Ordinanza n. 436/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30-bis,
30-ter, 70, primo comma, 71- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa
il 22 novembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel
procedimento di sorveglianza relativo a Poli Oliviero, iscritta al n.
88 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con
ordinanza del 22 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli
artt. 30-bis, 30-ter, 70, primo comma, e 71- ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, nel testo risultante dalla legge 10 ottobre
1986, n. 663, "nella parte in cui non prevedono la ricorribilità in
Cassazione per motivi di legittimità avverso le ordinanze con cui il
Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui
provvedimenti in tema di negazione o di concessione di permessi
premiali ai condannati";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in
subordine, non fondata;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 1163 del 29 dicembre
1988, emessa, quindi, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza
di rimessione, ha dichiarato manifestamente inammissibile una
questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9
della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in quanto, alla stregua della
costante giurisprudenza della Corte di cassazione, "il provvedimento,
pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso
il diniego di un permesso premio da parte del magistrato di
sorveglianza", rientrando fra i provvedimenti volti a regolare la
vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari, si
differenzia da quelli destinati ad incidere in modo sostanziale sugli
effetti e sulla durata del rapporto instauratosi con l'inizio
dell'esecuzione della pena, di modo che il relativo procedimento si
configura "come un procedimento de plano con caratteristiche ben
diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate";
che, pertanto, è necessario che il Tribunale di sorveglianza
riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare
questioni di legittimità costituzionale in sede di reclamo avverso
il diniego di permesso premio, tenuto conto della sopra ricordata
pronuncia di questa Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30- bis, 30- ter, 70 primo
comma, 71- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), nel testo risultante dalla
legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111
della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con
ordinanza del 22 novembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte