Sentenza n. 436/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 393, 395 e 396
del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 febbraio 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia nel procedimento
penale a carico di Nicotra Maximiliano, iscritta al n. 201 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di Refice Roberto, iscritta al n. 210 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Prima di assumere, su richiesta del pubblico ministero, un
mezzo di prova nelle forme previste dagli artt. 392 e seguenti del
codice di procedura penale, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 9 febbraio 1990, ha
sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dell'art. 395 dello stesso codice, "in quanto non
prevede che la richiesta del P.M. di procedere ad incidente
probatorio sia notificata anche al difensore della persona sottoposta
alle indagini".
Rileva il giudice a quo che, costituendo l'incidente probatorio
un'"anticipazione" del dibattimento, in quanto destinato "a formare
una prova in senso pieno con le modalità proprie" di tale fase, il
diritto di difesa deve essere effettivo e commisurato all'"ampiezza"
riconosciuta a tale diritto nel dibattimento, un riconoscimento che,
invece, non risulta assicurato dalla norma denunciata.
In particolare, se alla persona sottoposta alle indagini viene
attribuito il "diritto (o facoltà)" sia di opporsi alla richiesta
del pubblico ministero sia di formulare osservazioni o istanze dopo
la notifica della richiesta, l'esercizio effettivo di tale "diritto
(o facoltà)" presuppone necessariamente l'intervento del difensore,
trattandosi di "attività di natura tecnica, realizzazione tipica del
diritto di difesa, che, neppure in questa fase incidentale, può
dirsi effettivo, se limitato alla mera presenza o partecipazione
all'assunzione della prova".
L'avviso ex art. 395 del codice di procedura penale è funzionale
proprio all'esercizio di quel "diritto (o facoltà)". Dalla notifica
della richiesta decorre, infatti, "un termine a difesa la cui
conoscenza e la cui funzione è normalmente ignota al singolo
interessato, che, personalmente, non è in grado di organizzare la
propria difesa", con la conseguenza che il ristretto termine previsto
per la persona sottoposta alle indagini dall'art. 396 (due soli
giorni) non può certo essere sufficiente ai fini della difesa
tecnica, per giunta non più consentita successivamente, stante il
disposto dell'art. 401, quarto comma, del codice di procedura penale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 18, prima serie speciale,
dell'anno 1990.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Si osserva nell'atto d'intervento che non vi sarebbe alcuna
compromissione della difesa tecnica, potendo il difensore essere
tempestivamente avvisato dalla persona assistita nel pur ristretto
tempo imposto dall'urgenza che caratterizza la procedura in esame.
Senza contare che, nel momento di proposizione della richiesta,
non sempre vi è un difensore e che, se la richiesta viene proposta
da una parte privata, "non sempre sono conoscibili i difensori delle
altre parti".
In conclusione, le esigenze della difesa tecnica risultano
soddisfatte attraverso la notifica della richiesta alla persona
dell'interessato e la conseguente presa di contatto di tale soggetto
con il suo difensore, abilitato, in forza dell'art. 99, primo comma,
a presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della
richiesta, a norma dell'articolo 396.
2. - Con ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità "del combinato disposto degli artt. 393, 395 e 396" del
codice di procedura penale, "nella parte in cui non si prevede che
tra i soggetti destinatari della notifica dell'incidente probatorio
vi sia anche il difensore della persona nei confronti della quale si
procede per i fatti oggetto di prova".
Premesso che il nuovo legislatore ha attribuito all'incidente
probatorio il valore di "unica sedes provae nel corso delle indagini
preliminari", rileva il giudice a quo come l'art. 395 del codice di
procedura penale, non comprendendo il difensore della persona
sottoposta alle indagini tra i soggetti cui la richiesta di
assunzione anticipata della prova deve essere notificata, determini
"una notevole limitazione e compressione" del diritto del difensore:
tenuto conto del brevissimo termine (due giorni dalla notifica della
richiesta) stabilito per presentare deduzioni sull'ammissibilità e
sulla fondatezza della richiesta, con conseguente violazione anche
del "principio di pari dignità tra accusa e difesa", pure esso
stabilito dall'art. 24 della Costituzione.
Una parità compromessa per il fatto che, mentre il pubblico
ministero è in condizione di venire a conoscenza della richiesta di
incidente probatorio presentata dalla persona sottoposta alle
indagini, il difensore di tale persona può venire a conoscenza della
richiesta proveniente dal pubblico ministero "soltanto quando detto
strumento processuale è stato già ammesso o trovasi in fase di
esecuzione".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 1990.
Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Con la prima delle due ordinanze in epigrafe il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura
penale, "in quanto non prevede che la richiesta del P.M. di procedere
ad incidente probatorio sia notificata anche al difensore della
persona sottoposta alle indagini"; con la seconda il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma mette in discussione
la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
393, 395 e 396 dello stesso codice, "nella parte in cui non si
prevede che tra i soggetti destinatari della notifica dell'incidente
probatorio ci sia anche il difensore della persona nei confronti
della quale si procede per i fatti oggetto della prova".
Data la parziale coincidenza della normativa rispettivamente
denunciata - nel primo caso in riferimento al solo art. 24 e nel
secondo in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, sempre
lamentando il sacrificio che la difesa tecnica e, quindi, la parità
tra accusa e difesa verrebbero a subire per la mancata inclusione del
difensore della persona sottoposta alle indagini preliminari tra i
destinatari della notificazione della richiesta di incidente
probatorio proposta dal pubblico ministero - i due giudizi vanno
riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - In base al disposto dell'art.395 del codice di procedura
penale, espressamente intitolato alla "Presentazione e notificazione
della richiesta" di incidente probatorio, la richiesta proposta dal
pubblico ministero deve essere notificata "alle persone indicate
nell'articolo 393 comma 1 lettera b)", cioè alle "persone nei
confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova",
formula, a sua volta, sicuramente indicativa della "persona
sottoposta alle indagini", cui fanno riferimento, fra l'altro, gli
artt. 393, secondo comma, e 396, primo e secondo comma.
Nessun dubbio che un'interpretazione dell'art. 395, attenta al
solo tenore delle espressioni usate - tanto più nel raffronto con
l'art.398, il cui terzo comma richiede al giudice di notificare "alla
persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori"
l'avviso del giorno, luogo ed ora fissati per "procedere
all'incidente probatorio" - porta alla conclusione che la precedente
notifica della richiesta di incidente probatorio non ha tra i suoi
destinatari alcun difensore.
Ma la circostanza che "le persone nei confronti delle quali si
procede per i fatti oggetto della prova", richiamate dall'art. 395 in
forza del rinvio all'"articolo 393 comma 1 lettera b)", coincidano
con le persone sottoposte alle indagini non può non far prendere in
considerazione altri, non meno determinanti, aspetti di ordine
sistematico.
3. - Anzitutto, occorre tener conto della sicura operatività in
materia dell'art. 61, il quale prevede l'estensione alla persona
sottoposta alle indagini preliminari dei diritti e delle garanzie
dell'imputato e, salvo che sia diversamente stabilito, di ogni altra
disposizione relativa all'imputato. Analogamente deve dirsi per
l'operatività dell'art. 99, primo comma, il quale, a sua volta,
estende al difensore, sia esso dell'imputato o della persona
sottoposta alle indagini preliminari, "le facoltà e i diritti che la
legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati
personalmente a quest'ultimo".
È pur vero che, con il parlare di facoltà e diritti, l'art. 99
non può essere utilizzato a vantaggio del difensore quando la
situazione giuridica soggettiva di cui è riconosciuto titolare
l'imputato non si concretizzi, come nel caso di una notificazione da
ricevere, in un ruolo processuale attivo: già di per sé, infatti,
l'abbinamento "facoltà e diritti" nel contesto del primo comma evoca
l'idea di attività, del resto esplicitata subito dopo nel dettato
del secondo comma ("atto compiuto"). Non meno vero è, peraltro, che
la notificazione della richiesta di incidente probatorio risulta
finalizzata a consentire alle parti di "presentare deduzioni
sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare
cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbono
costituire oggetto della prova e altre persone interessate" (art.
396, primo comma), attività che sottendono tutte un adeguato
esercizio della difesa tecnica.
Proprio il fatto che i congegni attraverso cui si articola la
disciplina dell'incidente probatorio operino, per ovvie ragioni di
necessaria speditezza, in spazi strettissimi ("due giorni dalla
notificazione della richiesta" è il termine tassativamente enunciato
nell'art. 396) comporta come ineludibile la notificazione al
difensore, non potendosi ammettere che il legislatore abbia voluto
addossare alla persona sottoposta alle indagini l'onere di informare
il proprio difensore entro quello stesso, tanto breve, lasso di tempo
disponibile per le attività difensive in questione.
A dimostrare l'imprescindibilità dell'informativa al difensore
contribuisce il disposto dell'art. 401, quarto comma, che,
precludendo "la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su
questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della
richiesta" durante l'udienza per l'assunzione della prova,
impedirebbe alla difesa tecnica di recuperare successivamente alla
scadenza dei due giorni quanto non potuto espletare
nell'immediatezza.
Del resto, è il secondo comma dello stesso art. 393 ad imporre al
pubblico ministero di indicare nella richiesta da lui proposta "anche
i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera
b)", con una prescrizione che, riferendosi ad un momento
necessariamente anteriore alla fase descritta dall'art. 396, non può
non dirsi finalizzata a rendere partecipe di tale fase il difensore
della persona sottoposta alle indagini, proprio per consentirgli
l'esercizio di quanto previsto nel detto articolo.
4. - Così coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo dell'art.
395 all'art. 393 viene ad assumere una più precisa fisionomia, che,
tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla notifica della
richiesta di incidente probatorio, permette di considerare ricompreso
fra i destinatari di tale notificazione anche il difensore della
persona sottoposta alle indagini preliminari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 del codice
di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte