Sentenza n. 44/1965
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1965 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 15/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
19 gennaio 1963, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio
1964 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra
Zampolli Remo e Holzl Erich, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108
del 2 maggio 1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Zampolli Remo;
udita nell'udienza pubblica del 7 aprile 1965 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Vezio Crisafulli, per Zampolli Remo, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso davanti al Pretore di Ferrara dal
lavoratore agricolo Remo Zampolli contro il proprio datore di lavoro
Erich Holzl, per ottenerne la condanna al pagamento delle retribuzioni
- intera per il giorno dell'infortunio e del 60 per cento per i sei
giorni successivi di carenza della assicurazione -, il convenuto
sosteneva anzitutto che la norma invocata dall'attore (art. 4 della
legge 19 gennaio 1963, n. 15) avrebbe dovuto essere dichiarata
applicabile solo al settore dell'industria o ad altri equiparati ad
esso; successivamente, nella comparsa conclusionale, lo stesso
convenuto deduceva che, in ogni caso, tale norma avrebbe dovuto essere
dichiarata costituzionalmente illegittima, in relazione agli artt. 3,
23 e 28 della Costituzione.
Con ordinanza in data 26 febbraio 1964 il Pretore ha ritenuto la
questione non manifestatamente infondata.
Ha osservato che l'obbligo posto a carico del datore di lavoro non
sembra avere carattere retributivo, mancando la prestazione d'opera da
parte dell'infortunato, e che, non trattandosi di contributo imposto
per consentire agli istituti assistenziali l'espletamento dei compiti
loro spettanti, ma di "prestazione assistenziale diretta del singolo
datore di lavoro in favore del lavoratore dipendente infortunato e
limitatamente al periodo di carenza dell'assicurazione", si potrebbe
ravvisare nella norma una violazione dell'art. 38 della Costituzione.
L'ordinanza rileva poi una differenza ingiustificata nel
trattamento dei lavoratori, e quindi degli imprenditori, nel settore
agricolo e in quello industriale, diversi essendo i periodi
(rispettivamente di sei e di tre giorni dopo quello dell'infortunio) di
carenza della assicurazione, per i quali è disposto l'onere a carico
dei datori di lavoro, con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione. Prospetta infine anche la possibilità di ravvisare una
violazione dell'art. 23 della Costituzione, nel dubbio che la
prestazione patrimoniale imposta al datore di lavoro risponda ai
criteri informatori stabiliti dalla norma costituzionale.
L'ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio
dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 2 maggio 1964, n. 108.
Nel presente giudizio si è regolarmente costituito il solo
Zampolli ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.
Nell'atto di costituzione la difesa della parte privata osserva, a
proposito della supposta violazione dell'art. 3 della Costituzione, che
la norma denunciata non introduce alcuna differenza di trattamento fra
imprenditori industriali e agricoli, limitandosi a stabilire che il
datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore infortunato l'intera
retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il
60 per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni
previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni
successivi "fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione". La
differenza rilevata, che si riduce in concreto a tre giorni di una
parte della retribuzione, deriva dalle disposizioni di altre leggi, che
regolano le varie forme di assicurazioni infortuni, ed è largamente
compensata dal minore carico contributivo disposto per le imprese
agricole in confronto di quelle industriali.
Né sussisterebbero - secondo la difesa della parte privata - le
supposte violazioni degli artt. 23 e 38 della Costituzione, in quanto
la legge può legittimamente disciplinare la materia assistenziale e
assicurativa, imponendo prestazioni a carico dei datori di lavoro anche
in taluni casi di assenza del lavoratore, quali le ferie e gli
infortuni, considerando tali rapporti in un quadro generale e
sistematico.
Analoghi argomenti sono prospettati nell'atto di intervento della
Avvocatura generale dello Stato, la quale sottolinea il fatto che gli
oneri delle prestazioni in questione sono sempre disciplinati mediante
leggi, le quali determinano rigorosamente l'entità e le condizioni di
ogni obbligo relativo.
In una memoria depositata il 25 marzo 1965 la difesa dello Zampolli
ha ribadito gli argomenti già addotti per escludere che la norma
denunciata possa essere considerata in contrasto con gli artt. 3, 23 e
38 della Costituzione; ed ha insistito particolarmente sul contenuto
delle disposizioni dell'art. 36 di essa, le quali precisano gli
elementi oggettivi e soggettivi propri della retribuzione spettante al
lavoratore, e sulla interpretazione accolta in materia dalla Corte
costituzionale.
Alla pubblica udienza i difensori hanno insistito sulle conclusioni
e gli argomenti esposti negli atti scritti. Considerato in diritto :
L'ordinanza del Pretore di Ferrara ha proposto la questione sulla
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n.
15, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3, 23 e 38 della
Costituzione; la Corte non ritiene però che gli argomenti addotti
nell'ordinanza di rimessione, anche se integrati dalle osservazioni
già esposte dal convenuto nel corso del giudizio di merito, possano
essere considerati sufficienti a giustificare una dichiarazione di
illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.
Per quanto concerne il richiamo all'art. 3 della Costituzione, il
fatto che nel settore della agricoltura l'imprenditore sia tenuto a
corrispondere all'infortunato il 60 per cento della retribuzione per
tre giornate in più di quelle imposte agli imprenditori industriali
non può essere considerato rilevante ai fini di una dichiarazione di
incostituzionalità. A prescindere dalla tenue entità della
differenza, sicuramente più che compensata dalla misura notevolmente
diversa delle retribuzioni nel settore agricolo e in quello
industriale, non si può contestare che la indubbia prevalenza in
quest'ultimo dell'uso di mezzi meccanici ed automatici aggrava
sensibilmente i rischi e rende quindi necessaria la imposizione di
premi molto più alti a carico delle imprese, come ha rilevato e
sostenuto in particolare l'Avvocatura generale dello Stato.
È chiaro poi che in questa materia occorre tenere presente che
ogni tipo di assicurazione, non escluse quelle sociali, è
necessariamente disciplinato da un sistema proprio di norme e di
clausole, in funzione di tanti fattori (numero degli assicurati,
frequenza e gravità dei rischi, durata dei rapporti, misura delle
retribuzioni e così via), i quali influiscono sensibilmente sulla
entità dei premi, la cui massa deve garantire la possibilità di
risarcire i danni: un controllo di legittimità della Corte
costituzionale sul merito dei calcoli attuariali, che sono a base della
determinazione dei premi e delle liquidazioni dei danni nei diversi
settori, non sarebbe nemmeno concepibile.
Ancor meno fondata appare la tesi della violazione dell'art. 23
della Costituzione, posto che tutte le prestazioni patrimoniali, che
gravano sui datori di lavoro a norma della disposizione denunciata,
sono esplicitamente imposte non solo "in base alla legge", ma proprio
direttamente da questa; né è possibile ricavare dalla norma
costituzionale richiamata dalla ordinanza alcun criterio informatore,
che si presti ad essere considerato violato dall'art. 4 della legge n.
15 del 1963.
Meno evidente è invece la infondatezza del motivo desunto
dall'art. 38 della Costituzione, che l'ordinanza del Pretore di Ferrara
prospetta nella mancanza di ogni carattere retributivo, o anche di
contributo agli istituti assistenziali, in una prestazione che figura
imposta al singolo datore di lavoro a favore di un lavoratore
dipendente proprio in un periodo, nel quale questi non presta la
propria opera nella azienda. L'argomento addotto dal giudice di merito
per motivare i propri dubbi in proposito non resiste peraltro alle
obiezioni prospettate dalla difesa dello Stato e da quella privata.
La prima ha richiamato insistentemente la necessità che gli oneri
delle assicurazioni sociali siano posti soprattutto a carico degli
imprenditori, in correlazione ai rischi personali cui si trovano
esposti i lavoratori dipendenti nel corso della attività svolta ai
fini della produzione. Questo principio si è ormai talmente affermato,
che, a parere dell'Avvocatura generale dello Stato, l'eventuale
cessazione di efficacia della norma denunciata, a seguito di una
dichiarazione di illegittimità costituzionale, avrebbe la conseguenza
di porre a carico dei datori di lavoro l'obbligo personale di
provvedere integralmente alla carenza delle prestazioni assicurative
per le giornate di salario non riconosciute a favore dei prestatori
d'opera.
La difesa della parte privata ha sostenuto invece che una
dichiarazione di illegittimità della norma in esame avrebbe quale
conseguenza un danno irrimediabile al lavoratore infortunato, a meno
che non fosse dichiarata anche la illegittimità delle norme, che
stabiliscono i periodi di carenza delle prestazioni assicurative.
A giudizio della Corte, si deve tener conto del fatto che, come
risulta anche da altre norme della nostra legislazione, il caso di
infortunio sul lavoro, al pari di quelli di malattia, di gravidanza, di
puerperio, non costituisce di per sé motivo di sospensione e neppure
di risoluzione del rapporto di prestazione d'opera: in tutte queste
ipotesi è previsto infatti che se la legge non stabilisce "forme
equivalenti" di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore
d'opera la retribuzione intera ovvero una indennità nella misura e per
il tempo determinati dalle leggi speciali o da altre fonti, e che il
periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell'anzianità di
servizio (articolo 2110, primo e terzo comma, e art. 2111, secondo
comma, del Codice civile).
Quando il rapporto non venga risolto, e le leggi speciali non
prevedano la immediata corresponsione delle prestazioni assicurative al
lavoratore infortunato, si deve ritenere conforme all'orientamento
generale della nostra legislazione la imposizione all'imprenditore
dell'obbligo di corrispondere al primo una retribuzione per il periodo
di carenza di tali prestazioni; di conseguenza la norma che provvede a
tal fine, per un tempo molto limitato ed in misura ridotta rispetto
alla retribuzione normale, si inserisce perfettamente nel sistema della
disciplina dei rapporti di lavoro vigente ormai da molti anni in
Italia.
Né sembra consentito desumere argomenti in contrario dalle
disposizioni dell'art. 38 della Costituzione, intese senza dubbio
piuttosto a concedere maggiori garanzie ai prestatori d'opera che a
diminuirle: il quarto comma di tale articolo impone infatti
espressamente taluni obblighi allo Stato e ad organi e istituti da
questo predisposti od integrati, ma non vieta certamente che esso
intervenga mediante apposite leggi a dare attuazione a tali lini, anche
imponendo alcune prestazioni a carico degli imprenditori, come è
accaduto e accade frequentemente proprio in materia di assicurazioni
sociali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15,
recante "Modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765:
"Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali" e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto
1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro agricolo" e successive modificazioni ed
integrazioni", in riferimento agli artt. 3, primo comma, 23 e 38,
quarto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1965:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte