Sentenza n. 436/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 222/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12
giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidità
pensionabile") promossi con ordinanze emesse il 28 ottobre 1985 dal
Pretore di Campobasso, il 25 ottobre 1985 dal Pretore di Pavia, il 4
febbraio 1986 dal Pretore di Salerno, il 21 febbraio 1986 dal Pretore
di Lecce, il 13 marzo 1986 dal Tribunale di Rimini, il 27 febbraio
1986 dal Pretore di Ancona, il 26 giugno 1986 dal Tribunale di Pavia,
il 23 giugno 1986 dal Pretore di Milano, il 14 ottobre 1986 dal
Pretore di Genova, il 5 novembre 1986 dal Tribunale di Pistoia, il 16
gennaio 1987 dal Pretore di Bologna, il 28 gennaio 1987 dal Pretore
di Torino, il 17 dicembre 1986 dal Tribunale di Pistoia (n. 2
ordinanze), il 4 febbraio 1987 dal Pretore di Brindisi, il 20
settembre 1986 dal Pretore di Frosinone, il 13 marzo 1987 dal Pretore
di Pavia, il 7 gennaio e il 4 febbraio 1987 dal Tribunale di Pistoia,
il 10 marzo 1987 dal Pretore di Genova e il 13 marzo e il 6 aprile
1987 dal Pretore di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 853 e 905
del registro ordinanze 1985, nn. 271, 288, 357, 415, 603, 689 e 834
del registro ordinanze 1986 e nn. 3, 84, 107, 113, 114, 155, 181,
230, 238, 239, 248, 265 e 266 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 22, 36,
35, 38, 43, 51 e 57 dell'anno 1986 e nn. 7, 8, 14, 15, 20, 22, 26, 27
e 29 dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Cuomo Maria, Altieri Italia,
Agù Maria, Tomaino Angela, Gramignazzo Giorgina, Samaroli Adele,
Papini Asmara e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Gramignazzo Giorgina,
Franco Agostini per Samaroli Adele e Papini Asmara e Luigi Maresca
per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconalfi per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In ventidue procedimenti promossi da lavoratori iscritti al
regime dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottenere
l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità o
all'assegno di invalidità, diversi giudici ordinari hanno sollevato
la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 che vieta la
liquidazione dei predetti trattamenti a coloro che presentino la
relativa domanda successivamente al compimento dell'età
pensionabile.
Poiché le pretese azionate davanti ai giudici remittenti
concernevano per l'appunto domande che l'istituto assicuratore aveva
respinto in ragione del suddetto divieto, la rilevanza della
questione, nella maggior parte dei casi, è ritenuta in re ipsa,
senza alcun riferimento all'applicabilità temporale del nuovo regime
introdotto dalla legge n. 222 del 1984 alle fattispecie in esame.
Tale aspetto, in relazione al momento di presentazione della domanda
o del sorgere dello stato invalidante, viene invece considerato nelle
ordinanze dei Pretori di Pavia (r.o. n. 905 del 1985 e n. 230 del
1987), di Milano (r.o. n. 689 del 1986) e di Torino (r.o. n. 107 del
1987), mentre, nessuna motivazione sulla rilevanza o concreta
indicazione dell'oggetto del giudizio offre l'ordinanza del Tribunale
di Rimini in data 13 marzo 1986 (r.o. n. 357 del 1986).
La norma impugnata è censurata con esclusivo riferimento o
all'art. 3 (Pretore di Campobasso ord. 28 ottobre 1985 n. 835 del
1985), o all'art. 38 della Costituzione (Pretore di Pavia 25 ottobre
1985 r.o. n. 905 del 1985 e 13 marzo 1987 r.o. n. 230 del 1987,
Tribunale di Rimini 13 marzo 1986 r.o. n. 357 del 1986, Tribunale di
Pavia 26 giugno 1986 r.o. n. 603 del 1986, Pretore di Milano 23
giugno 1986 r.o. n. 689 del 1986, Pretore di Genova 14 ottobre 1986
r.o. n. 834 del 1986, Pretore di Frosinone 20 settembre 1986 n. 181
del 1987), ovvero per violazione di entrambi i parametri
costituzionali (Pretore di Salerno 4 febbraio 1986 r.o. n. 271 del
1986, Pretore di Lecce 21 febbraio 1986 r.o. n. 288 del 1986,
Tribunale di Pistoia 5 novembre 1986 r.o. n. 3 del 1987, 17 dicembre
1986 r.o. n. 113 del 1987 e n. 114 del 1987, 7 gennaio 1987 r.o. n.
238 del 1987 e 4 febbraio 1987 r.o. n. 239 del 1987, Pretore di
Bologna 16 gennaio 1987, r.o. n. 84 del 1987, Pretore di Torino 28
gennaio 1987 r.o. n. 107 del 1987, 13 marzo 1987 r.o. n. 265 del 1987
e 6 aprile 1987 r.o. n. 266 del 1987, Pretore di Brindisi 4 febbraio
1987 r.o. n. 155 del 1987, Pretore di Genova 10 marzo 1987 r.o. n.
248 del 1987), oltre che dell'art. 53 Cost. (Pretore di Ancona 27
febbraio 1986 r.o. n. 415 del 1986).
2. - L'esclusione della copertura del rischio di inabilità o
invalidità dopo il compimento dell'età pensionabile determinerebbe,
ad avviso dei giudici remittenti, una lesione del principio di
eguaglianza per l'ingiustificata disparità di trattamento che si
verrebbe a creare, fra categorie di soggetti che, avendo entrambe e a
prescindere dal fattore dell'età, il diritto di lavorare e l'obbligo
di versare i relativi contributi, si trovano nella medesima
condizione e sono tuttavia discriminate in relazione al mero
raggiungimento di una determinata età.
Tale discriminazione non potrebbe poi giustificarsi neanche con la
eventuale previsione di una garanzia per il lavoratore invalido di
fruire comunque di altri redditi o trattamenti previdenziali,
(pensione di vecchiaia o pensione sociale), aspetto questo del tutto
ignorato dalla disposizione impugnata.
Un'ulteriore ed irrazionale disparità di trattamento fra soggetti
che, per invalidità e requisiti contributivi, versano in identica
situazione, si determinerebbe anche in relazione al diverso momento
in cui può insorgere lo stato invalidante o viene presentata la
relativa domanda, nonché in riferimento al diverso limite di età
pensionabile stabilito per i lavoratori dipendenti (55 e 60 anni) e
per i lavoratori autonomi (65 anni), ovvero alla diversa consistenza
della posizione contributiva che gli iscritti ad una medesima
gestione maturano nel tempo.
3. - La disposizione denunciata, inoltre, ad avviso dei giudici
remittenti violerebbe anche il secondo comma dell'art. 38 della
Costituzione privando il lavoratore invalido della relativa tutela e,
addirittura, di ogni altra tutela previdenziale nell'ipotesi in cui
non abbia ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o
alla pensione sociale.
Le argomentazioni poste a sostegno della questione, variamente
prospettata possono così sintetizzarsi:
a) la norma censurata non realizza affatto il principio di
gradualità nell'attuazione della tutela previdenziale, ed infatti il
requisito negativo che essa prescrive non è collegato alla
maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ma bensì al
raggiungimento dell'età pensionabile. D'altra parte, lo stesso
legislatore, all'art. 1, decimo comma, della legge n. 222 del 1984,
ha espressamente stabilito che al compimento dell'età prescritta per
il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si
trasforma in pensione di vecchiaia soltanto in presenza dei necessari
requisiti di assicurazione e contribuzione;
b) nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte si
realizza invece una vera e propria ipotesi di mancata tutela del
lavoratore invalido che nulla ha a che vedere con la discrezionalità
di cui il legislatore gode nella determinazione delle modalità di
attuazione del sistema previdenziale;
c) gli unici limiti che la Costituzione consente di porre alla
tutela assicurativa sono quelli attinenti alla specifica posizione
del lavoratore e consistenti in una apprezzabile durata della sua
attività (requisiti contributivi) e nella sussistenza del rapporto
assicurativo al momento in cui si verifica l'evento protetto; il
mancato raggiungimento dell'età pensionabile costituisce pertanto un
limite non omogeneo alla tutela costituzionale;
d) l'esclusione della tutela previdenziale posta in essere
dalla norma denunciata risulta ancor più incongruente se si
considera che, da un lato, il diritto al lavoro non incontra limiti
in ragione dell'età e, che, dall'altro, il nostro ordinamento
prescrive l'obbligo contributivo prescindendo da ogni riferimento
all'età del lavoratore (artt. 27 l. 4 aprile 1952, n. 218 e 1 d.P.R.
27 aprile 1957, n. 818);
e) la norma denunciata infine costringerebbe a continuare a
lavorare, o ad impegnare improbabili risorse finanziarie per
effettuare versamenti volontari, una categoria di soggetti che, per
età e condizioni di salute, non ha più una consistente capacità
lavorativa.
4. - La negazione dell'assegno di invalidità all'assicurato in
età pensionabile, che non ha maturato il diritto ad altri
trattamenti previdenziali, violerebbe, ad avviso del Pretore di
Ancona, (r.o. n. 415 del 1986), anche l'art. 53 Cost., in quanto la
non utilizzazione della contribuzione obbligatoriamente versata si
risolverebbe in un prelievo fiscale attuato senza alcun riferimento
alla capacità contributiva.
5. - In tutti i giudizi conseguenti alle ordinanze di rimessione
si è costituito l'I.N.P.S.. È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato,
fatta eccezione per i giudizi introdotti con le ordinanze dei Pretori
di Brindisi (r.o. 155/87), di Frosinone (r.o. 181/87), di Pavia (r.o.
230/87), di Torino (r.o. 266/87) e dei Tribunali di Pistoia (r.o.
239/87) e Rimini (r.o. 356/86). Infine nei giudizi promossi dai
Pretori di Salerno (r.o. 271/86), di Lecce (r.o. 288/86), di Ancona
(r.o. 415/86), di Bologna (r.o. 84/87), di Torino (r.o. 265 e 266/87)
e dal Tribunale di Pistoia (r.o. 239/87) si sono costituite le parti
attrici dei procedimenti a quibus.
6. - Nei vari atti depositati dalla difesa di quest'ultime si
ribadiscono sostanzialmente le argomentazioni svolte dai giudici
remittenti, sottolineandone l'una o l'altra.
Soltanto in relazione al giudizio promosso dal Tribunale di
Pistoia con ordinanza del 4 febbraio 1987 (r.o. 239/87), si prospetta
la probabile irrilevanza della questione sollevata sul presupposto
che la parte attrice avesse presentato domanda in via amministrativa
in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 222 del 1984. In
tal caso, infatti, la norma impugnata, non avendo effetto
retroattivo, non risulterebbe applicabile.
Nel merito, si insiste sui profili discriminatori della norma
censurata nei rapporti tra soggetti che, pur trovandosi nella
medesima situazione di invalidità e di contribuzioni, vedono
riconosciuto il loro diritto al trattamento pensionistico soltanto in
ragione di un elemento di natura meramente temporale.
7. - Nei suoi atti difensivi l'Istituto assicuratore ha eccepito
l'irrilevanza delle questioni sotto i seguenti profili:
a) in relazione a quasi tutti i giudizi promossi dinanzi a
questa Corte, per il mancato accertamento preliminare, da parte del
giudice a quo, dell'esistenza dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione ovvero dello stato di invalidità o di entrambi i
presupposti;
b) per i giudizi conseguenti alle ordinanze di rimessione dei
Pretori di Pavia (r.o. 905/85 e 230/87), di Milano (r.o. 689/86) e di
Torino (r.o. 265 e 266/87), nonché dei Tribunali di Rimini (r.o.
357/86), di Pavia (r.o. 603/86) e di Pistoia (r.o. 3/87, 238 e
239/87), in dipendenza della erronea ritenuta applicabilità della
norma impugnata anche alle domande in via amministrativa presentate
prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984. Viene in
proposito, menzionata una recente giurisprudenza della Cassazione che
escluderebbe la predetta applicabilità;
Deduce poi nel merito che dal principio, pacifico in dottrina e
giurisprudenza, della unitarietà e complessità del rapporto
assicurativo obbligatorio, discenderebbe il corollario
dell'alternatività delle prestazioni pensionistiche. Essendo infatti
l'assicurazione obbligatoria unica per i due distinti eventi
dell'invalidità e della vecchiaia, l'avverarsi dell'uno
precluderebbe il diritto al conseguimento della prestazione relativa
al verificarsi dell'altro.
Poiché, peraltro, la pensione di vecchiaia (prevista al
compimento di una certa età che il legislatore ha collegato ad un
apprezzabile decadimento fisico tale da non consentire un normale
guadagno) coprirebbe anche il rischio di invalidità verificatosi
dopo l'età pensionabile, le prestazioni collegate allo stato di
bisogno derivante dalla diminuita capacità di lavoro resterebbero
precluse dal raggiungimento di tale limite.
La tesi esposta troverebbe conferma anche nell'art. 1, 10° comma,
e 2, legge 222/84, che rispettivamente prevedono la trasformazione
dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, e, con criteri
mutuati da quest'ultima, la quantificazione della pensione di
inabilità.
L'ente previdenziale ritiene infine che la temporanea carenza di
tutela per un soggetto che, pur avendo versato un certo numero di
contributi, non riesca a perfezionare i requisiti per il diritto a
prestazioni previdenziali e debba così attendere un periodo più o
meno lungo per il conseguimento delle prestazioni medesime, versando
ulteriori contributi che consentano il perfezionamento dei requisiti
di legge, costituisca un fenomeno connaturale all'uso della
discrezionalità legislativa nell'attuazione della tutela
previdenziale.
8. - L'Avvocatura dello Stato, in relazione al giudizio introdotto
dal Pretore di Campobasso con ordinanza del 28 ottobre 1985 (r.o.
853/85), eccepisce la possibile irrilevanza della questione
sollevata. Ed infatti, non precisando il giudice a quo a qual titolo
la ricorrente ultrasessantenne già godrebbe di un'adeguata posizione
assicurativa, ben potrebbe la stessa consistere in una pensione di
vecchiaia, rendendo così giustificabile, in virtù di quanto
prescrive il 10° comma dell'art. 1 della legge 222/84, il mancato
riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Nel merito degli altri giudizi, l'Avvocatura osserva che la ratio
della norma sospettata di incostituzionalità va rinvenuta
nell'esigenza di contrastare un fenomeno di dilatazione e di abuso
delle pensioni di invalidità. La disciplina anteriore alla legge
222/84 consentiva infatti ad un soggetto in età pensionabile, ma
privo dei requisiti di anzianità contributiva per il riconoscimento
della pensione di vecchiaia, di fruire del trattamento di
invalidità, al di fuori delle finalità originarie dell'istituto.
La prefissione di un termine oltre il quale non si ha più diritto
al trattamento di invalidità risulterebbe invece coerente con la
esigenza di tutelare il lavoratore "di fronte ad eventi che lo
colpiscono nel lasso di tempo in cui è da ritenersi sia
effettivamente e concretamente presente sul mercato del lavoro", il
che costituisce la ratio specifica dell'istituto.
L'Avvocatura nega infine la possibilità di una violazione
dell'art. 53 Cost., esulando dalla materia previdenziale ogni aspetto
impositivo. Considerato in diritto
1. - Con ventidue ordinanze emesse da diverse autorità
giudiziarie è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984 n. 222, il
quale stabilisce che l'assegno di invalidità e la pensione di
inabilità, previsti dalla legge stessa, non possano essere liquidati
agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, che presentino
domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.
In una delle ordinanze si sostiene che la norma impugnata
violerebbe l'art. 3 Cost., in altre l'art. 38, secondo comma, in
altre ancora entrambi i parametri costituzionali predetti, ed in
altra, infine, l'art. 53 Cost.
1.2 - In riferimento all'art. 3 Cost., si sostiene nelle varie
ordinanze di rimessione, con argomentazioni sostanzialmente analoghe,
che si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra due
categorie di soggetti, che sarebbero discriminate in ragione del mero
raggiungimento dell'età pensionabile, laddove entrambe hanno il
diritto di lavorare e l'obbligo di versare i contributi.
Tale discriminazione sarebbe ancora più evidente, si rileva,
quando il lavoratore, pur avendo raggiunto l'età pensionabile, non
goda di altri redditi né di altri trattamenti previdenziali come la
pensione di vecchiaia o quella sociale.
Ulteriore ingiustificata disparità viene ravvisata in relazione
sia al diverso momento in cui può insorgere lo stato invalidante o
viene presentata la relativa domanda, sia al diverso limite di età
pensionabile stabilito fra i lavoratori dipendenti e i lavoratori
autonomi, sia alla diversa consistenza della posizione contributiva
che gli iscritti ad una medesima gestione maturano nel tempo.
In riferimento all'art. 38 Cost., secondo comma, si sostiene che
la norma denunciata priverebbe il lavoratore invalido della relativa
tutela e, addirittura, di ogni altra tutela previdenziale,
nell'ipotesi in cui non abbia ancora maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia o quella sociale.
Per quel che riguarda infine l'art. 53 Cost., si rileva che la
mancata utilizzazione della contribuzione obbligatoriamente versata
si risolverebbe, per chi non abbia maturato altri trattamenti
previdenziali, in un prelievo fiscale attuato senza alcun riferimento
alla capacità contributiva.
2. - Previa riunione per connessione di tutti i giudizi promossi
con le ordinanze in epigrafe, deve essere in primo luogo disattesa
l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS che, costituita
in tutti i giudizi conseguenti alle ordinanze di rimessione, ha
dedotto, in relazione alla maggior parte di esse, l'irrilevanza della
questione, per essere mancato, da parte dei giudici a quibus, il
preliminare accertamento circa l'esistenza dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione, ovvero dello stato di invalidità o
di entrambi i presupposti.
In proposito è sufficiente osservare che, nell'ordine logico
delle questioni da affrontare da parte del giudice, adito per il
riconoscimento del diritto al trattamento di invalidità, è da
ritenersi senz'altro prioritaria quella che concerne il possesso del
requisito dell'età, cioè di un requisito di carattere generale
direttamente rilevabile, la cui mancanza preclude ogni ulteriore
accertamento circa il possesso degli altri requisiti da valutarsi
invece, caso per caso, in base a ben più complessa indagine.
3. - È invece manifesta l'inammissibilità della questione
sollevata dal Tribunale di Rimini (reg. ord. n. 357 del 1986), in
quanto l'ordinanza di rimessione non è motivata né sul punto della
rilevanza né su quella della non manifesta infondatezza, come
prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87.
4. - Fondata è poi l'eccezione di inammissibilità per
irrilevanza, dedotta dall'INPS, in relazione ad alcune ordinanze di
rimessione, nonché da una delle altre parti private costituite -
relativamente alla ordinanza che la concerne - nell'assunto che la
norma denunciata non si applicherebbe nell'ipotesi di presentazione
della domanda in via amministrativa prima della sua entrata in
vigore.
Al riguardo va rilevato che, nel senso della inapplicabilità di
tale disposizione, relativamente alle domande presentate in via
amministrativa anteriormente al 1° luglio 1984, data di entrata in
vigore della legge, è la giurisprudenza della Cassazione (v. sent.,
Sez. Lav., n. 5486 del 22 giugno 1987 e n. 6219 del 15 luglio 1987)
e, quindi, la posizione dei lavoratori che si trovino in tale
condizione è regolata dalla normativa precedente.
Ne consegue l'inammissibilità, per irrilevanza della questione,
in quanto risulta dagli atti che ricorre tale evenienza,
relativamente ai giudizi sollevati con le ordinanze nn. 905 del 1985,
603 e 689 del 1986, 3, 238, 265 e 266 del 1987, adottate
rispettivamente dal Pretore di Pavia, dal Tribunale di Pavia, dal
Pretore di Milano, dal Tribunale di Pistoia e dal Pretore di Torino.
5. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed
all'art. 38, comma secondo, Cost., è fondata.
Al fine della soluzione della questione prospettata, occorre
premettere che la legge n. 222 del 1984 ha completamente innovato al
sistema precedente in tema di trattamenti previdenziali connessi alla
invalidità, dei lavoratori iscritti all'Assicurazione per
l'invalidità di vecchiaia, e superstiti (I.V.S.) dell'I.N.P.S.,
disciplinando nell'art. 1 l'assegno di invalidità, connesso alla
diminuita capacità lavorativa, e nell'art. 2 un nuovo trattamento,
la pensione di inabilità, connesso al grado di assoluta incapacità.
Entrambi gli articoli richiamati, nel disciplinare gli anzidetti
istituti, si occupano delle ipotesi di incompatibilità dei
trattamenti anzidetti con altri trattamenti previdenziali,
coordinandoli fra loro e prevedendo in particolare, quanto
all'assegno di invalidità (art. 1, comma decimo, della legge n. 222
del 1984), la sua incumulabilità con la pensione di vecchiaia, in
quanto si stabilisce che, al momento del raggiungimento dell'età
pensionabile, tale assegno si trasforma in pensione di vecchiaia e si
precisa altresì che gli anni in cui il lavoratore abbia goduto di
tale assegno sono computabili ai fini della costituzione della
posizione assicurativa.
Naturalmente rimangono anche in vigore le norme che regolano
l'incumulabilità della pensione sociale.
Così individuata, negli artt. 1 e 2 della legge in parola, che
non formano oggetto dell'incidente sollevato, la fonte normativa
relativa al coordinamento fra trattamenti di invalidità e pensione
di vecchiaia, cui perciò esclusivamente si deve far riferimento per
determinare il regime della incumulabilità fra tali trattamenti,
risulta agevole la soluzione della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della stessa legge, il quale vieta che,
dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore possa
chiedere il riconoscimento dei trattamenti di invalidità.
Orbene, la norma denunciata non può sottrarsi alle censure
prospettate, perché come è stato ben messo in evidenza nelle
ordinanze di rimessione, nella ipotesi in cui al raggiungimento di
tale età, il lavoratore non abbia ancora i requisiti contributivi
per conseguire la pensione di vecchiaia - non venendo perciò in tale
ipotesi in evidenza alcun profilo di incumulabilità, mancandone il
presupposto - il divieto che tale norma pone lo priverebbe di ogni
tutela previdenziale e ciò in palese contrasto con l'art. 38,
secondo comma, Cost.
6. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale nei sensi
anzidetti consente l'assorbimento delle questioni sollevate in
riferimento ad altri parametri costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
12 giugno 1984, n. 222, ("Revisione della disciplina della
invalidità pensionabile");
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984,
n. 222, sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost. dal Tribunale di
Rimini con ordinanza n. 357 del 1986;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222,
sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost., dal Pretore di Pavia con
ordinanza n. 905 del 1985, dal Tribunale di Pavia con ordinanza n.
603 del 1986, dal Pretore di Milano con ordinanza n. 689 del 1986,
dal Tribunale di Pistoia con ordinanze
nn. 3, 238 e 239 del 1987, dal Pretore di Torino con ordinanze nn.
265 e 266 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte