Sentenza n. 44/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1972 · relatore Paolo Rossi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge regionale 7 ottobre 1970, riapprovata dal Consiglio
regionale del Trentino-Alto Adige il 21 aprile 1971, recante "nuove
norme per l'industria del quarzo e del gesso", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 maggio 1971,
depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 10 del
registro ricorsi 1971.
Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino- Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Aldo Piras, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 14 maggio 1971 e depositato il 19 maggio
1971, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1 e 2
della legge regionale Trentino-Alto Adige, riapprovata il 21 aprile
1971, recante "nuove norme per l'industria del quarzo e del gesso", per
contrasto con gli artt. 4, n. 6, e 58, primo comma, dello Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige e 3 e 42 della Costituzione.
Le norme impugnate trasferiscono i minerali di quarzo e di gesso
dalla seconda categoria (quella delle cave) alla prima (quella delle
miniere) dell'elenco stabilito dall'art. 2 della c.d. legge mineraria
29 luglio 1927, n. 1443, e attribuiscono in concessione trentennale i
giacimenti di quarzo e di gesso, che risultino in normale coltivazione,
ai proprietari del suolo ove è situato il giacimento.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che siffatte disposizioni sono
costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi:
1) la competenza legislativa primaria della Regione nella materia
congiunta delle miniere, cave e torbiere, va esercitata in maniera non
difforme dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, i quali
esigerebbero il rispetto della classificazione seguita dalla c.d. legge
mineraria;
2) la violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato sarebbe ravvisabile nel menzionato mutamento di categoria anche
perché attuato mediante norma legislativa, anziché mediante atto
amministrativo (così come previsto dall'ordinamento statale), con
conseguente soppressione della tutela giurisdizionale;
3) il superamento della tradizionale distinzione tra cave e
miniere, operato con legge meramente regionale, assoggetta identici
beni a diversi regimi giuridici e crea un'ingiustificata disparità di
trattamento tra i cittadini specie se rapportato al disposto dell'art.
117 della Costituzione;
4) la sottrazione della piena disponibilità della cava al
proprietario, che non abbia manifestato alcuna colpevole inerzia nello
sfruttamento del giacimento, contrasterebbe con la riserva di
indennizzo stabilita dall'art. 42 della Costituzione.
Nel presente giudizio si è costituito il Presidente della Regione
Trentino-Alto Adige, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Piras,
chiedendo la reiezione del ricorso proposto dallo Stato.
La difesa della Regione premette che la sottoposizione del quarzo e
del gesso al regime minerario è stata adottata per consentire il
sorgere di una moderna industria estrattiva che richiede un elevato
costo degli impianti, sostenibile solo da imprese cui sia garantita una
notevole durata della concessione.
Osserva quindi che nessuno degli argomenti addotti a sostegno
dell'illegittimità delle norme nel ricorso dello Stato appare fondato.
Invero va rilevato che: 1) la distinzione dei beni estrattivi in due
categorie, rispettivamente assoggettate al diverso regime delle miniere
e delle cave, non costituisce uno dei principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato, sicché la Regione, che ha competenza
legislativa primaria in materia, non è tenuta a rispettarla; 2) non
sembra esatto che la Regione possa disporre il mutamento di categoria
dei beni soltanto con atto amministrativo, poiché la adozione del
provvedimento per legge non comporterebbe diminuzione della garanzia
giurisdizionale concessa all'interessato; 3) non v'è violazione
dell'art. 58 dello Statuto, secondo cui sono incluse nel patrimonio
indisponibile della Regione le cave la cui disponibilità sia sottratta
al proprietario, posto che le norme impugnate sottraggono a
quest'ultimo la disponibilità dei minerali di quarzo e di gesso; 4)
non v'è scavalcamento della distinzione tradizionale tra cave e
miniere, ma passaggio di alcune categorie di beni dal regime delle cave
a quello delle concessioni minerarie; la differenza di regime cui
vengono assoggettati i giacimenti di quarzo e di gesso a seconda della
loro ubicazione nel territorio nazionale non implica, automaticamente,
violazione del principio costituzionale di uguaglianza, dovendosi
considerare la peculiarità del complesso giacimentologico della
Regione Trentino-Alto Adige; 5) le norme impugnate, inserendo il quarzo
ed il gesso tra i beni soggetti al regime minerario, operano nei
confronti di una generalità di soggetti e si riferiscono a beni
identificabili a priori per contrassegni intrinseci; la sottrazione di
tali beni al regime che ne ammetteva la disponibilità in capo al
proprietario del suolo, attuata per l'interesse pubblico riconosciuto
inerente ai beni stessi, non esige, secondo la giurisprudenza della
Corte costituzionale, alcun indennizzo, e pertanto la concessione
trentennale di sfruttamento al proprietario che coltivi la cava
dimostra soltanto la preoccupazione della Regione di salvaguardare ogni
legittimo interesse e la libertà di iniziativa privata.
Le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive
argomentazioni nella discussione orale. Considerato in diritto :
Corre l'obbligo innanzitutto di rilevare che nelle more del
giudizio è intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,
recante modificazioni allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
per effetto della quale la potestà legislativa primaria nella materia
delle "miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere",
già spettante alla Regione, è stata attribuita alle due Provincie di
Trento e di Bolzano. La nuova normativa costituzionale stabilisce
inoltre, con apposita disposizione transitoria (art. 56), che nelle
materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle
Provincie continuano ad applicarsi, finché non sia diversamente
disposto con legge provinciale, le leggi regionali vigenti alla data di
entrata in vigore del nuovo Statuto.
Osserva la Corte che la sopravvenuta modifica statutaria rende
inutile il giudizio nel merito del ricorso in esame.
Nella specie il disegno di legge regionale, recante "nuove norme
per l'industria del quarzo e del gesso", non potrebbe mai più essere
promulgato e assumere forza di legge, a seguito delle sopravvenute
disposizioni costituzionali: infatti queste fanno salve, nelle materie
trasferite alla competenza delle Provincie, le sole leggi regionali
già in vigore il 20 gennaio 1971, tra le quali indubbiamente non può
rientrare l'atto regionale impugnato.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile per
sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato, per
sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte