Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo

1996 dal pretore di Bolzano sul ricorso proposto da Zanardo Vittorino

contro INAIL ed altra, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1996

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione della Società Italiana per il

magnesio S.p.a. e dell'INAIL nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Saverio Muccio per l'INAIL e l'Avvocato dello

Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Vittorino Zanardo

nei confronti dell'INAIL, il pretore di Bolzano, con ordinanza emessa

il 20 marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui

non comprende tra le persone assicurate i titolari di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa di cui al secondo comma,

lettera a), dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

che, a parere del giudice rimettente, l'attività lavorativa

espletata dal ricorrente, potendo ricomprendersi nella fattispecie di

cui all'art. 409 numero 3, cod. proc. civ., integrerebbe gli estremi

di un'ipotesi di lavoro di tipo "parasubordinato", che è stata di

recente ritenuta meritevole di più avanzate forme di tutela, tanto

che da ultimo il legislatore se ne è fatto carico, non solo in

occasione della riforma tributaria (v. art. 49 del d.P.R. n. 917 del

1986), ma anche con l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, che ha assoggettato tali prestatori d'opera, sia pure a

decorrere dal 1 gennaio 1996, alla contribuzione previdenziale per la

vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti;

che, pertanto, l'esclusione della generalità dei lavoratori

parasubordinati dalle garanzie apprestate dal d.P.R. n. 1124 del

1965, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma,

della Costituzione;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è

costituita la Magnesio S.p.a. concludendo per l'inammissibilità o

per l'infondatezza della questione;

che si è anche costituito l'INAIL osservando che la questione

dovrebbe essere dichiarata inammissibile ovvero infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della

questione;

Considerato che il giudice a quo, da un lato esclude esplicitamente

la ricorrenza del requisito della subordinazione, indicando elementi

che dimostrerebbero la qualità di lavoratore autonomo del medesimo

ricorrente, avendo questi operato come consulente libero

collaboratore, incaricato dell'istruzione e formazione degli operai

dipendenti; dall'altro l'ordinanza di rimessione sembra ricondurre la

prospettata questione di legittimità costituzionale alla

qualificazione dell'attività lavorativa del ricorrente in termini

proprio di subordinazione, in quanto la produzione, nel periodo

valutato nel giudizio a quo, non avrebbe più avuto luogo a titolo di

esercitazione tecnico-pratica, tanto che al momento dell'infortunio

il ricorrente stava lavorando da solo alla macchina troncatrice;

che, nei termini in cui viene prospettata, la questione difetta

dei necessari requisiti di chiarezza, tali da consentirne una

inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza, che alla non

manifesta infondatezza;

che, pertanto, come più volte affermato da questa Corte, la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da

ultimo, ordinanza n. 229 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, dal pretore di Bolzano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte