Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1996

dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di

Vitiello Raffaele, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza del 6

febbraio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 438 del codice di procedura penale nella parte in cui

subordina al consenso del pubblico ministero l'esperibilità del rito

abbreviato richiesto dall'imputato, in riferimento agli artt. 3, 24,

25, 27 e 101 della Costituzione;

che, recependo un'eccezione formulata dalla difesa dell'imputato,

il giudice a quo deduce che la scelta del pubblico ministero di

indirizzare le indagini in maniera più o meno approfondita è

suscettibile di determinare l'accoglimento o il rigetto della

richiesta dell'imputato di essere ammesso al giudizio abbreviato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, sul rilievo del difetto di motivazione dell'ordinanza di

rimessione, ha richiesto una declaratoria di inammissibilità della

questione sollevata;

Considerato che nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo non ha

descritto la concreta fattispecie sottoposta al suo giudizio né ha

fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni che lo portano a

dubitare della legittimità costituzionale della norma denunciata,

limitandosi a enunciare le disposizioni costituzionali che si

assumono violate;

che tale lacuna argomentativa impedisce di valutare la rilevanza

e i termini e profili della questione sollevata, tanto più in

ragione della incerta individuazione dell'obiettivo della censura,

fra il consenso del pubblico ministero allo svolgimento del rito

alternativo - nel dispositivo - e il presupposto, collegato al

precedente ma distinto da questo, della definibilità del giudizio

allo stato degli atti (in dipendenza del materiale di indagine

raccolto dall'accusa) - nella motivazione , ond'è che, in

accoglimento del rilievo formulato dall'Avvocatura dello Stato, la

questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile, per difetto di motivazione dell'ordinanza che la

propone (tra molte, ordinanza n. 229 del 1996; sentenza n. 79 del

1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101

della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte