Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/01/1991 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201 del

codice di procedura penale abrogato (così modificato dall'ultima

parte dell'art. 511, stesso codice, ai sensi dell'art. 1 della legge

21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente

interventi urgenti a tutela del diritto di difesa) promosso con

ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dalla Corte d'Appello di Roma -

Sezione istruttoria nel procedimento penale a carico di Abatangelo

Pasquale ed altri, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Carotti Fausto ed altri, nonché

l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Itala Mannias per Carotti Fausto ed altri e

l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 31 luglio 1989 (pervenuta, però, a questa

Corte soltanto il 17 settembre 1990), la Sezione Istruttoria presso

la Corte d'Appello di Roma sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato (asseritamente

modificato dall'ultima parte - rectius dall'ultimo periodo del primo

comma - dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, ai sensi dell'art. 1

della legge 21 dicembre 1988, n. 535), con riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

A tal fine, sospendeva il processo penale n. 64 del 1984 contro

Abatangelo Pasquale e molti altri, già definito in primo grado con

sentenza 12 ottobre 1988 della II Sezione della Corte d'Assise di

Roma.

La Sezione Istruttoria era stata investita a seguito dell'istanza,

diretta peraltro alla Corte d'Assise, presentata da due difensori di

diciassette degli imputati appellanti, mentre ancora era pendente il

termine di venti giorni, fissato per la presentazione dei motivi del

gravame dall'art. 201 cod. proc. pen.: termine, peraltro, raddoppiato

appunto dalla citata modifica apportata all'art. 511 cod. proc. pen.

per consentire la presentazione di motivi nuovi od aggiunti, quando

la sentenza dibattimentale - come nella specie - sia stata depositata

oltre i novanta giorni dalla pronunzia. Va precisato, tuttavia, che

la possibilità di siffatta ulteriore presentazione è subordinata al

deposito di ammissibili motivi principali entro i primi venti giorni.

Nella istanza chiedevano i difensori, in via principale, una

congrua proroga dell'anzidetto termine di giorni venti fissato

dall'art. 201 cod. proc. pen. per la presentazione dei motivi

principali, eccependo in subordine - per l'ipotesi di reiezione

dell'istanza di proroga - l'illegittimità costituzionale tanto

dell'art. 201 quanto dell'art. 511, comma primo, cod. proc. pen.

abrogato, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nonché con

l'art. 6, n. 3, lett. B della Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo, per la quale il riferimento veniva esteso agli

artt. 2 e 3 della Costituzione.

Come si è visto, però, l'ordinanza di rimessione ha limitato il

riferimento della sollevata questione esclusivamente alla legge

fondamentale dello Stato.

2. - La Sezione Istruttoria esclude che lo stato attuale della

legislazione consenta al giudice di concedere la proroga del termine,

invocata in via principale. Riconosce, invece, che la questione di

legittimità costituzionale effettivamente si pone nei confronti

dell'art. 201 cod. proc. pen. proprio perché non contempla la

possibilità (per il giudice a quo o per quello ad quem) di accordare

detta proroga ogniqualvolta il modesto ma perentorio termine ex lege

venga in conflitto con il diritto di difesa, che l'art. 24 della

Costituzione proclama inviolabile in ogni stato e grado del processo,

elevandolo così a principio fondamentale dell'ordinamento giuridico

democratico.

Secondo l'ordinanza, anzi, il problema sarebbe di attualità anche

nei confronti dell'art. 585 del codice processuale vigente.

Ammette, tuttavia, l'ordinanza che anche il diritto di difesa

debba sottostare a regole tassative ed a precisi termini per

contemperarlo con l'esigenza di speditezza dell'attività

processuale, la quale pure è rilevante sul piano costituzionale

quale garenzia per il cittadino, sia esso imputato o parte offesa: a

patto, però, che essa non si risolva nella compressione del diritto

fondamentale in parola.

Ebbene, con riferimento a processi di grande complessità e con

rilevante numero d'imputati (come i cosidetti "maxi processi"),

l'ordinanza ritiene che la difesa, a fronte di motivazioni estese

talvolta per migliaia di pagine, resti sacrificata nell'esercizio del

diritto costituzionalmente garentito, risultando virtualmente

impossibile mettere a punto un'adeguata censura della sentenza entro

il breve termine fissato dall'art. 201 cod. proc. pen. abrogato.

Nemmeno l'iniziativa del legislatore di accordare ulteriore venti

giorni per motivi nuovi od aggiunti, quando la motivazione della

sentenza venisse depositata oltre il novantesimo giorno dalla

pronunzia (e sempre che i motivi principali siano stati depositati

nei termini e siano ammissibili), risolverebbe il problema,

nonostante l'ordinanza ne definisca lodevole l'intenzione.

E ciò sia perché il riferimento al deposito oltre il novantesimo

giorno non sempre corrisponderebbe alla reale difficoltà del

processo, potendo dipendere da fattori estranei ad essa: sia perché

l'ulteriore angusto limite temporale non sarebbe adeguato per lo

studio e l'analisi di migliaia di pagine di motivazione, e

altrettante - se non più, come nella specie - di verbali di

dibattimento e di documenti.

A questo punto l'ordinanza sembra assumere a "tertium

comparationis" l'art. 372 cod. proc. pen. abrogato che lascia al

prudente apprezzamento del giudice istruttore la facoltà di

concedere, per giusta causa, la proroga del termine per presentare

memorie e istanze dopo il deposito degli atti della formale

istruttoria, per quel tempo che egli ritiene assolutamente

indispensabile.

Afferma, infatti, il giudice a quo che la comparazione fra la

situazione ex art. 201 cod. proc. pen. e quella inerente

all'istruttoria sottolinea il contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, dato che nell'un caso si tratta della sentenza che ha

definito il giudizio di primo grado mentre nell'altro, ampiamente

garantito, si tratta di un processo ancora in fieri; tale, perciò,

da consentire alla difesa di ripresentare le istanze al giudice del

dibattimento senza le perentorie decadenze imposte alla presentazione

dei motivi d'impugnazione (inammissibilità, principio di devoluzione

etc.).

3. - Si sono costituiti innanzi a questa Corte otto degli

appellanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo M. Di

Giovanni e Itala Mannias, che hanno ritualmente depositato ampia

memoria difensiva, nella quale vengono ribadite e sviluppate le

ragioni esposte nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, ricorda la memoria che la sentenza impugnata

consta di ben 2.840 pagine e che i verbali di dibattimento di primo

grado ammontano a centinaia di migliaia di pagine, trattandosi di

processo celebratosi per circa due anni e mezzo: del resto, la

stesura della sentenza ha impegnato l'estensore per otto mesi.

Molti argomenti traggono poi i difensori sia dalla Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sia dallo spirito

che governa il codice di procedura penale vigente, benché poi si

dubiti che la difesa sia attualmente garentita dal regime di cui

all'art. 585 codice vigente.

4. - È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto

innanzitutto declaratoria d'inammissibilità della sollevata

questione.

A giudizio dell'Avvocatura, infatti, la Sezione Istruttoria non ha

nel sistema processuale del codice precedente alcuna competenza, una

volta che la Corte d'Assise ha pronunziato la sentenza terminativa

del giudizio di I grado. Sicché la stessa proposizione

dell'incidente di costituzionalità rappresenta un'autoattribuzione

di competenza che la legge non prevede, e mediante la quale si

sollecita persino una ulteriore competenza a concedere proroghe a

termini perentori.

Ma l'inammissibilità si rivela anche sotto il profilo della

richiesta alla Corte di un intervento additivo i cui contenuti non

troverebbero analogie in altri istituti comparabili (essendo da

escludere quello previsto dall'art. 372 cod. proc. pen. abrogato per

l'istruttoria, in quanto diverso per fase processuale e per

funzioni): né poi la Corte avrebbe parametri per indicare un termine

alla stessa prorogabilità, che resterebbe, perciò, affidato alla

assoluta discrezione del giudice.

Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata perché i

criteri della "complessità" della causa e della difficoltà di

estrarre copia degli atti sarebbero vaghi e discrezionali: e

quest'ultimo anche insussistente, dato che almeno gli atti istruttori

sono da tempo conoscibili ed estraibili in copia.

All'udienza le parti private (per la difesa l'avvocatessa Mannias)

hanno insistito per le loro deduzioni, ampiamente sviluppandole.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le sue conclusioni. Considerato in diritto

1. - Il quesito proposto alla Corte riguarda i termini per

l'impugnazione, fissati dall'art. 201 cod. proc. pen. abrogato e

dall'art. 511, primo comma, stesso codice, così come modificato

dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535.

Si sostiene, infatti, che essi si rivelano assolutamente

insufficienti allorquando si tratta dei cosiddetti "maxiprocessi" con

centinaia d'imputati e con verbali di dibattimento e sentenza che si

estendono per decine di migliaia di pagine. In tali casi, la difesa

non è assolutamente in grado di adempiere al suo compito

fondamentale ed inviolabile, consacrato nell'art. 24 della

Costituzione, perché non sarebbe materialmente possibile procurarsi

le copie di voluminosi fascicoli, studiarle ed estendere motivi di

censura entro termini così brevi, sia pure col raddoppio consentito

dall'art. 511, primo comma, cod. proc. pen. abrogato.

Per cui, se i giudici di merito non ritengono di poter concedere

proroghe ai detti termini in via interpretativa, argomentando ex art.

372 cod. proc. pen. abrogato, non resterebbe che sottoporre a

questione di legittimità costituzionale gli articoli impugnati,

nella parte in cui non consentono, al giudice a quo o a quello ad

quem, di concedere l'auspicata proroga.

I difensori avevano indirizzato in questi sensi istanza alla Corte

d'Assise di Roma, che aveva pronunziato la sentenza di I grado nel

processo contro Abatangelo Pasquale ed altri. Ma il presidente della

detta Corte, acquisito il parere negativo del pubblico ministero

presso il Tribunale, aveva poi trasmesso gli atti per la decisione

alla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello di Roma.

Quest'ultimo Collegio, esclusa la possibilità di concedere

proroghe allo stato della legislazione, ha sollevato l'anzidetta

questione di legittimità costituzionale con ordinanza 31 luglio

1989, che, a causa delle notifiche eseguite nei confronti di 174

imputati, poi rientrati nelle Case circondariali sparse per tutta

Italia, è pervenuta a questa Corte ben sedici mesi dopo.

Si sono costituiti in questo giudizio otto degli appellanti che

hanno insistito, mediante i loro difensori, per l'accoglimento della

questione.

È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto

declaratoria d'inammissibilità della dedotta questione o, in

subordine, di infondatezza.

2. - La questione, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, è

inammissibile sotto un duplice profilo.

Innanzitutto perché la Sezione Istruttoria non aveva alcuna

competenza nello stato e nel grado in cui il processo si trovava

quando la difesa aveva presentato la sua istanza, eccependo, in

subordine, la questione di legittimità costituzionale.

In quel momento, non solo la Corte d'Assise aveva già depositato

la sentenza di primo grado a otto mesi dalla lettura del dispositivo

in udienza, ma del deposito era già stato notificato avviso ai

difensori, sicché era pendente il termine di venti giorni fissato

dall'art. 201 cod. proc. pen. abrogato. Infatti, l'istanza dei

difensori chiedeva, in via principale, alla Corte d'Assise la proroga

del detto termine per le ragioni esposte.

Non si comprende perché mai il Presidente della II Sezione della

Corte d'Assise di Roma, dopo avere correttamente richiesto il parere

sull'istanza dei difensori al pubblico ministero presso il Tribunale,

avuto il parere negativo, abbia ritenuto di trasmettere gli atti per

la decisione alla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello.

Va ricordato innanzitutto che, nel sistema processuale abrogato,

il momento costitutivo del rapporto processuale penale d'impugnazione

è bensì rappresentato dalla proposizione dell'impugnazione, ma si

tratta di un rapporto che - a differenza di quello di prima istanza -

si articola in due fasi.

La prima di queste è destinata all'accertamento delle condizioni

di ammissibilità del rapporto, mentre la seconda è destinata anche

all'accertamento della fondatezza dell'impugnazione. Orbene, della

prima fase era dominus assoluto il giudice di primo grado, sia pure

nei limiti della stretta essenzialità del principio di economia

processuale (e perciò quando l'inammissibilità risulti in maniera

certa e non contestabile, e non sia necessaria alcuna indagine),

così come risulta dall'art. 207 cod. proc. pen. abrogato. E si

tratta di una disposizione che non riguarda soltanto le vere e

proprie impugnazioni, ma anche tutti gli altri istituti compatibili e

riconducibili a quella fase. Una fase, peraltro, che si esaurisce con

la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado. Ciò

significa che il giudice di primo grado, pur avendo esaurito il suo

potere giurisdizionale sul rapporto processuale di prima cognizione,

è investito di un certo limitato potere giurisdizionale anche sulla

prima fase del rapporto processuale d'impugnazione.

Ne consegue che, una volta che i difensori hanno presentato

ritualmente al giudice di primo grado l'istanza di proroga dei

termini nel corso della loro pendenza, è il detto giudice competente

a decidere sull'istanza fino a quando gli atti del processo restano

depositati presso di esso.

Tuttavia, quando si parla di giudice di primo grado, e questi è

la Corte d'Assise, sottentrano ulteriori rilievi.

Se la Corte d'Assise, vuoi al momento della presentazione

dell'istanza, vuoi al momento in cui questa ritorna dalla Procura

della Repubblica con il parere del pubblico ministero, non è più in

"sessione", né la decisione sulle condizioni di ammissibilità né

quella sulla richiesta proroga dei termini possono competere ai

poteri del presidente della Corte.

In tali casi, la legge determina le competenze vicarie per il

tempo in cui la Corte d'Assise non è operante e limitatamente ai

provvedimenti che in quella fase possono essere assunti.

Per la fase che qui interessa, vale a dire per la prima fase del

rapporto processuale d'impugnazione, dispone in via generale l'art.

45 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di

assise), che fa riferimento, in mancanza della Corte d'Assise, al

"Tribunale posto nella sede in cui si è svolto il giudizio". Ancora

più esplicito l'art. 40 della stessa legge, il quale riguarda bensì

il giudizio di primo grado, ma, come si è già rilevato, in

relazione alla fase processuale in parola, il giudice di primo grado

resta ancora investito di un limitato potere giurisdizionale. Ebbene,

nel primo comma di tale articolo è detto esplicitamente che il

tribunale, e il presidente, del luogo dove ha sede la Corte d'Assise,

hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti

di procedura penale attribuiscono rispettivamente alla Corte d'Assise

e al presidente di essa. Correlativamente disponeva l'art. 279 cod.

proc. pen. abrogato (che la citata legge n. 287 del 1951 aveva

modificato nel primo comma) in materia di libertà provvisoria,

sicuramente uno dei momenti più significativi della competenza del

giudice. L'ultimo comma di detto articolo contemplava espressamente

l'ipotesi della domanda di libertà provvisoria proposta "dopo la

pronunzia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai

sensi dell'art. 208", disponendo che abbia a provvedere "il giudice

che ha emesso la sentenza". Il quale, se è la Corte d'assise a

sessione chiusa, è sostituito - come s'è visto - ex art. 40 della

legge n. 287 del 1951, dal Tribunale del luogo dove ha sede la Corte

d'assise.

A fronte di questa coerenza del sistema, l'unica ipotesi riservata

alla Sezione Istruttoria (organo ormai abolito, ma che resta in vita

per i processi nati sotto il codice abrogato tuttora in corso) è

proprio e soltanto quella riguardante la libertà provvisoria, per la

quale il già richiamato art. 279 cod. proc. pen. abrogato assegnava

a tale organo collegiale, per i procedimenti di Corte d'assise, una

competenza limitata al "corso degli atti preliminari al giudizio".

Una deroga, dunque, ai principi del sistema, che si spiega

considerando come sul punto fosse questa la versione originaria del

codice del 1930, rimasta poi immutata nelle successive modifiche

perché evidentemente sfuggita alla novellistica del dopoguerra.

La versione originaria, infatti, riguardava una Corte d'assise, in

allora Sezione della Corte d'Appello, sicché non era a distinguere

fra primo e secondo grado, unico essendo quello di merito. In

quell'epoca, perciò, non era stata ancora introdotta la competenza

del Tribunale e della Corte d'appello del luogo, che verrà

ovviamente a Corte d'assise modificata; ma a quel punto la competenza

della Sezione Istruttoria doveva essere abolita per coordinarla alle

sopravvenute disposizioni della legge n. 287 del 1951, e successive

modificazioni, sulla Corte d'assise.

Comunque, ammesso che la disposizione del 1930 non debba ritenersi

tacitamente abrogata per incompatibilità sistematica con le norme

successive, resta il fatto che - come si è detto - essa aveva valore

limitatamente agli atti preliminari al giudizio. Fase inesistente nel

momento in cui il presidente della II Sezione della Corte d'assise di

Roma trasmetteva l'istanza dei difensori alla Sezione Istruttoria

della Corte d'appello. Inesistente per il primo grado perché la

Corte aveva già emesso la sentenza che lo definiva, ed inesistente

per il secondo grado perché si era ancora nella fase di pendenza del

termine per il deposito dei motivi d'appello e, in ogni caso, gli

atti erano (come tuttora sono) ancora giacenti presso il giudice di

primo grado. In nessun modo, perciò, poteva considerarsi aperta la

fase degli atti preliminari al giudizio di secondo grado, che segue

alla convocazione della Corte d'assise d'appello da parte del

presidente della Corte d'appello (art. 46, legge n. 287 del 1951) e

agli incombenti di cui all'art. 517 cod. proc. pen. abrogato.

3. - Stabilito che, nella specie, la Sezione Istruttoria della

Corte d'appello non aveva alcuna competenza a decidere in ordine al

processo de quo, occorre darsi carico della competenza di questa

Corte sulla valutabilità di siffatto difetto ai fini del giudizio di

ammissibilità della questione proposta.

Dall'esame della giurisprudenza costituzionale si rileva che,

salvo le decisioni più lontane (degli anni che vanno dal 1956 al

1969) e qualche incertezza del tempo immediatamente successivo, la

giurisprudenza, dal 1975 ad oggi, si è consolidata nel senso che la

Corte Costituzionale non estende il suo controllo alla motivazione

che il giudice abbia dato della sua competenza, (e, dunque,

sempreché abbia motivato: sentenze numeri 124 e 201 del 1975; 131

del 1976; 46 del 1983; 239 del 1984; 40 del 1986), mentre ha,

comunque, il dovere d'intervenire quando il difetto di competenza (o

di giurisdizione) risulti evidente (sentenze numeri 5 del 1980; 190

del 1985; 346 del 1987; 100, 670 e 777 del 1988; e 414 del 1989).

L'ordinanza di rimessione della Sezione Istruttoria non solo non

motiva assolutamente sul punto, dando per scontata una competenza del

tutto inesistente, ma per di più l'inesistenza stessa è di chiara

evidenza per le ragioni illustrate al paragrafo che precede, in

conformità, del resto, al pacifico orientamento della Corte di

cassazione. Si aggiunga che, nella specie, il difetto si appalesa

più vicino a quello di giurisdizione che a quello di competenza. La

Sezione Istruttoria, infatti (come, del resto, il giudice

istruttore), aveva in realtà una "giurisdizione meno piena", secondo

terminologia di autorevole dottrina, nel senso che ad essa erano

riservate soltanto alcune limitate decisioni: in altri termini, si

tratta di quella che oggi è definita "competenza funzionale" e che

sembra appunto collocarsi in una zona intermedia fra competenza e

giurisdizione.

4. - Anche sotto l'ulteriore riflesso pure eccepito

dall'Avvocatura Generale dello Stato, la questione sollevata non può

essere ammessa.

Salvo le ipotesi di rimessione nei termini, espressamente previste

dalla legge, ma che ovviamente attengono ad istituto diverso, si

chiede, infatti, a questa Corte una norma additiva in materia di

"proroga dei termini per proporre l'impugnazione" senza alcuna

indicazione del modo costituzionalmente obbligato secondo cui

l'additiva dovrebbe essere articolata.

A parte, infatti, le gravi perplessità sul merito della questione

(atti processuali già in possesso dei difensori nella parte

concernente i propri difesi; verbali di dibattimento già

virtualmente a disposizione durante gli otto mesi occorsi per

l'estensione della sentenza; raddoppio del termine condizionato al

deposito anche di un solo motivo ammissibile; gran numero di

difensori, ciascuno dei quali limita il suo intervento alla parte

relativa al suo difeso, sicché diventa ben circoscritto il numero

delle pagine della sentenza su cui dovrà cadere la censura), è

evidente che la facoltà di proroga può essere tradotta in svariati

modelli.

Essa può essere affidata in modo assoluto al potere discrezionale

del giudice, oppure secondo taluni criteri di massima ben

determinati, ma può essere, invece, concepita nella prospettiva di

ulteriori termini massimi perentori, entro i quali si eserciti, caso

per caso, la discrezionalità del giudice in relazione alle varie

situazioni. L'ordinanza, accogliendo il suggerimento dei difensori,

indica come tertium comparationis l'art. 372, terzo comma, cod. proc.

pen. abrogato, ma è evidente che si tratta di una disposizione che

non può essere semplicemente trasferita in via additiva, dagli atti

terminativi dell'istruttoria formale alla prima fase di un giudizio

d'impugnazione.

Lo vieta la notevole diversità delle fasi e delle situazioni

processuali nelle quali si svolgono i due corrispettivi momenti del

processo.

Soltanto i poteri del legislatore potrebbero intervenire, sia per

valutare l'opportunità di concedere al giudice siffatta facoltà,

sia per decidere in qual modo articolarla, ed eventualmente anche per

stabilire corrispondente proroga dei termini della custodia

cautelare, ad evitare che l'attuazione del diritto costituzionale di

difesa venga a porsi in contraddizione con il buon andamento della

Giustizia e la difesa della società dal crimine.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato (modificato dall'ultimo

periodo del primo comma dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, così

come formulato in seguito all'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n.

535, recante conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti

a tutela del diritto di difesa) sollevata dalla Sezione Istruttoria

presso la Corte d'appello di Roma, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, con ordinanza 31 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte