Sentenza n. 439/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6legge 1646/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, terzo comma,
della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti
degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro),
promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dalla Corte dei Conti
- Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Arcucci
Umberto, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto In un giudizio promosso con ricorso avverso il decreto del
Direttore Generale degli Istituti di Previdenza del 26 settembre 1981
da Umberto Arcucci, vedovo di pensionata della C.P.D.E.L., per
ottenere il riconoscimento della pensione di riversibilità a far
tempo dal decesso della moglie, e non soltanto dalla data di entrata
in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903, la Corte dei Conti,
Sez. III giurisdizionale, con ordinanza del 19 aprile 1985 (pervenuta
alla Corte il 10 gennaio 1986), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22
novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui
"stabilisce che per il conferimento della pensione di riversibilità
al vedovo di dipendente iscritta alla C.P.D.E.L. o pensionata di
dette Casse pensioni occorre che il vedovo sia inabile a proficuo
lavoro e vivesse a carico della moglie, in relazione agli articoli 3
e 29 Cost.".
La disposizione impugnata, ai fini della corresponsione del
trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, prevede
testualmente: "il vedovo che alla data di morte della moglie risulti
inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è equiparato alla
vedova".
L'art. 11 della legge n. 903 del 1977 sulla (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nel testo
risultante dalla sentenza n. 6 del 1980 di questa Corte, stabilisce
che le prestazioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale
obbligatoria I.V.S. spettano alle stesse condizioni al marito
dell'assicurata o pensionata, anche nel caso in cui quest'ultima sia
deceduta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
medesima.
L'autorità remittente, sottolineata la rilevanza della proposta
questione perché concernente la norma da applicare in giudizio, ne
motiva la non manifesta infondatezza richiamando innanzi tutto le
considerazioni con le quali questa Corte, con sent. n. 214 del 1984,
ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione del
principio di parità tra i coniugi ex artt. 3 e 29 Cost., l'art. 81,
sesto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, che subordinava il diritto
alla pensione di riversibilità del vedovo di pensionata statale alla
identica condizione prevista dalla norma impugnata. Aggiunge, poi, lo
stesso giudice remittente, che la medesima norma sarebbe altresì
illegittima per la ingiustificata disparità di trattamento che ne
deriva tra i vedovi delle pensionate della C.P.D.E.L. ed i vedovi
delle pensionate statali, il cui diritto alla pensione, attesa la
richiamata sentenza costituzionale, è ormai privo della censurata
limitazione. Considerato in diritto
1. - L'ordinanza della Corte dei Conti illustrata in narrativa
sottopone a questa Corte il dubbio che l'art. 6, terzo comma, della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, subordinando la pensione di
riversibilità del vedovo di pensionata della C.P.D.E.L. alla
condizione che sia inabile al lavoro e vivesse a carico della moglie
al momento del decesso di quest'ultima, violi - atteso che la stessa
condizione non è prevista per la vedova di pensionato della
C.P.D.E.L. - il principio della parità tra i coniugi derivante dagli
artt. 3 e 29 Cost., nonché il principio di eguaglianza tra vedovi di
pensionate iscritte alla ripetuta Cassa e vedovi di pensionate
statali, per i quali ultimi la previsione di detta condizione è
stata caducata dalla sentenza costituzionale n. 214 del 1984.
2. - La censura è fondata.
La questione è in effetti del tutto analoga a quella risolta
dalla summenzionata pronunzia di questa Corte, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del d.P.R.
n. 1092 del 1973, nella parte in cui stabiliva che, per il
conferimento della pensione di riversibilità al vedovo di una
dipendente o pensionata statale, occorreva che il vedovo fosse
inabile al lavoro e vivente a carico della moglie. La Corte,
richiamando le argomentazioni della precedente sentenza n. 6 del
1980, ha ritenuto tale disposizione in contrasto con il principio di
eguaglianza tra i coniugi espresso negli artt. 3 e 29 Cost. ed
estrinsecato sia nella legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del
diritto di famiglia, sia nella legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il
cui art. 11, in particolare, sancisce tale equiparazione ai fini
pensionistici, con esclusione - per effetto della richiamata
pronunzia n. 6 del 1980 - di ogni limite temporale.
La medesima ratio decidendi può essere applicata - data la
rilevata analogia delle questioni - anche per risolvere la presente,
ove la disposizione impugnata, nel prevedere i censurati requisiti
per il solo vedovo, ingiustificatamente istituisce una disparità di
trattamento tra vedovi e vedove iscritti alle Casse pensioni facenti
parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro,
nonché tra vedovi di pensionate iscritte a tali Casse e vedovi di
pensionate statali, con conseguente violazione dei parametri
costituzionali invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,
della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti
degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in
riferimento agli artt. 3 e 29 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte