Corte costituzionale

Ordinanza n. 434/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il

3 marzo 1993 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente

tra la società Medusa s.n.c. e la società Gramour s.a.s. iscritta

al n. 193 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel giudizio civile promosso dalla società Medusa

s.n.c. (con sede in provincia di Rimini) nei confronti della società

Glamour s.a.s. (con sede in provincia di Perugia) - rimasta contumace

- per il pagamento della fornitura di merce l'adito pretore di

Bergamo ha sollevato, con ordinanza del 3 marzo 1993, questione di

legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 38 cod.

proc. civ. in riferimento agli artt. 24, comma 2, 25, comma 1, e 97

Cost. nella parte in cui non consente al giudice di rilevare

d'ufficio la propria incompetenza per territorio, anche nei casi

diversi da quelli previsti dall'art. 28 c.p.c.;

che nella specie - rileva il giudice rimettente - difetta

palesemente la sua competenza per territorio sicché la scelta della

società attrice di adire il Pretore di Bergamo appare del tutto

arbitraria ed - in considerazione del modesto valore della lite - ha

l'effetto di rendere eccessivamente dispendioso, e quindi in sostanza

di limitare, l'esercizio del diritto di difesa per la società

convenuta ove questa intendesse eccepire l'incompetenza per

territorio del giudice adito, avendo essa sede a non breve distanza

dal territorio del circondario;

che la mancata rilevabilità d'ufficio di tale incompetenza,

consente all'attore di citare la parte avanti ad un giudice diverso

da quello naturale precostituito per legge, senza che tale giudice

possa far nulla per verificare la propria competenza a decidere nel

merito;

che la possibilità, rimessa all'esclusivo arbitrio dell'attore,

di scegliersi il foro competente, comporta anche lesione del

principio di efficienza e buon andamento della pubblica

amministrazione, (art. 97 Cost.) per il rischio di sovraccarico di un

ufficio giuridico con parallela riduzione dei giudizi nell'ufficio

che sarebbe stato competente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per la non fondatezza della questione, non essendo in

particolare configurabile alcuna violazione né del diritto di difesa

(in quanto è riconosciuto al convenuto la facoltà di contestare la

corretta individuazione del foro adito), né del canone

costituzionale della predeterminazione del giudice naturale;

Considerato che la prescrizione (contenuta nell'art. 38 c.p.c. nel

testo originario prima della novella di cui all'art. 4 legge 26

novembre 1990 n. 353) della non rilevabilità d'ufficio

dell'incompetenza territoriale del giudice adito fuori dei casi

previsti dall'art. 28 c.p.c. è stata già sottoposta al vaglio di

questa Corte che, con sentenza n. 251 del 1986, ha ritenuto non

fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento

agli artt. 24, comma 2, e 25, comma 1, Cost.;

che in relazione ai medesimi parametri la questione è

manifestamente infondata atteso che il giudice rimettente non allega

argomenti nuovi e diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che altresì manifestamente infondata è la questione di

costituzionalità riferita all'art. 97 Cost., parametro questo che

riguarda anche gli organi dell'amministrazione della giustizia, ma

che è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale "nel suo

complesso ed in relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto

di tale esercizio possono o devono essere adottati" (v. da ultima,

sent. n. 376/93);

che comunque l'inconveniente, lamentato dal giudice rimettente,

ha una ricorrenza casuale che incide indifferenziatamente su tutti

gli uffici giudiziari non esponendone alcuno ad un particolare

rischio di sovraccarico;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 24, comma 2, 25, comma 1, e 97 della

Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza trascritta in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte