Sentenza n. 434/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/09/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 305, comma 2,
del codice di procedura penale, promossi con n. 6 ordinanze emesse il
10 ed il 29 settembre 1994 dal Tribunale di Catanzaro, iscritte ai
nn. 649, 685, 686, 687, 688 e 689 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 48,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello avverso varie
ordinanze di proroga dei termini di custodia cautelare, denuncia, con
sei ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, l'illegittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede l'applicazione delle disposizioni previste
dall'art. 127 dello stesso codice per il procedimento in camera di
consiglio.
2. - Sotto il primo profilo, sostiene il remittente, appare
ingiustificata l'esclusione del rito camerale a fronte dei
numerosissimi casi in cui la legge ne prescrive l'osservanza.
La palese diversità di trattamento rispetto a tutti gli altri
incidenti, de libertate e no, che devono essere trattati con la
applicazione della disciplina di cui all'art. 127 del codice di
procedura penale - che non sono di rilievo e importanza certo
maggiori - e la conseguente discriminazione, evidenzierebbero il
contrasto col principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della
Costituzione.
L'irrazionalità della disciplina può meglio apprezzarsi,
prosegue il giudice a quo, considerando che le più garantistiche
forme del rito camerale devono essere attuate allorquando si deve
procedere alla mera correzione materiale del provvedimento di proroga
(l'art. 130 c.p.p. richiama, appunto, l'art. 127 c.p.p.).
Sicché appare veramente assurdo, conclude il remittente, che,
laddove si tratti di rettificare l'ordinanza che ha disposto la
proroga, di guisa che l'emendamento non comporti una modificazione
essenziale dell'atto, la legge imponga di provvedere "in camera di
consiglio a norma dell'art. 127" e, invece, dispensi dall'osservanza
del rito camerale proprio quando si deve deliberare il contenuto
sostanziale del provvedimento.
3. - Sotto il secondo profilo la norma contrasterebbe col
principio del diritto di difesa sancito dall'art. 24, secondo comma,
della Costituzione.
Premette il remittente che il procedimento di cui all'art. 305,
comma 2, del codice di procedura penale dispiega rilevantissime
conseguenze sullo status libertatis dell'indagato, in quanto comprime
la libertà personale al di là dei limiti massimi di fase stabiliti
in via ordinaria per la durata della custodia cautelare.
Per questo motivo, una volta riconosciuta dal legislatore la
necessità dell'intervento della difesa nel procedimento incidentale,
disponendo che il giudice provvede "sentiti il pubblico ministero e
il difensore", non potrebbe ritenersi né congrua, né accettabile,
in relazione alla importanza dell'interesse in discussione ed alla
correlata esigenza dell'adeguato esercizio del diritto di difesa, la
sostituzione della disciplina del rito camerale (avviso della udienza
sia all'interessato che al difensore; termine dilatorio di dieci
giorni; facoltà di presentare memorie prima della udienza; adozione
del provvedimento nel pieno contraddittorio tra le parti) con la
riduttiva previsione della mera audizione del difensore, la quale
comporta: a) l'esclusione del preventivo deposito in cancelleria
della richiesta del pubblico ministero ed, eventualmente, degli atti
su cui la stessa si fonda; b) l'esclusione del termine dilatorio per
l'esame degli atti e per l'allestimento della difesa, previsto nei
procedimenti in camera di consiglio; c) e, infine, l'estromissione
dal procedimento incidentale dell'indagato, al quale neppure si
riconosce il diritto di aver notizia e di interloquire in merito alla
richiesta di proroga della propria coercizione.
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Rileva l'Avvocatura che la norma impugnata prevede un procedimento
ed un contraddittorio semplificati che non appaiono in contrasto con
il principio costituzionale di uguaglianza e di ragionevolezza,
atteso che la detta semplificazione sarebbe giustificata, secondo la
giurisprudenza della Corte di cassazione, da ragioni di urgenza e
cioè dall'imminenza dello scadere dei termini di custodia cautelare,
in presenza di "gravi esigenze cautelari" e della complessità delle
indagini. Sarebbero le medesime ragioni a determinare una "legittima"
compressione del diritto di difesa. Come più volte affermato dalla
Corte costituzionale, rammenta la difesa del Governo (v. sentt. nn.
98 e 219 del 1994), tale diritto può subire limitazioni "solo in
presenza della necessità di evitare l'assoluta compromissione di
esigenze prioritarie nell'economia del processo".
In quest'ottica, conclude l'Avvocatura, la disciplina dettata dal
secondo comma dell'articolo 305 rappresenterebbe il giusto
contemperamento tra diritto di difesa, tutelato con l'obbligo del
giudice per le indagini preliminari di audizione del pubblico
ministero e del difensore, e l'esigenza di assicurare un procedimento
celere per la proroga dei termini di custodia cautelare di cui sia
imminente la scadenza. Considerato in diritto
1. - Con sei ordinanze di identico contenuto il Tribunale di
Catanzaro, adito in sede di appello avverso altrettanti provvedimenti
di proroga dei termini di custodia cautelare concessi dal giudice per
le indagini preliminari, dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 305, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte
in cui, sulla richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini
di custodia, esclude l'applicazione delle disposizioni previste
dall'art. 127 del medesimo codice per il procedimento in camera di
consiglio.
Poiché i provvedimenti di rimessione sollevano tutti la medesima
questione di legittimità costituzionale, i relativi giudizi possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Ad avviso del remittente la norma impugnata si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione in raffronto a tutte le
altre ipotesi, anche di minor rilievo (ad es.: ordinanza di
correzione degli errori materiali) regolate con la più garantistica
disciplina del rito camerale; nonché con l'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, in quanto, in relazione all'importanza
dell'interesse in discussione, la riduttiva previsione della mera
audizione del difensore (in luogo del più completo contraddittorio
previsto dall'art. 127 cit.) non consentirebbe un adeguato esercizio
del diritto di difesa.
3. - La questione, sotto entrambi i profili, non è fondata nei
sensi di seguito esposti.
Non può essere condiviso il presupposto interpretativo della
questione, e cioè la lettura rigorosamente restrittiva che il
giudice a quo compie della disposizione di cui al comma 2 dell'art.
305, la quale, a suo avviso, esclude del tutto la previa ed adeguata
conoscenza, da parte del difensore, dei motivi della richiesta del
pubblico ministero, ed eventualmente degli atti su cui si fonda,
nonché ogni termine dilatorio per l'esame di tali atti e la
preparazione della difesa.
È ben vero, da un lato, che l'orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità esclude senz'altro la possibilità di
applicare le forme del procedimento in camera di consiglio
nell'ipotesi in esame, rilevando che la decisione sulla richiesta di
proroga trova la sua disciplina esclusiva nell'art. 305, comma 2, il
quale introduce un procedimento ed un contraddittorio semplificati ed
ispirati da evidenti ragioni d'urgenza; e cioè dall'imminenza dello
scadere dei termini di custodia in presenza di "gravi esigenze
cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi,
rendano indispensabile il protrarsi della custodia" (art. 305, comma
2).
Nondimeno la medesima giurisprudenza, in numerose pronunce, non ha
mancato di sottolineare che, pur senza l'osservanza di forme
specifiche, il difensore deve, con congruo termine, essere posto in
grado di interloquire, che le motivazioni della richiesta devono
essere adeguatamente specificate, ed anche che la congruità del
termine assegnato al difensore va valutata in rapporto alla richiesta
del pubblico ministero ed al grado di complessità della stessa.
Da ultimo, le stesse sezioni unite della Corte di cassazione,
chiamate a pronunciarsi sull'individuazione delle modalità
attraverso le quali il giudice, richiesto della proroga, deve
accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma, hanno
affermato che, stante l'eccezionalità dell'istituto della custodia
cautelare (che colpisce la libertà personale dei cittadini e del
quale è prevista l'applicazione sol quando risulti indispensabile,
come il legislatore ha recentemente confermato nelle nuove
disposizioni in tema di misure cautelari introdotte con legge 8
agosto 1995, n. 332), al pubblico ministero incombe, nel formulare la
richiesta, un dovere di allegazione riguardante non soltanto le
ragioni per le quali si rende indispensabile l'accertamento da
eseguire (in riferimento alla posizione processuale dell'indagato),
bensì anche quelle dimostrative della complessità
dell'accertamento, e dell'impossibilità che lo stesso si sia potuto
compiere durante il decorso del periodo ordinario di custodia
cautelare.
4. - Si tratta di affermazioni certamente esatte sulla scorta
delle quali è possibile pervenire ad un'interpretazione della norma
aderente al dettato costituzionale.
Già con la sentenza n. 219 del 1994 (resa in tema di rinnovazione
della misura cautelare ex art. 301 del codice di procedura penale:
istituto, per quanto qui rileva, affine a quello in esame) questa
Corte ha avuto occasione di affermare che, allorquando l'indagato sia
già assoggettato ad una misura cautelare, non possono sussistere
ragioni valide per escludere l'esercizio del diritto di difesa
mediante l'audizione del difensore da parte del giudice che deve
adottare il provvedimento.
Ora, poiché la garanzia del contraddittorio è certamente un
connotato essenziale del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della
Costituzione, oltreché, ovviamente, un cardine del vigente sistema
processuale, è del tutto evidente che tale diritto può dirsi
assicurato solo nella misura in cui si dia all'interessato la
possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale
(cfr. anche sentenze nn. 99 del 1975 e 190 del 1970).
Che l'art. 305, comma 2, non disciplini il procedimento da
instaurare sulla richiesta di proroga - limitandosi a stabilire che
il giudice, sentiti il pubblico ministero ed il difensore, provveda
con ordinanza - non può quindi assumere il significato di un esonero
dal rispetto del contraddittorio, ma soltanto che il legislatore non
ha inteso vincolare il giudice all'obbligo di determinate forme,
lasciandolo libero di scegliere, caso per caso, quelle ritenute più
opportune per assicurare sia pure in modo celere e semplificato, una
effettiva dialettica tra accusa e difesa.
In conclusione, a detta preventiva audizione del difensore è
certamente possibile dare significato concreto, alla stregua degli
indicati canoni giurisprudenziali, affinché sia realizzato, nei
limiti posti dall'oggetto del giudizio, un contraddittorio
semplificato ma effettivo, nel quale la parte sia tempestivamente
posta in grado di conoscere le ragioni addotte dal pubblico ministero
a fondamento della richiesta di proroga, con un congruo termine,
rimesso alla prudente valutazione del giudice, per l'esame degli atti
e l'allestimento delle difese.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
305, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Catanzaro con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte