Ordinanza n. 434/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/11/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2122Codice civile
- art. 3legge 152/1968
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio
1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul
ricorso proposto da Dotti Lucia contro l'INPDAP ed altri, iscritta al
n. 330 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di costituzione di Dotti Lucia;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso dalla erede
testamentaria di un dipendente pubblico, deceduto in attività di
servizio, onde ottenere il pagamento dell'indennità di buonuscita
spettante a quest'ultimo, liquidata invece dal convenuto INPDAP a
favore dei fratelli del de cuius non viventi a carico di lui -, il
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Milano, con
ordinanza emessa il 15 gennaio 1998, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
"nella parte in cui non prevede che il dipendente dello Stato possa
disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, nel caso in
cui il medesimo deceda in servizio lasciando i parenti che la legge
indica come astratti beneficiari dell'indennità stessa, ma nei cui
confronti non aveva al momento del decesso alcun obbligo alimentare";
che, secondo il rimettente, alla stregua delle affermazioni
contenute nella sentenza n. 106 del 1996 - con la quale questa Corte
ha dichiarato costituzionalmente illegittima la succitata
disposizione, nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle
persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto di
successione per testamento o, in mancanza, per legge -, il "peculiare
carattere dimidiato fra il profilo retributivo e quello
previdenziale" dell'indennità di buonuscita consente di giustificare
la deroga al principio della libera disponibilità mortis causa del
beneficio soltanto in presenza di persone nei cui confronti il de
cuius aveva obblighi alimentari e non anche in presenza di soggetti
(quali, nella specie, il fratello e la sorella) che non dipendevano
economicamente da lui;
che, pertanto, la denunciata norma si pone in contrasto - sempre
secondo il rimettente - con gli artt. 3 e 36 Cost., data
l'irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto disposto
per il settore privato dall'art. 2122 cod. civ., che - nello
stabilire una riserva legale di destinazione a favore dei parenti
entro il terzo grado e agli affini entro il secondo solo se viventi a
carico del prestatore di lavoro - prevede un diverso regime di
trasmissibilità dell'indennità di buonuscita nel caso di
premorienza del lavoratore ancora in servizio, cui viene attribuita
una più ampia facoltà di disporne per testamento;
che si è costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio a
quo la quale ha concluso per la declaratoria d'illegittimità
costituzionale.
Considerato che, con sentenza n. 243 del 1997 (ignorata dal
rimettente) - ribadito che ogni forma di devoluzione anomala
dell'indennità di buonuscita, in deroga ai princi'pi della
successione mortis causa esclusivamente a favore di determinati
soggetti, può trovare razionale fondamento e giustificazione nella
funzione previdenziale del trattamento, concorrente alla natura
retributiva dello stesso, solo in considerazione del fatto che come
destinatarie di questo siano indicate persone integrate nel nucleo
familiare del defunto, dalla cui retribuzione esse ricevevano un
sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua
morte (cfr. in tal senso, sentenza n. 106 del 1996 ed ordinanza n.
153 del 1998) -, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968,
n. 152 "nella parte in cui prevede che, nell'assenza delle persone
ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del de cuius siano
preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli
eredi legittimi";
che, in quella sede, la Corte - in ragione della generale portata
delle considerazioni svolte in ordine all'ingiustificata previsione
di vocazioni anomale prive di un razionale fondamento legato alla
prioritaria tutela di esigenze di solidarietà familiare - ha anche
dichiarato, in via conseguenziale, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973, proprio "nella parte in cui
non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in
attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa,
nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle
sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a
carico di lui";
che pertanto la disposizione, così come denunciata, non vive
più nell'ordinamento giuridico e, dunque, la sollevata questione
dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia - Milano, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte