Sentenza n. 44/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/01/1991 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 201Codice di procedura penale
- art. 511Codice di procedura penale
- art. 1legge 535/1988
- art. 511legge 535/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201 del
codice di procedura penale abrogato (così modificato dall'ultima
parte dell'art. 511, stesso codice, ai sensi dell'art. 1 della legge
21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente
interventi urgenti a tutela del diritto di difesa) promosso con
ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dalla Corte d'Appello di Roma -
Sezione istruttoria nel procedimento penale a carico di Abatangelo
Pasquale ed altri, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Carotti Fausto ed altri, nonché
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Uditi l'avv. Itala Mannias per Carotti Fausto ed altri e
l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 31 luglio 1989 (pervenuta, però, a questa
Corte soltanto il 17 settembre 1990), la Sezione Istruttoria presso
la Corte d'Appello di Roma sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato (asseritamente
modificato dall'ultima parte - rectius dall'ultimo periodo del primo
comma - dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, ai sensi dell'art. 1
della legge 21 dicembre 1988, n. 535), con riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione.
A tal fine, sospendeva il processo penale n. 64 del 1984 contro
Abatangelo Pasquale e molti altri, già definito in primo grado con
sentenza 12 ottobre 1988 della II Sezione della Corte d'Assise di
Roma.
La Sezione Istruttoria era stata investita a seguito dell'istanza,
diretta peraltro alla Corte d'Assise, presentata da due difensori di
diciassette degli imputati appellanti, mentre ancora era pendente il
termine di venti giorni, fissato per la presentazione dei motivi del
gravame dall'art. 201 cod. proc. pen.: termine, peraltro, raddoppiato
appunto dalla citata modifica apportata all'art. 511 cod. proc. pen.
per consentire la presentazione di motivi nuovi od aggiunti, quando
la sentenza dibattimentale - come nella specie - sia stata depositata
oltre i novanta giorni dalla pronunzia. Va precisato, tuttavia, che
la possibilità di siffatta ulteriore presentazione è subordinata al
deposito di ammissibili motivi principali entro i primi venti giorni.
Nella istanza chiedevano i difensori, in via principale, una
congrua proroga dell'anzidetto termine di giorni venti fissato
dall'art. 201 cod. proc. pen. per la presentazione dei motivi
principali, eccependo in subordine - per l'ipotesi di reiezione
dell'istanza di proroga - l'illegittimità costituzionale tanto
dell'art. 201 quanto dell'art. 511, comma primo, cod. proc. pen.
abrogato, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nonché con
l'art. 6, n. 3, lett. B della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo, per la quale il riferimento veniva esteso agli
artt. 2 e 3 della Costituzione.
Come si è visto, però, l'ordinanza di rimessione ha limitato il
riferimento della sollevata questione esclusivamente alla legge
fondamentale dello Stato.
2. - La Sezione Istruttoria esclude che lo stato attuale della
legislazione consenta al giudice di concedere la proroga del termine,
invocata in via principale. Riconosce, invece, che la questione di
legittimità costituzionale effettivamente si pone nei confronti
dell'art. 201 cod. proc. pen. proprio perché non contempla la
possibilità (per il giudice a quo o per quello ad quem) di accordare
detta proroga ogniqualvolta il modesto ma perentorio termine ex lege
venga in conflitto con il diritto di difesa, che l'art. 24 della
Costituzione proclama inviolabile in ogni stato e grado del processo,
elevandolo così a principio fondamentale dell'ordinamento giuridico
democratico.
Secondo l'ordinanza, anzi, il problema sarebbe di attualità anche
nei confronti dell'art. 585 del codice processuale vigente.
Ammette, tuttavia, l'ordinanza che anche il diritto di difesa
debba sottostare a regole tassative ed a precisi termini per
contemperarlo con l'esigenza di speditezza dell'attività
processuale, la quale pure è rilevante sul piano costituzionale
quale garenzia per il cittadino, sia esso imputato o parte offesa: a
patto, però, che essa non si risolva nella compressione del diritto
fondamentale in parola.
Ebbene, con riferimento a processi di grande complessità e con
rilevante numero d'imputati (come i cosidetti "maxi processi"),
l'ordinanza ritiene che la difesa, a fronte di motivazioni estese
talvolta per migliaia di pagine, resti sacrificata nell'esercizio del
diritto costituzionalmente garentito, risultando virtualmente
impossibile mettere a punto un'adeguata censura della sentenza entro
il breve termine fissato dall'art. 201 cod. proc. pen. abrogato.
Nemmeno l'iniziativa del legislatore di accordare ulteriore venti
giorni per motivi nuovi od aggiunti, quando la motivazione della
sentenza venisse depositata oltre il novantesimo giorno dalla
pronunzia (e sempre che i motivi principali siano stati depositati
nei termini e siano ammissibili), risolverebbe il problema,
nonostante l'ordinanza ne definisca lodevole l'intenzione.
E ciò sia perché il riferimento al deposito oltre il novantesimo
giorno non sempre corrisponderebbe alla reale difficoltà del
processo, potendo dipendere da fattori estranei ad essa: sia perché
l'ulteriore angusto limite temporale non sarebbe adeguato per lo
studio e l'analisi di migliaia di pagine di motivazione, e
altrettante - se non più, come nella specie - di verbali di
dibattimento e di documenti.
A questo punto l'ordinanza sembra assumere a "tertium
comparationis" l'art. 372 cod. proc. pen. abrogato che lascia al
prudente apprezzamento del giudice istruttore la facoltà di
concedere, per giusta causa, la proroga del termine per presentare
memorie e istanze dopo il deposito degli atti della formale
istruttoria, per quel tempo che egli ritiene assolutamente
indispensabile.
Afferma, infatti, il giudice a quo che la comparazione fra la
situazione ex art. 201 cod. proc. pen. e quella inerente
all'istruttoria sottolinea il contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, dato che nell'un caso si tratta della sentenza che ha
definito il giudizio di primo grado mentre nell'altro, ampiamente
garantito, si tratta di un processo ancora in fieri; tale, perciò,
da consentire alla difesa di ripresentare le istanze al giudice del
dibattimento senza le perentorie decadenze imposte alla presentazione
dei motivi d'impugnazione (inammissibilità, principio di devoluzione
etc.).
3. - Si sono costituiti innanzi a questa Corte otto degli
appellanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo M. Di
Giovanni e Itala Mannias, che hanno ritualmente depositato ampia
memoria difensiva, nella quale vengono ribadite e sviluppate le
ragioni esposte nell'ordinanza di rimessione.
In particolare, ricorda la memoria che la sentenza impugnata
consta di ben 2.840 pagine e che i verbali di dibattimento di primo
grado ammontano a centinaia di migliaia di pagine, trattandosi di
processo celebratosi per circa due anni e mezzo: del resto, la
stesura della sentenza ha impegnato l'estensore per otto mesi.
Molti argomenti traggono poi i difensori sia dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sia dallo spirito
che governa il codice di procedura penale vigente, benché poi si
dubiti che la difesa sia attualmente garentita dal regime di cui
all'art. 585 codice vigente.
4. - È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto
innanzitutto declaratoria d'inammissibilità della sollevata
questione.
A giudizio dell'Avvocatura, infatti, la Sezione Istruttoria non ha
nel sistema processuale del codice precedente alcuna competenza, una
volta che la Corte d'Assise ha pronunziato la sentenza terminativa
del giudizio di I grado. Sicché la stessa proposizione
dell'incidente di costituzionalità rappresenta un'autoattribuzione
di competenza che la legge non prevede, e mediante la quale si
sollecita persino una ulteriore competenza a concedere proroghe a
termini perentori.
Ma l'inammissibilità si rivela anche sotto il profilo della
richiesta alla Corte di un intervento additivo i cui contenuti non
troverebbero analogie in altri istituti comparabili (essendo da
escludere quello previsto dall'art. 372 cod. proc. pen. abrogato per
l'istruttoria, in quanto diverso per fase processuale e per
funzioni): né poi la Corte avrebbe parametri per indicare un termine
alla stessa prorogabilità, che resterebbe, perciò, affidato alla
assoluta discrezione del giudice.
Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata perché i
criteri della "complessità" della causa e della difficoltà di
estrarre copia degli atti sarebbero vaghi e discrezionali: e
quest'ultimo anche insussistente, dato che almeno gli atti istruttori
sono da tempo conoscibili ed estraibili in copia.
All'udienza le parti private (per la difesa l'avvocatessa Mannias)
hanno insistito per le loro deduzioni, ampiamente sviluppandole.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le sue conclusioni. Considerato in diritto
1. - Il quesito proposto alla Corte riguarda i termini per
l'impugnazione, fissati dall'art. 201 cod. proc. pen. abrogato e
dall'art. 511, primo comma, stesso codice, così come modificato
dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535.
Si sostiene, infatti, che essi si rivelano assolutamente
insufficienti allorquando si tratta dei cosiddetti "maxiprocessi" con
centinaia d'imputati e con verbali di dibattimento e sentenza che si
estendono per decine di migliaia di pagine. In tali casi, la difesa
non è assolutamente in grado di adempiere al suo compito
fondamentale ed inviolabile, consacrato nell'art. 24 della
Costituzione, perché non sarebbe materialmente possibile procurarsi
le copie di voluminosi fascicoli, studiarle ed estendere motivi di
censura entro termini così brevi, sia pure col raddoppio consentito
dall'art. 511, primo comma, cod. proc. pen. abrogato.
Per cui, se i giudici di merito non ritengono di poter concedere
proroghe ai detti termini in via interpretativa, argomentando ex art.
372 cod. proc. pen. abrogato, non resterebbe che sottoporre a
questione di legittimità costituzionale gli articoli impugnati,
nella parte in cui non consentono, al giudice a quo o a quello ad
quem, di concedere l'auspicata proroga.
I difensori avevano indirizzato in questi sensi istanza alla Corte
d'Assise di Roma, che aveva pronunziato la sentenza di I grado nel
processo contro Abatangelo Pasquale ed altri. Ma il presidente della
detta Corte, acquisito il parere negativo del pubblico ministero
presso il Tribunale, aveva poi trasmesso gli atti per la decisione
alla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello di Roma.
Quest'ultimo Collegio, esclusa la possibilità di concedere
proroghe allo stato della legislazione, ha sollevato l'anzidetta
questione di legittimità costituzionale con ordinanza 31 luglio
1989, che, a causa delle notifiche eseguite nei confronti di 174
imputati, poi rientrati nelle Case circondariali sparse per tutta
Italia, è pervenuta a questa Corte ben sedici mesi dopo.
Si sono costituiti in questo giudizio otto degli appellanti che
hanno insistito, mediante i loro difensori, per l'accoglimento della
questione.
È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto
declaratoria d'inammissibilità della dedotta questione o, in
subordine, di infondatezza.
2. - La questione, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, è
inammissibile sotto un duplice profilo.
Innanzitutto perché la Sezione Istruttoria non aveva alcuna
competenza nello stato e nel grado in cui il processo si trovava
quando la difesa aveva presentato la sua istanza, eccependo, in
subordine, la questione di legittimità costituzionale.
In quel momento, non solo la Corte d'Assise aveva già depositato
la sentenza di primo grado a otto mesi dalla lettura del dispositivo
in udienza, ma del deposito era già stato notificato avviso ai
difensori, sicché era pendente il termine di venti giorni fissato
dall'art. 201 cod. proc. pen. abrogato. Infatti, l'istanza dei
difensori chiedeva, in via principale, alla Corte d'Assise la proroga
del detto termine per le ragioni esposte.
Non si comprende perché mai il Presidente della II Sezione della
Corte d'Assise di Roma, dopo avere correttamente richiesto il parere
sull'istanza dei difensori al pubblico ministero presso il Tribunale,
avuto il parere negativo, abbia ritenuto di trasmettere gli atti per
la decisione alla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello.
Va ricordato innanzitutto che, nel sistema processuale abrogato,
il momento costitutivo del rapporto processuale penale d'impugnazione
è bensì rappresentato dalla proposizione dell'impugnazione, ma si
tratta di un rapporto che - a differenza di quello di prima istanza -
si articola in due fasi.
La prima di queste è destinata all'accertamento delle condizioni
di ammissibilità del rapporto, mentre la seconda è destinata anche
all'accertamento della fondatezza dell'impugnazione. Orbene, della
prima fase era dominus assoluto il giudice di primo grado, sia pure
nei limiti della stretta essenzialità del principio di economia
processuale (e perciò quando l'inammissibilità risulti in maniera
certa e non contestabile, e non sia necessaria alcuna indagine),
così come risulta dall'art. 207 cod. proc. pen. abrogato. E si
tratta di una disposizione che non riguarda soltanto le vere e
proprie impugnazioni, ma anche tutti gli altri istituti compatibili e
riconducibili a quella fase. Una fase, peraltro, che si esaurisce con
la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado. Ciò
significa che il giudice di primo grado, pur avendo esaurito il suo
potere giurisdizionale sul rapporto processuale di prima cognizione,
è investito di un certo limitato potere giurisdizionale anche sulla
prima fase del rapporto processuale d'impugnazione.
Ne consegue che, una volta che i difensori hanno presentato
ritualmente al giudice di primo grado l'istanza di proroga dei
termini nel corso della loro pendenza, è il detto giudice competente
a decidere sull'istanza fino a quando gli atti del processo restano
depositati presso di esso.
Tuttavia, quando si parla di giudice di primo grado, e questi è
la Corte d'Assise, sottentrano ulteriori rilievi.
Se la Corte d'Assise, vuoi al momento della presentazione
dell'istanza, vuoi al momento in cui questa ritorna dalla Procura
della Repubblica con il parere del pubblico ministero, non è più in
"sessione", né la decisione sulle condizioni di ammissibilità né
quella sulla richiesta proroga dei termini possono competere ai
poteri del presidente della Corte.
In tali casi, la legge determina le competenze vicarie per il
tempo in cui la Corte d'Assise non è operante e limitatamente ai
provvedimenti che in quella fase possono essere assunti.
Per la fase che qui interessa, vale a dire per la prima fase del
rapporto processuale d'impugnazione, dispone in via generale l'art.
45 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di
assise), che fa riferimento, in mancanza della Corte d'Assise, al
"Tribunale posto nella sede in cui si è svolto il giudizio". Ancora
più esplicito l'art. 40 della stessa legge, il quale riguarda bensì
il giudizio di primo grado, ma, come si è già rilevato, in
relazione alla fase processuale in parola, il giudice di primo grado
resta ancora investito di un limitato potere giurisdizionale. Ebbene,
nel primo comma di tale articolo è detto esplicitamente che il
tribunale, e il presidente, del luogo dove ha sede la Corte d'Assise,
hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti
di procedura penale attribuiscono rispettivamente alla Corte d'Assise
e al presidente di essa. Correlativamente disponeva l'art. 279 cod.
proc. pen. abrogato (che la citata legge n. 287 del 1951 aveva
modificato nel primo comma) in materia di libertà provvisoria,
sicuramente uno dei momenti più significativi della competenza del
giudice. L'ultimo comma di detto articolo contemplava espressamente
l'ipotesi della domanda di libertà provvisoria proposta "dopo la
pronunzia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai
sensi dell'art. 208", disponendo che abbia a provvedere "il giudice
che ha emesso la sentenza". Il quale, se è la Corte d'assise a
sessione chiusa, è sostituito - come s'è visto - ex art. 40 della
legge n. 287 del 1951, dal Tribunale del luogo dove ha sede la Corte
d'assise.
A fronte di questa coerenza del sistema, l'unica ipotesi riservata
alla Sezione Istruttoria (organo ormai abolito, ma che resta in vita
per i processi nati sotto il codice abrogato tuttora in corso) è
proprio e soltanto quella riguardante la libertà provvisoria, per la
quale il già richiamato art. 279 cod. proc. pen. abrogato assegnava
a tale organo collegiale, per i procedimenti di Corte d'assise, una
competenza limitata al "corso degli atti preliminari al giudizio".
Una deroga, dunque, ai principi del sistema, che si spiega
considerando come sul punto fosse questa la versione originaria del
codice del 1930, rimasta poi immutata nelle successive modifiche
perché evidentemente sfuggita alla novellistica del dopoguerra.
La versione originaria, infatti, riguardava una Corte d'assise, in
allora Sezione della Corte d'Appello, sicché non era a distinguere
fra primo e secondo grado, unico essendo quello di merito. In
quell'epoca, perciò, non era stata ancora introdotta la competenza
del Tribunale e della Corte d'appello del luogo, che verrà
ovviamente a Corte d'assise modificata; ma a quel punto la competenza
della Sezione Istruttoria doveva essere abolita per coordinarla alle
sopravvenute disposizioni della legge n. 287 del 1951, e successive
modificazioni, sulla Corte d'assise.
Comunque, ammesso che la disposizione del 1930 non debba ritenersi
tacitamente abrogata per incompatibilità sistematica con le norme
successive, resta il fatto che - come si è detto - essa aveva valore
limitatamente agli atti preliminari al giudizio. Fase inesistente nel
momento in cui il presidente della II Sezione della Corte d'assise di
Roma trasmetteva l'istanza dei difensori alla Sezione Istruttoria
della Corte d'appello. Inesistente per il primo grado perché la
Corte aveva già emesso la sentenza che lo definiva, ed inesistente
per il secondo grado perché si era ancora nella fase di pendenza del
termine per il deposito dei motivi d'appello e, in ogni caso, gli
atti erano (come tuttora sono) ancora giacenti presso il giudice di
primo grado. In nessun modo, perciò, poteva considerarsi aperta la
fase degli atti preliminari al giudizio di secondo grado, che segue
alla convocazione della Corte d'assise d'appello da parte del
presidente della Corte d'appello (art. 46, legge n. 287 del 1951) e
agli incombenti di cui all'art. 517 cod. proc. pen. abrogato.
3. - Stabilito che, nella specie, la Sezione Istruttoria della
Corte d'appello non aveva alcuna competenza a decidere in ordine al
processo de quo, occorre darsi carico della competenza di questa
Corte sulla valutabilità di siffatto difetto ai fini del giudizio di
ammissibilità della questione proposta.
Dall'esame della giurisprudenza costituzionale si rileva che,
salvo le decisioni più lontane (degli anni che vanno dal 1956 al
1969) e qualche incertezza del tempo immediatamente successivo, la
giurisprudenza, dal 1975 ad oggi, si è consolidata nel senso che la
Corte Costituzionale non estende il suo controllo alla motivazione
che il giudice abbia dato della sua competenza, (e, dunque,
sempreché abbia motivato: sentenze numeri 124 e 201 del 1975; 131
del 1976; 46 del 1983; 239 del 1984; 40 del 1986), mentre ha,
comunque, il dovere d'intervenire quando il difetto di competenza (o
di giurisdizione) risulti evidente (sentenze numeri 5 del 1980; 190
del 1985; 346 del 1987; 100, 670 e 777 del 1988; e 414 del 1989).
L'ordinanza di rimessione della Sezione Istruttoria non solo non
motiva assolutamente sul punto, dando per scontata una competenza del
tutto inesistente, ma per di più l'inesistenza stessa è di chiara
evidenza per le ragioni illustrate al paragrafo che precede, in
conformità, del resto, al pacifico orientamento della Corte di
cassazione. Si aggiunga che, nella specie, il difetto si appalesa
più vicino a quello di giurisdizione che a quello di competenza. La
Sezione Istruttoria, infatti (come, del resto, il giudice
istruttore), aveva in realtà una "giurisdizione meno piena", secondo
terminologia di autorevole dottrina, nel senso che ad essa erano
riservate soltanto alcune limitate decisioni: in altri termini, si
tratta di quella che oggi è definita "competenza funzionale" e che
sembra appunto collocarsi in una zona intermedia fra competenza e
giurisdizione.
4. - Anche sotto l'ulteriore riflesso pure eccepito
dall'Avvocatura Generale dello Stato, la questione sollevata non può
essere ammessa.
Salvo le ipotesi di rimessione nei termini, espressamente previste
dalla legge, ma che ovviamente attengono ad istituto diverso, si
chiede, infatti, a questa Corte una norma additiva in materia di
"proroga dei termini per proporre l'impugnazione" senza alcuna
indicazione del modo costituzionalmente obbligato secondo cui
l'additiva dovrebbe essere articolata.
A parte, infatti, le gravi perplessità sul merito della questione
(atti processuali già in possesso dei difensori nella parte
concernente i propri difesi; verbali di dibattimento già
virtualmente a disposizione durante gli otto mesi occorsi per
l'estensione della sentenza; raddoppio del termine condizionato al
deposito anche di un solo motivo ammissibile; gran numero di
difensori, ciascuno dei quali limita il suo intervento alla parte
relativa al suo difeso, sicché diventa ben circoscritto il numero
delle pagine della sentenza su cui dovrà cadere la censura), è
evidente che la facoltà di proroga può essere tradotta in svariati
modelli.
Essa può essere affidata in modo assoluto al potere discrezionale
del giudice, oppure secondo taluni criteri di massima ben
determinati, ma può essere, invece, concepita nella prospettiva di
ulteriori termini massimi perentori, entro i quali si eserciti, caso
per caso, la discrezionalità del giudice in relazione alle varie
situazioni. L'ordinanza, accogliendo il suggerimento dei difensori,
indica come tertium comparationis l'art. 372, terzo comma, cod. proc.
pen. abrogato, ma è evidente che si tratta di una disposizione che
non può essere semplicemente trasferita in via additiva, dagli atti
terminativi dell'istruttoria formale alla prima fase di un giudizio
d'impugnazione.
Lo vieta la notevole diversità delle fasi e delle situazioni
processuali nelle quali si svolgono i due corrispettivi momenti del
processo.
Soltanto i poteri del legislatore potrebbero intervenire, sia per
valutare l'opportunità di concedere al giudice siffatta facoltà,
sia per decidere in qual modo articolarla, ed eventualmente anche per
stabilire corrispondente proroga dei termini della custodia
cautelare, ad evitare che l'attuazione del diritto costituzionale di
difesa venga a porsi in contraddizione con il buon andamento della
Giustizia e la difesa della società dal crimine.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato (modificato dall'ultimo
periodo del primo comma dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, così
come formulato in seguito all'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n.
535, recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti
a tutela del diritto di difesa) sollevata dalla Sezione Istruttoria
presso la Corte d'appello di Roma, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, con ordinanza 31 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte