Corte costituzionale

Ordinanza n. 434/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo

comma, numeri 1 e 2, del codice di penale, promosso con ordinanza

emessa il 26 gennaio 1993 dal Tribunale per i minorenni di Reggio

Calabria, nel procedimento penale a carico di C. A., iscritta al n.

916 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 168,

primo comma, numeri 1 e 2, del codice penale, nella parte in cui fa

decorrere il termine per la revoca della sospensione condizionale

della pena in caso di commissione di altro reato ovvero di condanna

per un delitto anteriormente commesso dal passaggio in giudicato

della prima condanna, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette di essere stato investito,

quale giudice dell'esecuzione, della richiesta del pubblico ministero

di applicazione del condono su pena residua, determinata a seguito di

cumulo, in favore di un minore che aveva subito una prima condanna a

pena condizionalmente sospesa, divenuta esecutiva il 5 luglio 1986,

per reati commessi il 25 novembre 1983, ed una seconda condanna,

divenuta esecutiva il 4 ottobre 1991, per reati commessi il 21 aprile

1985;

che nel provvedimento di cumulo il pubblico ministero aveva

ritenuto che la sospensione condizionale della pena concessa con la

prima condanna non fosse suscettibile di revoca, in quanto tra il

passaggio in giudicato della prima condanna e il passaggio in

giudicato della seconda condanna (pronunciata per un fatto commesso

anteriormente alla prima) erano trascorsi più di cinque anni;

che, ad avviso del rimettente, la posizione del pubblico

ministero - conforme ai numerosi precedenti della Corte di

cassazione, secondo i quali ai fini della revoca della sospensione

condizionale della pena il dies a quo del termine di cinque anni

decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha

concesso il beneficio, mentre la causa di revoca è destinata ad

operare, indipendentemente dalla data di commissione di altri

successivi reati, nel momento del passaggio in giudicato della

seconda sentenza comporterebbe una interpretazione dell'art. 168,

primo comma, numeri 1 e 2, cod. pen. in contrasto con l'art. 3

Cost., in quanto ne deriverebbero soluzioni diverse per casi

analoghi;

che, in particolare, la revoca della sospensione condizionale

della pena verrebbe a dipendere, nell'ipotesi prevista dal numero 1

del primo comma dell'art. 168 cod. pen., dal fatto che la sentenza di

condanna per il primo reato sia divenuta o meno esecutiva prima della

commissione del secondo, e nella situazione disciplinata dal numero 2

dal fatto che la seconda sentenza sia divenuta o meno esecutiva entro

i cinque anni dalla precedente condanna: in entrambi i casi, cioè,

la revoca dipenderebbe dalla celerità con cui vengono celebrati e

definiti i relativi giudizi, in contrasto con i canoni di

oggettività e di certezza, e la lentezza dei procedimenti si

risolverebbe in un premio per chi delinque, con evidente disparità

di trattamento nei confronti di chi, pur delinquendo con la medesima

cadenza temporale, venga giudicato da un tribunale più solerte;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata

inammissibile o infondata;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione emerge che nel caso di

specie si versa nell'ipotesi di reati commessi anteriormente al

passaggio in giudicato della sentenza di condanna con la quale era

stata concessa la sospensione condizionale della pena, situazione che

potrebbe dar causa alla revoca di diritto della sospensione

condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, numero.

2, cod. pen., nel caso in cui la condanna fosse divenuta definitiva

nei cinque anni dalla precedente;

che il richiamo nell'ordinanza di rimessione ad entrambe le

ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale trova

spiegazione nel fatto che il giudice rimettente vorrebbe, in

contrasto con la disciplina legislativa e con la costante

giurisprudenza di legittimità, che ai fini della revoca del

beneficio il dies a quo fosse individuato non nel momento del

passaggio in giudicato della prima condanna, ma in quello della

commissione del reato, con la conseguenza che nella fattispecie al

suo esame potrebbe trovare applicazione la disciplina prevista dal

primo comma, numero 1, dell'art. 168 cod. pen.;

che è incontroverso, infatti, che in relazione all'ipotesi del

numero 1 (revoca per delitto posteriormente commesso) si debba

prendere in considerazione il momento in cui il nuovo reato è stato

commesso, a nulla rilevando che il passaggio in giudicato della

relativa condanna intervenga oltre il termine stabilito (v. ordinanza

n. 107 del 1998), mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 168, primo

comma, numero 2, cod. pen. (revoca a seguito di condanna per delitto

anteriormente commesso) il momento cui occorre fare riferimento

coincide con quello nel quale diviene definitiva la sentenza per il

delitto anteriormente commesso;

che ragionevolmente, alla luce dell'interpretazione sistematica

degli artt. 163, primo comma, 164 e 168 cod. pen., in entrambe le

ipotesi il dies a quo per la decorrenza del termine quinquennale ai

fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della

pena coincide, invece, con il passaggio in giudicato della sentenza

di condanna;

che difatti, mentre sino a tale momento eventuali altre condanne

riportate dall'imputato sono destinate ad essere valutate quali

condizioni per l'ammissione al beneficio nell'ambito dell'art. 164

cod. pen., è dal momento nel quale sarebbe concretamente eseguibile

la pena che diviene operativo l'ordine di sospenderne la esecuzione

(art. 163, primo comma, cod. pen.), alla condizione che il

condannato non commetta altro reato o non riporti altra condanna

(art. 168 cod. pen.);

che l'apposizione di un termine entro il quale siano destinate ad

operare tali condizioni risolutive, e possano viceversa maturare gli

ulteriori effetti della sospensione condizionale, è del pari

ragionevolmente imposto dall'esigenza di dare concretezza e certezza

allo stesso effetto estintivo (art. 167 cod. pen.) che consegue

all'utile decorso del termine; e la durata del termine non può non

essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, in vista della

funzione di prevenzione speciale che è collegata al beneficio della

sospensione condizionale della pena;

che l'eventualità che l'accertamento definitivo del reato

commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza con

la quale è stata irrogata la pena condizionalmente sospesa

intervenga oltre tale termine, a causa dell'eccessiva lentezza di

alcuno dei procedimenti che si susseguono secondo l'ordine

cronologico dei reati, è inconveniente di mero fatto, addebitabile

alle contingenti cadenze temporali dei procedimenti penali, non

riconducibile a vizio della disciplina legislativa;

che nella disciplina complessiva delle cause di revoca di diritto

della sospensione condizionale della pena non sono, pertanto,

pertanto ravvisabili i vizi di costituzionalità denunciati dal

rimettente: lungi dall'essere irragionevole e dal determinare

ingiustificate disparità di trattamento, la scelta del legislatore

di fare decorrere il dies a quo dal passaggio in giudicato della

sentenza che ha concesso il beneficio e di collegare gli effetti

della revoca al momento del passaggio in giudicato della condanna per

il delitto anteriormente commesso risponde, infatti, all'esigenza di

garantire l'accertamento giudiziale di responsabilità ed appare

coerente con il sistema complessivo e con la ratio dell'istituto

della sospensione condizionale dell'esecuzione della corrisponde alle

esigenze di garanzia dell'accertamento giudiziale di responsabilità

ed alla ratio di prevenzione dell'istituto della sospensione

condizionale della pena;

che, al contrario, un intervento additivo sul solo art. 168 cod.

pen. nel senso richiesto dal rimettente avrebbe come conseguenza che

il termine di "messa alla prova" del condannato decorrerebbe prima

della condanna; ed inoltre che, valutandosi i reati commessi o le

condanne riportate prima della condanna a pena condizionalmente

sospesa come cause di revoca della sospensione, queste ultime

verrebbero in parte o in tutto a confondersi con i limiti di

ammissibilità della sospensione condizionale della pena disciplinati

dall'art. 164 cod. pen;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 168, primo comma 1, numero 1 e numero 2, del

codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte