forme" per la risoluzione del
rapporto tra il difensore e il suo assistito ove il primo venga
citato come testimone, appare priva di ogni fondamento;
che, del resto, lo stesso rimedio previsto dall'art. 106,
commi 2 e 3, cod. proc. pen. per rimuovere situazioni di
incompatibilità alla difesa di più imputati, espressamente
richiamato dal rimettente, secondo la giurisprudenza di legittimità
non opera in via astratta e automatica, ma è attivabile solo quando
il contrasto di interessi fra coimputati sia effettivo e reale, tale
che il difensore comune si vedrebbe costretto a prospettare tesi
difensive logicamente inconciliabili;
che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera d), del
codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio
1934, n. 36, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Neppi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte