Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, primo

comma, lett. c), e secondo comma, 178, lett. b) e c), 179 e 180 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30

aprile 1993 dal Pretore di Torino, addetto alla sezione distaccata di

Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Pozzolo Giuseppe ed

altro, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Pozzolo Giuseppe e Folino Francesco, il Pretore di Torino, addetto

alla sezione distaccata di Moncalieri, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo

comma, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 555, primo comma, lett. c), e secondo

comma, 178, lett. b) e c), 179 e 180 del codice di procedura penale

nella parte in cui - secondo l'interpretazione operata dalla Corte di

cassazione con sentenza del 21 maggio 1992 - non prevedono che il

Pretore nella qualità di giudice del dibattimento "possa e debba

verificare anche d'ufficio la validità del decreto di citazione a

giudizio quanto alla sufficienza della enunciazione del fatto ed

emettere i conseguenti eventuali provvedimenti dichiarativi di

nullità assoluta o intermedia";

che il giudice remittente espone che, a seguito di impugnazione

da parte della Procura della Repubblica dell'ordinanza del Pretore di

Torino, addetto alla sezione distaccata di Moncalieri, del 25

novembre 1991 - mediante la quale era stata dichiarata la nullità,

per insufficiente enunciazione del fatto, del decreto di citazione a

giudizio di Pozzolo Giuseppe e Folino Francesco - la Corte di

cassazione, con sentenza del 21 maggio 1992, ha accolto il ricorso

della Procura e, ritenuta l'abnormità del provvedimento impugnato lo

ha annullato, ritenendolo, peraltro, adottato nel corso di un'udienza

preliminare e riferito ad una richiesta di citazione a giudizio

emessa dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di

Torino, sezione distaccata di Moncalieri;

che lo stesso giudice remittente, nel sollevare la questione di

costituzionalità ha osservato: a) che l'oggetto della dichiarazione

pretorile di nullità emanata nell'udienza del 25 novembre 1991 non

è una richiesta di rinvio a giudizio, (atto non previsto per il

processo penale pretorile), ma un decreto di citazione a giudizio; b)

che l'ordinanza emessa nell'udienza suddetta non è stata pronunciata

durante un'udienza preliminare (non esistendo tale istituto nel

processo davanti al pretore), ma in udienza dibattimentale, nella

fase che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento; c)

che l'ordinanza medesima è stata pronunciata dal Pretore di Torino,

addetto alla sezione distaccata di Moncalieri, e non dal giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Torino;

che ad avviso del giudice remittente si offrono all'interprete

due diverse soluzioni interpretative, potendosi, da un lato, ritenere

che la citata sentenza della Corte di cassazione, riferendosi ad un

provvedimento diverso da quello adottato dal Pretore di Torino il 25

novembre 1991, non sia tale da vincolare lo stesso Pretore ai sensi

dell'art. 623, lett. a), del codice di procedura penale, con la

conseguenza che in tal caso la questione di

costituzionalità sollevata sarebbe irrilevante; dall'altro, che la

sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione sia, invece,

suscettibile di operare nel processo a quo, nel senso che, seppure

con i travisamenti sopra evidenziati, essa abbia inteso annullare,

ritenendola abnorme, proprio l'ordinanza dichiarativa di nullità del

decreto di citazione emessa dal Pretore nell'udienza dibattimentale

del 25 novembre 1991;

che nell'ordinanza di rimessione si osserva che, ove si aderisse

a questa seconda ipotesi interpretativa, sussisterebbero gli effetti

vincolanti di cui all'art. 623, lett. a), del codice di procedura

penale e la questione sollevata sarebbe rilevante dal momento che

risulterebbero preclusi sia l'emanazione di un provvedimento identico

a quello annullato sia la verifica della sufficienza

dell'enunciazione del fatto nel decreto di citazione a giudizio;

che la stessa ordinanza rileva che le norme impugnate, così

come interpretate dalla Corte di cassazione con la sentenza del 21

maggio 1992, contrasterebbero con gli artt. 101, secondo comma e 102,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal momento che

il Pretore sarebbe impedito nell'esercizio della funzione

giurisdizionale in ordine al controllo sulla completezza

dell'enunciazione del fatto nel decreto di citazione, mentre, d'altro

canto, l'imputato si troverebbe nella condizione di doversi difendere

in ordine ad un fatto non sufficientemente determinato;

che, infine, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

nell'ordinanza si sottolineano la palese irragionevolezza e

l'ingiustificatadisparità di trattamento riscontrabili nelle norme

impugnate, dal momento che - ove fosse seguita l'interpretazione

adottata dalla Corte di cassazione - le stesse potrebbero escludere

la facoltà del Pretore di dichiarare la nullità per insufficiente

enunciazione del fatto nel decreto di citazione, senza peraltro

incidere sul potere dello stesso giudice di dichiarare anche

d'ufficio le altre nullità assolute e intermedie del decreto di

citazione a giudizio attinenti all'imputazione e previste dal

combinato disposto dei commi primo, lett. c), e secondo dell'art. 555

del codice di procedura penale;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

inammissibile;

Considerato che nell'ordinanza si prospettano due opposte ipotesi

interpretative della vicenda processuale in riferimento al carattere

vincolante, ai sensi dell'art. 623, lett. a), del codice di procedura

penale, della citata sentenza della Corte di cassazione e che il

giudice remittente - pur osservando che la questione di

costituzionalità sollevata potrebbe essere irrilevante ove si

accedesse alla prima delle due ipotesi prospettate - non opera una

scelta precisa, lasciando incerta la rilevanza della questione ai

fini della definizione del giudizio a quo;

che la questione di costituzionalità sollevata si fonda,

altresì, su una interpretazione delle norme impugnate contenuta

nella citata sentenza della Corte di cassazione, che, ad avviso del

giudice a quo, viene a trovare il suo fondamento in un palese errore

nella identificazione della fattispecie processuale, dal momento che

tale sentenza si riferirebbe ad un atto formalmente e sostanzialmente

diverso da quello effettivamente emanato dal giudice a quo ed

impugnato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di Torino;

che, pertanto, il giudice a quo viene, nella sostanza, a

censurare non tanto un'interpretazione di diritto ritenuta

contrastante con la Costituzione, quanto il descritto errore di fatto

in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, attribuendo a questa

Corte un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete;

che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere

dichiarata inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 555, primo comma, lett. c), e secondo comma, 178, lett.

b) e c), 179 e 180 del codice di procedura penale sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 102 della Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte