Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30-bis,

30-ter, 70, primo comma, 71- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa

il 22 novembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel

procedimento di sorveglianza relativo a Poli Oliviero, iscritta al n.

88 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con

ordinanza del 22 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli

artt. 30-bis, 30-ter, 70, primo comma, e 71- ter della legge 26

luglio 1975, n. 354, nel testo risultante dalla legge 10 ottobre

1986, n. 663, "nella parte in cui non prevedono la ricorribilità in

Cassazione per motivi di legittimità avverso le ordinanze con cui il

Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui

provvedimenti in tema di negazione o di concessione di permessi

premiali ai condannati";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in

subordine, non fondata;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 1163 del 29 dicembre

1988, emessa, quindi, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza

di rimessione, ha dichiarato manifestamente inammissibile una

questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9

della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in quanto, alla stregua della

costante giurisprudenza della Corte di cassazione, "il provvedimento,

pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso

il diniego di un permesso premio da parte del magistrato di

sorveglianza", rientrando fra i provvedimenti volti a regolare la

vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari, si

differenzia da quelli destinati ad incidere in modo sostanziale sugli

effetti e sulla durata del rapporto instauratosi con l'inizio

dell'esecuzione della pena, di modo che il relativo procedimento si

configura "come un procedimento de plano con caratteristiche ben

diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate";

che, pertanto, è necessario che il Tribunale di sorveglianza

riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare

questioni di legittimità costituzionale in sede di reclamo avverso

il diniego di permesso premio, tenuto conto della sopra ricordata

pronuncia di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 30- bis, 30- ter, 70 primo

comma, 71- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), nel testo risultante dalla

legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111

della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con

ordinanza del 22 novembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte