Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1962 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 82legge 136/1956

citata

  • art. 43legge 136/1956
  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 82

del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n.

136, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1961 dalla Giunta provinciale

amministrativa in sede giurisdizionale di Udine su ricorso di Giovanni

Marin e Ernesta D'Antoni, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del

30 dicembre 1961;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1961 dalla Giunta provinciale

amministrativa in sede giurisdizionale di Udine su ricorso di Giovanni

Marin e Ernesta D'Antoni, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del

30 dicembre 1961;

3) ordinanza emessa il 20 novembre 1961 dalla Giunta provinciale

amministrativa in sede giurisdizionale di Udine su ricorso di Giuseppe

Chiaradia, iscritta al n. 218 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;

Ritenuto che con le suddette ordinanze è stata sollevata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 82 del T.U. 16 maggio 1960,

n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, in riferimento agli

artt. 102, 103 e 108 della Costituzione;

che, in questa sede, nelle cause nn. 199 e 200 è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri e si sono costituite le parti

private;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961,

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;

che la stessa questione, successivamente proposta con motivi nuovi

non diversi da quelli che si adducono nelle presenti cause, è stata

dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 27 febbraio

1962 della Corte costituzionale;

che nelle presenti cause viene per la prima volta impugnato l'art.

43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, per i motivi che sono stati

addotti, anche nelle cause precedenti, in relazione al citato art. 82

del T.U. n. 570 del 1960;

che, in particolare, la Corte costituzionale nelle predette

pronuncie ha ritenuto che le leggi emanate al riguardo successivamente

alla Costituzione, fra le quali è compreso il denunziato art. 43 della

legge n. 136 del 1956, hanno nella sostanza riprodotto il sistema -

giurisdizionale già disciplinato nelle leggi precedenti, sistema che

la Costituzione non ha soppresso in generale, ma di cui essa ha

soltanto disposto la revisione;

che, non essendoci motivi in contrario, le pronuncie precedenti

vanno confermate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause elencate in epigrafe:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43

della legge 23 marzo 1956, n. 136, proposta con le ordinanze di cui in

epigrafe, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della Costituzione,

ed ordina il rinvio degli atti alla Giunta provinciale amministrativa

di Udine.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte