Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1,

lettera d), del codice di procedura penale e 13 del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), convertito in legge

22 gennaio 1934, n. 36, promosso, nell'ambito di un procedimento

penale, dal Tribunale di Cassino con ordinanza emessa il 23 febbraio

2001, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Cassino ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 197,

comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, nella parte in

cui non prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del

difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo

procedimento, e in subordine, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13

del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), convertito con modificazioni

nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nella parte in cui non prevede

l'obbligo di astensione dalla difesa del legale che nel medesimo

procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni, ovvero la

facoltà dell'autorità giudiziaria procedente di rilevare

l'incompatibilità con modalità analoghe a quelle previste

dall'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen;

che il Tribunale rimettente, investito della cognizione di

una complessa vicenda concernente condotte di circonvenzione, abuso

di ufficio e falso ideologico, ascritte a diversi imputati e oggetto

di distinti procedimenti poi riuniti per ragioni di connessione,

premette di essere chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del

difensore di un imputato di ammettere in veste di testimone il legale

di altri due imputati nel medesimo procedimento, ritualmente indicato

nella lista testimoniale depositata a norma dell'art. 468 cod. proc.

pen., in relazione a circostanze pertinenti il delitto di

circonvenzione addebitato al proprio assistito;

che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente

precisa che le circostanze dedotte, esulanti dall'ambito del segreto

professionale tutelato ex art. 200 cod. proc. pen., appaiono

conferenti rispetto all'addebito e non manifestamente superflue, e

che quindi la prova richiesta dovrebbe essere ammessa a norma degli

artt. 190 e 495 cod. proc. pen;

che, peraltro, l'ammissione della testimonianza

determinerebbe l'"attualità di un conflitto funzionale" in capo al

difensore che dovrebbe essere escusso come testimone, non risolubile

alla stregua della disciplina vigente;

che, al riguardo, il giudice a quo rileva che il legislatore

del 1988, nel disciplinare i casi di incompatibilità a testimoniare,

ha volutamente omesso di prendere in considerazione la posizione del

difensore, ritenendo che "la disciplina della incompatibilità trovi

la propria sede normativa nell'ordinamento forense, essendo in gioco

anche profili di deontologia professionale che non possono trovare

regolamentazione nel codice di procedura penale";

che il "conflitto funzionale" non sarebbe d'altro canto

risolubile alla stregua dell'art. 13 del regio decreto-legge n. 1578

del 1933, che prevede esclusivamente che "Gli avvocati [...] non

possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su

ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza

per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto

nell'articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale"

(ora art. 200 cod. proc. pen.);

che il carattere eccezionale della previsione contenuta

nell'art. 197 cod. proc. pen. rispetto al generale dovere di rendere

testimonianza non consentirebbe di estendere analogicamente la

portata della norma in esame fino a comprendere fra le cause di

incompatibilità lo svolgimento di funzioni difensive nell'ambito del

medesimo procedimento;

che ad avviso del rimettente l'art. 197, comma 1, lettera d),

cod. proc. pen. determinerebbe una irragionevole difformità del

trattamento riservato al difensore - tenuto a rendere testimonianza

"con valutazione recessiva degli interessi defensionali, in assenza,

peraltro, di poteri del giudice atti a rimuovere l'inerzia del

soggetto interessato analogamente a quanto espressamente previsto

dall'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen." - rispetto alla

disciplina riservata al pubblico ministero, per il quale è prevista

l'incompatibilità a testimoniare;

che la denunciata irragionevole disparità di trattamento

sarebbe tanto più rilevante ove si consideri che l'incompatibilità

a testimoniare è prevista anche per gli ausiliari del giudice e del

pubblico ministero, "figure meno attinte da esigenze di cautela e

riserbo funzionale rispetto alla pubblica accusa";

che l'omessa previsione dell'incompatibilità tra le funzioni

di difensore e di testimone lascerebbe quindi "sfornite di presidio

normativo le ipotesi di collisione [...] tra interessi di rango

costituzionale parimenti tutelati, quali quelli dell'inviolabilità

del diritto di difesa e del diritto all'esame dei testi a discarico

in condizioni di parità con l'accusa";

che, ove la norma censurata dovesse essere reputata conforme

al dettato costituzionale, ad avviso del rimettente sarebbe allora

ravvisabile l'illegittimità costituzionale, per contrasto con

l'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 13 del regio decreto-legge

n. 1578 del 1933, nella parte in cui non prevede l'"obbligo di

astensione del professionista cui faccia capo l'incompatibilità

funzionale" ovvero la "facoltà riconosciuta all'autorità

giudiziaria procedente di rilevarla con procedura analoga a quella

tipizzata all'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen." al fine di non

demandare alla "sensibilità deontologica del singolo" la risoluzione

del rapporto fiduciario, ma di prevedere "un presidio normativo che

ne disegni in via prescrittiva modi e forme";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e

comunque infondate, rilevando che analoga questione di legittimità

costituzionale è stata dichiarata infondata con sentenza n. 215 del

1997.

Considerato che il rimettente, sul presupposto della assoluta

inconciliabilità fra funzione di difensore e ufficio di testimone,

chiede a questa Corte di estendere le ipotesi di incompatibilità

alla testimonianza previste dall'art. 197, comma 1, lettera d), del

codice di procedura penale, così da comprendervi anche quella del

difensore che venga citato in veste di testimone nel medesimo

procedimento, ovvero di introdurre un generale dovere di astensione

del difensore e correlativamente il potere del giudice di rilevare

l'incompatibilità alla difesa secondo le modalità previste

dall'art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen;

che, per ciò che concerne la denunciata disparità di

trattamento rispetto alla disciplina prevista per il pubblico

ministero, con sentenza n. 215 del 1997 questa Corte ha dichiarato

infondata analoga questione di legittimità costituzionale relativa

all'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., rilevando che la

situazione di assoluta inconciliabilità tra le funzioni di giudice e

di pubblico ministero e l'ufficio di testimone non è comparabile con

la posizione del difensore, connotata piuttosto da una sorta di

incompatibilità tra ruolo della difesa e ufficio di testimone;

che, quanto agli ulteriori profili evocati dal rimettente,

nella medesima decisione la Corte ha precisato che "il problema dei

rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si

presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti

all'interno del codice" ma trova la sua naturale collocazione nella

sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa

struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie

concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa

conciliarsi con l'ufficio di testimone;

che tale impostazione non è contraddetta dalla nuova causa

di incompatibilità con l'ufficio di testimone introdotta dall'art. 3

della legge 7 dicembre 2000, n. 397, nell'art. 197, comma 1, lettera

d), cod. proc. pen., posto che l'incompatibilità è limitata

all'ipotesi in cui il difensore abbia svolto attività di

investigazione difensiva;

che l'incongruità del tertium comparationis indicato dal

giudice a quo e la naturale collocazione dei rapporti tra la funzione

del difensore e l'ufficio del testimone nella sfera delle regole

deontologiche rendono dunque privo di consistenza il denunciato

contrasto dell'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. con gli

artt. 3, 24 e 111 Cost;

che, a fronte di queste considerazioni, anche la richiesta del

rimettente di introdurre, mediante un intervento sull'art. 13 del

regio decreto-legge n. 1578 del 1933, "un presidio normativo" che

delinei "in via prescrittiva modi e forme" per la risoluzione del

rapporto tra il difensore e il suo assistito ove il primo venga

citato come testimone, appare priva di ogni fondamento;

che, del resto, lo stesso rimedio previsto dall'art. 106,

commi 2 e 3, cod. proc. pen. per rimuovere situazioni di

incompatibilità alla difesa di più imputati, espressamente

richiamato dal rimettente, secondo la giurisprudenza di legittimità

non opera in via astratta e automatica, ma è attivabile solo quando

il contrasto di interessi fra coimputati sia effettivo e reale, tale

che il difensore comune si vedrebbe costretto a prospettare tesi

difensive logicamente inconciliabili;

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera d), del

codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre

1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio

1934, n. 36, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della

Costituzione, dal Tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte